Incarto n.
11.95.00209

Lugano

23 giugno 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi, Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione __________ 1995 da

 

 

__________ __________, __________, 

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

 

contro

 

 

 

__________ __________ __________, __________, 

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); 

 

e ora sull’istanza cautelare di deposito di cauzione presentata il __________ 1995 dalla __________ __________ __________;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se deve essere accolta l’appellazione __________ 1995 di __________ __________ contro il decreto __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili;

Ritenuto

 

in fatto:

                                         che __________ __________ ha promosso con petizione 10 aprile 1995 contro __________ __________ __________ un’azione di rivendicazione della proprietà, intesa alla restituzione di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–;

                                         che contestualmente alla petizione l’attrice ha chiesto, in via supercautelare, il deposito del titolo ipotecario presso la Pretura;

                                         che il Pretore ha accolto l’istanza cautelare con decreto 10 aprile 1995, emanato senza contraddittorio;

                                         che la convenuta ha a sua volta introdotto il 13 aprile 1995 un’istanza cautelare, intesa al deposito di una cauzione dell’importo di fr. 200’000.–;

                                         che all’udienza del 31 maggio 1995, indetta per la discussione dell’istanza cautelare 13 aprile 1995, la __________ __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’istanza;

                                         che avendo la parte attrice protestato spese e ripetibili, il Pretore ha stabilito in fr. 450.– l’indennità per ripetibili in suo favore in calce al verbale di udienza 31 maggio 1995;

                                         che __________ __________ è insorta con appello 7 giugno 1995, chiedendo, in riforma della decisione impugnata, un’indennità per ripetibili da determinarsi a cura della Camera;

                                         che tale gravame non è stato notificato alla controparte;

Considerato:

in diritto:

                                         che in calce al verbale di udienza il Pretore ha attribuito alla parte attrice, che aveva esplicitamente protestato spese e ripetibili, un’indennità per ripetibili di fr. 450.–;

                                         che in tale misura la decisione del Pretore equivale, in pratica, a un decreto di stralcio, onde la proponibilità dell’appello (Rep. __________ pag. 145 in fondo);

                                         che secondo l’appellante l’importo stabilito dal primo giudice è manifestamente insufficiente, tenuto conto del presumibile dispendio di tempo e del valore di causa;

                                         che essa postula l’adeguamento verso l’alto dell’indennità per ripetibili senza tuttavia formulare concrete indicazioni sull’importo desiderato, dal momento che ha proposto a giudizio di fissare le ripetibili in “fr. ......” , lasciando alla Camera adita il compito di determinarle sulla base dei principi applicabili in materia;

                                         che siffatto appello è da considerare nullo ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, mancando la formalità enunciata dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, il gravame contro le spese e ripetibili dovendo esprimere la somma dell’aumento postulato (Rep. __________227);

                                         che vista l’irricevibilità dell’appello e la manifesta impossibilità di decidere nel merito, lo stesso può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

                                         che gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr           . 100.–

                                         b) spese                         fr.              50.–

                                         totale                              fr.            150.–

 

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________

                                         – avv. __________ __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria