Incarto n.
11.95.00216

Lugano

31 gennaio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione __________ 1994 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________ -__________ __________, __________ __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

e

 

__________ __________. __________, __________

 

premesso che __________ __________ ha interposto appello il 13 giugno 1995 contro un decreto emanato l’11 maggio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

ricordato che la procedura giudiziaria è stata sospesa, in vista di trattative fra le parti, con ordinanza 21 luglio 1995 dello stesso Pretore;

preso atto della comunicazione 15 gennaio 1996, con la quale l’appellante ha riferito che le parti hanno raggiunto una transazione e che la causa pendente presso la Pretura è stata stralciata dai ruoli, di modo che anche la procedura d’appello poteva essere stralciata, essendo venuto meno l’oggetto del contendere;

visto il decreto di stralcio emanato il 4 gennaio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord in seguito all’avvenuto accordo fra le parti;

ricordato che la transazione conclusa fra le parti pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC);

considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire;

ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l’art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:

                                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per transazione.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________

                                         – avv. __________ __________, __________

                                     -   – __________. __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria