Incarto n..
11.95.00022

Lugano

9 agosto 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Pellegrini (quest’ultimo in

sostituzione del giudice Giani, astenutosi)

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 3 settembre 1992 da

 

 

__________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________);

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se deve essere accolto l’appello del 13 gennaio 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 2 gennaio 1995 da Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                   2.   Se deve essere accolto l’appello del 25 gennaio 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 2 gennaio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                   3.   Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata contemporaneamente agli appelli;

                                   4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   __________ __________ __________ (1961) e __________ nata __________ (1963) si sono uniti in matrimonio il __________ giugno 1987 davanti all’ufficiale dello stato civile di __________. Dalla loro unione è nato il __________ ottobre 1989 il figlio __________. Il marito, già gerente della __________ di __________, è rimasto disoccupato dal 1° maggio 1992 al 20 aprile 1993, data alla quale ha ripreso il lavoro come segretario aggiunto del comune di __________; la moglie ha lavorato in banca fino alla nascita del figlio e ha ripreso nel settembre 1992 l’attività lucrativa, come ausiliaria a tempo parziale alle dipendenze dell’__________ __________. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio 1992; __________ __________ ha preso in locazione un appartamento a __________ e il marito è rimasto nell’abitazione coniugale a __________, di sua proprietà. Non potendo più far fronte ai debiti ipotecari a suo carico, __________ __________ ha donato l’immobile a suo padre nel marzo 1992, rimanendo nell’appartamento come inquilino (doc. 28).

                                  B.   __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna con petizione del 3 settembre 1992. Essa ha chiesto l’affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare indicizzato e scalare per __________, la restituzione del libretto di risparmio intestato al figlio, un contributo alimentare per sé medesima di fr. 2’670.– mensili, subordinatamente di fr. 1720.– mensili, indicizzati, oltre un importo di fr. 38’300.– con interessi in liquidazione dei rapporti patrimoniali. In via cautelare, l’attrice ha postulato un contributo alimentare mensile di fr. 2670.– per sé, di fr. 600.– oltre assegni familiari per il figlio e una provvigione ad litem di fr. 5000.–.

                                         Il Pretore ha statuito sulla provvisionale con decreto 28 settembre 1992 e ha posto a carico del marito un contributo alimentare mensile di fr. 430.– per la moglie e di fr. 690.– compresi gli assegni per il figlio, negando la concessione di una provvigione ad litem. Con sentenza 28 dicembre 1992 questa Camera ha fissato il contributo alimentare mensile in fr. 1100.– per la moglie e in fr. 520.– più assegni familiari per __________ (inc. __________/92).

                                  C.   __________ si è opposto nella risposta del 10 dicembre 1992 all’azione di divorzio; in via subordinata egli ha proposto di affidare il figlio alla madre, riservato il suo diritto di visita, ha offerto per __________ un contributo alimentare mensile di fr. 600.–, da indicizzare, e ha negato di dovere alcunché alla moglie, sia a titolo di rendita sia per lo scioglimento dei rapporti patrimoniali.

                                         Nella replica 26 marzo 1993 l’attrice ha riproposto le domande di petizione, precisando che il contributo alimentare mensile in suo favore era di fr. 1’100.– mensili, indicizzati e postulando una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il convenuto ha aderito alla domanda di divorzio con la duplica 18 maggio 1993, nella quale ha offerto al figlio un contributo alimentare mensile di fr. 600.–, indicizzato, ha proposto una regolamentazione dettagliata del diritto di visita, ha negato di dovere all’attrice alimenti e ha sostenuto che i rapporti patrimoniali erano già stati liquidati.

                                  D.   L’attrice ha presentato il 30 dicembre 1993 un’istanza per ottenere, in modifica dell’assetto cautelare, l’aumento del contributo alimentare mensile a fr. 1791,65 per sé e a fr. 535.– oltre assegno familiare per il figlio, con effetto dal 1° novembre 1993. Essa ha addotto che dall’aprile 1993 il marito aveva trovato un nuovo lavoro e percepiva uno stipendio superiore di fr. 600.– a quello considerato nella sentenza d’appello del 28 dicembre 1992. Inoltre essa ha fatto valere un aumento dei propri costi, da un lato per le spese di trasferta richieste dal nuovo posto di lavoro, a Manno invece che a Locarno, e dall’altro per i debiti contratti in vista del riscatto della previdenza professionale. All’udienza del 10 febbraio 1994, indetta per discutere la provvisionale, l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposto il marito. Conclusa l’istruttoria, le parti sono state convocate alla discussione finale del 28 settembre 1994. In tale circostanza __________ ha confermato integralmente le domande di modifica del contributo alimentare per sé e per il figlio. __________ ha postulato la reiezione dell’istanza 30 dicembre 1993.

                                  E.   Ultimata anche l’istruttoria di merito, le parti hanno rinunciato a essere convocate per il dibattimento finale e hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi. L’attrice nelle conclusioni del 30 novembre 1994 ha confermato la domanda di divorzio e ha chiesto l’affidamento di __________ (riservato al padre il diritto di visita), un contributo alimentare scalare di fr. 530.– mensili per il figlio, indicizzati, il rimborso di fr. 2558,30 oltre interessi pari al controvalore del libretto di risparmio a suo tempo intestato al figlio, un contributo alimentare mensile di fr. 1100.– per sé, indicizzati, oltre l’importo di fr. 38’300.– per la liquidazione dei rapporti patrimoniali. Essa ha postulato l’importo di fr. 5000.– a titolo di provvigione ad litem, in via subordinata ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il convenuto ha aderito nelle conclusioni del 22 novembre 1994 alla domanda di divorzio, ha proposto la regolamentazione del suo diritto di visita con __________, ha offerto un contributo alimentare mensile per il figlio di fr. 700.– comprensivo degli assegni familiari e si è opposto a ogni prestazione nei confronti dell’attrice. 

                                  F.   Con decreto cautelare del 2 gennaio 1995, il Pretore ha condannato __________ a versare in via provvisionale dal 1° novembre 1993 un contributo alimentare mensile per __________ di fr. 535.– oltre gli assegni familiari, per la moglie di fr. 1’170.– dal 1° novembre al 31 dicembre 1993 e di fr. 1’225.– dal 1° gennaio 1994, da compensare con gli importi già versati. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.– sono state poste per 1/5 a carico della moglie e per il resto a carico del marito, con l’obbligo per l’istante di rifondere a quest’ultimo un’indennità per ripetibili di fr. 200.–.

                                  G.   Il Pretore, statuendo il 2 gennaio 1995 sull’azione di merito, ha pronunciato il divorzio fra le parti, ha affidato il figlio __________ alla madre, con l’esercizio dell’autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha fissato il contributo alimentare per il figlio, oltre agli assegni familiari, in fr. 535.– fino al 14 ottobre 1995, fr. 780.– fino al 14 ottobre 2001, fr. 840.– fino al 14 ottobre 2005 e in fr. 710.– fino alla maggiore età. Egli ha fatto obbligo al convenuto di restituire alla titolare dell’autorità parentale l’importo di fr. 1’052.– da lui prelevati dal libretto di risparmio del figlio, di versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1’100.– fino al 14 ottobre 1995 e di fr. 1’000.– fino al 30 settembre 2005, indicizzati, e infine l’importo di fr. 4’000.– oltre interessi a titolo di scioglimento dei rapporti patrimoniali. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3’000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili sono state compensate. L’attrice è inoltre stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                  H.   __________ è insorta con un appello del 13 gennaio 1995 contro il decreto cautelare 2 gennaio 1995, chiedendo che il contributo alimentare provvisionale in suo favore sia aumentato a fr. 1’791,65 e che le spese processuali siano poste a carico del marito, tenuto anche a rifonderle un adeguato importo per ripetibili. Nelle osservazioni del 26 gennaio 1995 __________ ha proposto la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.

                                    I.   __________ __________ ha impugnato con un appello del 25 gennaio 1995 anche la sentenza di merito, postulando un aumento del contributo alimentare per il figlio a fr. 600.–, fr. 700.–, fr. 890.– e fr. 1’140.– oltre gli assegni familiari, indicizzati, la rifusione dell’importo di fr. 3’610,30 per __________, la fissazione di un contributo alimentare mensile di fr. 1’720.– per sé, indicizzati e l’importo di fr. 32’300.– a liquidazione del regime matrimoniale. Essa chiede che le spese e le tassa di giustizia di prima sede siano sopportate integralmente dalla controparte, con l’obbligo di rifonderle l’importo di fr. 5’000.– per ripetibili. In sede di appello __________ __________ ha instato per la concessione di una provvigione ad litem di fr. 3000.– a carico del marito, in via subordinata per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                         __________ si è opposto all’appello con le osservazioni 15 febbraio 1995, nelle quali propone di confermare la sentenza pretorile.

                                  L.   Su richiesta della giudice delegata della Camera, l’appellante ha presentato diversa documentazione relativa alla sua situazione finanziaria e il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria aggiornato al 1995. La controparte ha avuto modo di esprimersi sui nuovi documenti.

Considerando

in diritto:

                                    I.   Sull’appello 13 gennaio 1995

                                   1.   Giusta l’art. 145 cpv. 2 CC, proposta l’azione di divorzio o dopo l’inoltro di un’istanza per l’esperimento di conciliazione che pure crea litispendenza (Rep. __________90), il giudice prende le opportune misure cautelari: tra di esse quelle circa il mantenimento della famiglia, ritenuto che a entrambi i coniugi va garantito, per quanto possibile, un tenore di vita equivalente a quello precedente la sospensione dell’economia domestica (DTF 114 II 26). I provvedimenti cautelari adottati nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC non acquisiscono, se non relativamente, forza di cosa giudicata, e possono essere modificati qualora più non corrispondano ai criteri di opportunità posti alla base della norma, in specie quando circostanze influenti per la decisione siano state trascurate o si siano modificate in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler, in Berner Kommentar, n. 437 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, n. 77 pag. 545).

                                   2.   Nella sentenza del 28 dicembre 1992 questa Camera ha determinato il contributo alimentare mensile dovuto dall’appellato in fr. 1’100.– per la moglie e in fr. 520.– oltre gli assegni familiari per __________, dopo aver accertato un reddito mensile netto del marito di fr. 5000.–, un suo fabbisogno di fr. 2940.–, un reddito mensile netto della moglie di fr. 1’733.– e un relativo fabbisogno di fr. 2’488,50. L’istante ha chiesto la modifica dell’assetto cautelare dal 1° novembre 1993 nel senso di aumentare il contributo alimentare mensile per il figlio a fr. 535.– oltre gli assegni familiari e quello per sé a fr. 1’791,65. Essa ha addotto che il reddito del marito era aumentato di fr. 600.– mensili dall’aprile 1993 e che il proprio fabbisogno era maggiore, dovendo essa recarsi per lavoro a Manno anziché a Locarno e avendo dovuto contrarre un debito di fr. 3’000.– per riscattare anni di previdenza professionale. Nell’impugnato decreto il Pretore ha stimato per il marito un reddito mensile netto di fr. 5’626.– nel 1993, di fr. 5’740.– nel 1994, un fabbisogno di fr. 3’140.– nel 1993 e di fr. 3’285.– nel 1994. Per la moglie egli ha appurato un reddito mensile netto di fr. 1’812.– nel 1993, di fr. 1’970.– nel 1994, un fabbisogno di fr. 2’370.– nel 1993 e di fr. 2’680.– nel 1994. Determinato in fr. 711.– il fabbisogno in denaro di __________, il Pretore ha stabilito che il convenuto doveva versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1’170.– dal 1° novembre al 31 dicembre 1993 e di fr. 1’225.– dal 1° gennaio 1994 e ha adeguato a fr. 535.– oltre gli assegni familiari il contributo per __________.

                                   3.   L’appellante esordisce criticando in modo generico la determinazione del fabbisogno e del contributo alimentare destinato al figlio, senza tuttavia formulare precise domande di giudizio e anzi dichiarando esplicitamente di dedurre in appello solo i dispositivi relativi al contributo alimentare per sé e alla ripartizione degli oneri processuali di prima sede. Il fabbisogno dei figli è calcolato, per prassi costante di questa Camera, sulla scorta delle raccomandazioni edite dall’Ufficio per la gioventù del Cantone Zurigo (aggiornamento del gennaio 1993 in: RDT 1993 pag. 78), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). L’autorità di seconda istanza non è vincolata alle decisioni del primo giudice e può ridurre o aumentare il contributo alimentare per la prole (DTF 118 II 94), così come può assumere le prove più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 segg.). In concreto non vi è però motivo di intervenire d’ufficio a tutela degli interessi del figlio, dal momento che un contributo alimentare complessivo di fr. 711.– appare adeguato alle circostanze del caso. Le citate raccomandazioni (edizione 1993) propongono infatti per un figlio unico di età inferiore ai 6 anni un fabbisogno in denaro di fr. 665.–. L’appellante sembra dolersi, in modo invero confuso, della mancata linearità fra l’introito dei genitori e il fabbisogno del figlio. L’appello, su questo punto, è sprovvisto di motivazione e non adempie i requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, motivo per cui non meriterebbe altra disamina. A ogni modo è opportuno precisare che la Camera non segue il metodo suggerito da taluni autori (Guglielmoni/Trezzini, in Rep. 1991 349-350), che consiste nell’adeguare percentualmente il fabbisogno indicato dalle raccomandazioni alla differenza di reddito dei genitori rispetto al reddito medio preso in considerazione dall’Ufficio per la gioventù di Zurigo (che ammontava a circa fr. 6’600.– mensili nel novembre 1993). Come a giusta ragione rilevato dal Pretore, tale metodo è fonte di complicazioni e non sempre tiene conto delle effettive esigenze dei figli, da determinare caso per caso. La valutazione del contributo alimentare operata dal primo giudice resiste quindi alla critica.

                                   4.   L’attrice non condivide l’ammontare del fabbisogno minimo riconosciutole dal Pretore e contesta quello del marito, ritenuto eccessivo.

                                  a)   Con riferimento alle proprie spese di trasferta, ammesse dal primo giudice solo per il 1994 nella misura di fr. 225.– mensili, l’attrice sostiene che tali costi ammontano a fr. 600.– mensili. Adduce, sulla base di una sentenza di questa Camera (I CCA del 28 aprile 1992 nella causa L. c. L) che per una trasferta di 100 km giornalieri è determinante il costo fisso al km e che non è pertanto necessario dimostrare l’esborso effettivo, essendo sufficiente rendere verosimile l’uso di un veicolo per le trasferte dal domicilio al posto di lavoro e ritorno. Nella fattispecie non è contestato, almeno nel periodo in esame nel decreto cautelare impugnato, che il posto di lavoro dell’appellante è stato trasferito da Locarno a Manno (Centro logistico dell’__________ __________). L’attrice in quel periodo aveva un orario di lavoro di 21 ore settimanali, dalle 10.30 alle 14.45 (doc. V). Nel corso della discussione in contraddittorio essa ha genericamente affermato che Manno è notoriamente mal servita dai mezzi pubblici e che le coincidenze non erano adatte ai suoi orari di lavoro, ma non ha reso verosimile tale affermazione. Né le giova richiamarsi alla giurisprudenza della Camera da lei citata, relativa a una trasferta da __________ __________ a __________ e ritorno. In quel caso, infatti, l’onere di fr. 600.– per la trasferta era stato ammesso poiché non contestato dalla controparte, ma la Camera aveva rilevato che era assai elevato per un reddito di oltre fr. 5’400.– mensili. A maggior ragione si deve ritenere che un importo di fr. 600.– è del tutto sproporzionato rispetto a un reddito mensile netto di fr. 1’812.–. Visto che tale spesa è stata contestata dalla controparte e che l’appellante non ha reso verosimile né la necessità dell’uso di un veicolo privato, né costi maggiori a quelli calcolati dal primo giudice, l’importo di fr. 225.–, corrispondente in sostanza al costo dell’abbonamento annuo di prima classe, appare consono alle circostanze concrete e può essere confermato. Come a giusta ragione deciso dal Pretore, le spese professionali possono essere computate solo nel 1994, poiché nel 1993 l’appellante ha ricevuto dal proprio datore di lavoro un’indennità di trasferta pari a fr. 226,50 mensili. L’appellante sostiene a questo proposito che la spesa deve venire considerata anche nel 1993. L’argomentazione è fondata nel suo principio, visto che le maggiori spese professionali sono insorte già nel 1993, ma non è di utilità concreta, poiché in tal caso l’indennità versata dal datore di lavoro dovrebbe essere aggiunta al reddito dell’appellante e i due importi si compenserebbero, così che il risultato finale non muterebbe.

                                  b)   L’attrice obietta anche che la voce dei rispettivi fabbisogni relativa alle imposte è errata, viste le disparità esistenti tra l’onere fiscale mensile di fr. 594.– ammesso per il marito e quello di fr. 95,65 ammesso per la moglie. Contrariamente a quanto essa sostiene, il Pretore si è fondato per i suoi calcoli su tassazioni che tengono già conto della separazione dei coniugi. La notifica di tassazione del 29 novembre 1993, relativa al periodo 1993/1994, è infatti posteriore alle tassazioni intermedie emanate il 9 agosto 1993 (inizio del lavoro dell’appellante, doc. Q), rispettivamente il 29 marzo 1993 (separazione dal 1° febbraio 1992, doc. richiamato II). La notifica di tassazione relativa alla moglie (doc. R) considera un reddito del lavoro e un reddito d’altra fonte (alimenti) e l’imposta è calcolata sulla base dell’aliquota A. Per contro la notifica di tassazione del marito (doc. 30) prevede l’applicazione dell’aliquota B, trattandosi di un coniuge separato non convivente con figli minorenni, al quale la legge non concede di fruire dell’aliquota più favorevole (cosiddetta A, quella dei coniugati: art. 36bis vLT). L’appellante propone in sostanza di rifare la tassazione fiscale 1993/1994 del marito, partendo dalla premessa che anch’egli possa beneficiare dell’aliquota A e che quindi i rispettivi oneri fiscali siano equivalenti. A torto, poiché - come si è visto - la legge tributaria tratta diversamente i coniugi conviventi con figli minorenni dagli altri. Ma non solo. Fino al 31 dicembre 1994 l’imposta federale diretta rimaneva a carico del marito, che non poteva nemmeno dedurre gli alimenti versati a moglie e figli (art. 22 cpv. 1 lett. d seconda frase DIFD fino al 31 dicembre 1994). In concreto, inoltre, anche se si volesse riconsiderare l’onere fiscale incombente al marito per tenere conto del fatto che egli non dispone più dal 31 marzo 1992 della sostanza immobiliare e che il suo reddito è inferiore, come sostiene l’attrice, il risultato concreto non cambierebbe. L’appellante chiede in sostanza di calcolare il reddito imponibile del marito sulla base del nuovo reddito lordo di fr. 70’636,80 (inferiore quindi di fr. 6’798,20 a quello figurante nella notifica del 29 novembre 1993), di stralciare il reddito della sostanza di fr. 3’000.– e di inserire nelle deduzioni l’importo di fr. 21’600.– per gli alimenti (aumentando così le deduzioni di fr. 7’617.–). A suo giudizio così facendo il reddito imponibile del marito ammonterebbe al massimo a fr. 25’000.–, con una riduzione del suo onere fiscale a fr. 135.– mensili. Il calcolo non tiene conto dei numerosi parametri che intervengono in una tassazione fiscale e non può essere seguito. A prescindere dal fatto che non spetta al giudice delle misure cautelari rivedere le decisioni delle autorità fiscali, nella fattispecie l’operazione si rivela anche inutile dal punto di vista matematico. In primo luogo il reddito del lavoro determinante per la tassazione fiscale è quello del biennio e non basta quindi addurre una leggera diminuzione del reddito relativo a un solo anno per concluderne che la media dei redditi sarà notevolmente inferiore al reddito imponibile ammesso in precedenza dalle autorità fiscali. Per quel che concerne la sostanza immobiliare, è probabile che la tassazione 1995/1996 del marito non terrà più conto di un reddito della sostanza (fr. 3’000.– nella notifica 29 novembre 1993), ma ciò non è di alcun ausilio alla tesi dell’appellante, poiché a tale modesta riduzione del reddito corrisponderanno anche minori deduzioni. L’incremento della deduzione per gli alimenti in favore della moglie e del figlio di fr. 21’600.– (superiore di fr. 7’677.– a quella considerata dalla notifica 29.11.1993) sarebbe infatti insufficiente a compensare la perdita di quella di fr. 12’738.– relativa ai debiti della sostanza immobiliare. In definitiva, quindi, seguendo la tesi dell’appellante si giungerebbe addirittura a un aumento del reddito imponibile e dell’onere fiscale a carico del marito. L’importo di fr. 594.– ammesso dal Pretore risulta quindi più favorevole all’appellante e merita conferma. L’appello si rivela pertanto infondato su questo punto.

                                  c)   L’appellante critica ancora il costo per l’alloggio inserito nel fabbisogno del marito, asserendo che un canone di locazione di fr. 1’350.– mensili per un appartamento di quattro locali è eccessivo per una persona sola. L’argomentazione è di principio fondata. Ci si potrebbe interrogare sulla ricevibilità della censura, dal momento che essa era stata riservata nell’istanza di modifica 30 dicembre 1993, ma non è stata menzionata a verbale nella discussione in contraddittorio. Come che sia, la contestazione è per il momento sprovvista di interesse pratico. Non si può seriamente sostenere che una persona sola abbisogni di quattro locali, per di più a un costo di fr. 1’350.–. Il marito stesso ammette di trovarsi in condizioni finanziarie disagiate e in siffatte circostanze la spesa per l’alloggio, assai superiore a quella della moglie, appare eccessiva. Analogamente a quanto accade nel diritto esecutivo, tuttavia, occorre dare all’interessato un termine appropriato per ridurre le sue spese di alloggio (cfr. per il diritto esecutivo DTF 116 III 21) e il canone di locazione può pertanto essere ridotto a fr. 1’100.– solo a partire dal primo termine utile di disdetta, ossia dal 1° gennaio 1996 (sentenza della I CCA del 20 febbraio 1991 nella causa R. c. R.). Nel periodo oggetto del decreto impugnato, pertanto, il canone di locazione del marito non può essere ridotto.

                                   5.   In conclusione, quindi, il fabbisogno del marito ammonta a fr. 3’134.– nel 1993 (minimo esistenziale fr. 940.–, canone di locazione fr. 1’350.–, premio di cassa malati fr. 200.–, assicurazioni domestiche fr. 50.–, imposte fr. 594.–) e a fr. 3’284.– nel 1994 (minimo esistenziale fr. 1’025.–, alloggio fr. 1’350.–, premio di cassa malati fr. 265.–, onere fiscale fr. 594.–, assicurazioni domestiche fr. 50.–). Il fabbisogno della moglie può essere determinato in fr. 2’365,60 nel 1993 (minimo esistenziale fr. 940.–, alloggio fr. 1’030.–, tassa rifiuti fr. 8,30, premio di cassa malati fr. 244,10, assicurazioni domestiche fr. 50.–) e in fr. 2’678,05 nel 1994 (minimo esistenziale fr. 1’025.–, alloggio fr. 1’030.–, tassa rifiuti fr. 8,30, premio di cassa malati fr. 244,10, assicurazioni domestiche fr. 50.–, imposte fr. 95,65, spese professionali fr. 225.–). Tenuto conto per il 1993 di un reddito complessivo della famiglia di fr. 7’438.– e di un fabbisogno complessivo di fr. 6’210,60 (marito fr. 3’134.–, moglie fr. 2’365,60, figlio fr. 711.–), la quota di eccedenza destinata a ogni coniuge è di fr. 613,50. Nel 1993 la moglie potrebbe pretendere un contributo alimentare di fr. 1’167,10 (fabbisogno personale fr. 2’365,60 + metà eccedenza fr. 613,50, dedotto il reddito di fr. 1’812.–). Nel 1994 il reddito familiare complessivo è di fr. 7710.– e dedotti i fabbisogni complessivi in fr. 6’673,05 (marito fr. 3’284.–, moglie fr. 2’678,05, __________ fr. 711.–) la quota di eccedenza per ciascun coniuge è di fr. 518,45. Il contributo alimentare dovuto alla moglie per il 1994 ascende, matematicamente, a fr. 1’226,50 (fabbisogno personale fr. 2’678,05 più metà eccedenza fr. 518,45 meno il proprio reddito di fr. 1’970.–). Il risultato cui è giunto il Pretore merita pertanto conferma e il contributo alimentare, arrotondato, rimane a fr. 1’170.– dal 1° novembre al 31 dicembre 1993 e a fr. 1’225.– dal 1° gennaio 1994. L’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto per quel che concerne il contributo alimentare dovuto alla moglie in sede cautelare.

                                   6.   L’appellante contesta infine la ripartizione delle spese e delle ripetibili del decreto impugnato. Sostiene di aver introdotto a giusta ragione la domanda di modifica delle misure cautelari e di non potere quindi essere considerata soccombente. La critica è infondata. Il Pretore ha posto a carico dell’istante 1/5 dei costi processuali per tenere conto della parziale soccombenza relativa all’ammontare del contributo alimentare. L’istante aveva infatti chiesto per sé un contributo alimentare di fr. 1’791,65 e ha visto le sue richieste accolte limitatamente all’importo di fr. 1’170.– nel 1993 e di fr. 1’225.– dal 1° gennaio 1994. Essa non può pertanto seriamente sostenere di essere stata integralmente vittoriosa sull’istanza di modifica e di non dovere sopportare gli oneri proporzionali alla sua soccombenza. Diverso è il caso per le ripetibili: il Pretore ha condannato l’istante a versare per tale titolo un’indennità di fr. 200.– alla controparte – verosimilmente in seguito a una svista – senza porre tale onere a carico del convenuto, che era soccombente in misura maggiore. L’appello deve dunque essere parzialmente accolto sulle ripetibili e all’appellante deve essere riconosciuta un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 800.–.

                                   II.   Sull’appello 25 gennaio 1995

                                   7.   L’appellante contesta tutti i dispositivi della sentenza impugnata relativi alle conseguenze accessorie del divorzio, la cui pronuncia è per contro pacifica.

                                         Il Pretore ha stabilito il contributo alimentare dovuto dal padre ad __________ in fr. 535.– oltre gli assegni familiari fino a 6 anni, in fr. 780.– oltre gli assegni familiari fino a 12 anni, in fr. 840.– oltre gli assegni familiari fino a 16 anni e in fr. 710.– oltre gli assegni familiari fino alla maggiore età. Nella determinazione di tali importi il primo giudice è partito dalle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, edizione 1993: dopo aver indicizzato tali valori ha rinunciato ad adeguarli ulteriormente per tener conto del fatto che il reddito dei genitori è più elevato di quello di riferimento delle citate raccomandazioni. Infine egli ha considerato la circostanza che a partire dal sedicesimo anno di età del figlio la madre potrà lavorare a tempo pieno e dare pertanto anche un contributo in denaro per il mantenimento di __________; infine ha stabilito l’importo dovuto dal padre sulla base delle reciproche disponibilità in denaro dei genitori dopo aver soddisfatto i rispettivi fabbisogni.

                                         L’appellante critica le modalità di calcolo del primo giudice, sostenendo che il fabbisogno del figlio deve essere rivalutato, visto il buon reddito del padre. Essa fa valere inoltre che i fabbisogni dei genitori sono stati determinati in modo errato e adduce di non avere alcuna certezza di poter lavorare a tempo pieno nel 2005, di modo che non si giustifica una sua partecipazione in denaro al mantenimento del figlio, tanto più che essa fornirà comunque prestazioni in natura con la cura e l’educazione.

                                   8.   Come si è visto in precedenza (consid. 3) la Camera preferisce evitare automatismi e valuta caso per caso se in condizioni economiche molto agiate della famiglia il fabbisogno del figlio debba essere aumentato rispetto ai valori indicati nelle note raccomandazioni. A giusta ragione quindi il Pretore non ha rivalutato il fabbisogno di __________, in mancanza di concrete indicazioni che potessero farlo ritenere insufficiente. Il calcolo del primo giudice, che è partito dall’edizione 1993 delle citate raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, indicizzandone i valori, resiste alla critica anche confrontandolo con la nuova edizione, che prevede importi superiori di circa fr. 20.– mensili (pubblicata nella Rivista di diritto tutelare __________pag. 33). Tale esigua differenza può essere trascurata, già per il fatto che nella zona urbana di Zurigo i costi sono leggermente superiori che nella zona urbana ticinese.

                                         Confermato il fabbisogno del figlio determinato dal Pretore, rimane da esaminare se a partire dai 17 anni anche la madre debba contribuire in denaro al mantenimento del figlio. A quell’età il fabbisogno in denaro stimato dal Pretore (sulla base delle raccomandazioni edizione 1993, indicizzate) è di fr. 1’275.– mentre la voce “cura ed educazione”, coperta in natura dalla madre, è di fr. 155.–. L’attrice contesta la valutazione delle sue disponibilità lavorative e di reddito operata dal Pretore, adducendo che la sua assunzione a tempo pieno nel 2005 non è prevedibile, anzi è da escludere, e che non si può semplicemente moltiplicare per due il reddito della sua attività a tempo parziale. L’argomentazione non può essere condivisa. In primo luogo non si può seriamente sostenere che l’attrice, ancora giovane (è nata nel 1963) e senza problemi di salute, sia durevolmente impedita di lavorare a tempo pieno. Essa è già reinserita nel mondo professionale, avendo ripreso a lavorare in banca nel 1992 e ha anzi dimostrato di potere migliorare la sua situazione, poiché è passata dalla funzione di datatipista al centro di incassi della banca (doc. V) a quella di specialista in crediti in formazione (cfr. contratto del 23 dicembre 1994, prodotto a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria). Un’attività a tempo pieno sarà quindi ragionevolmente esigibile da lei al momento in cui il figlio avrà compiuto i 16 anni, come a giusta ragione ritenuto dal Pretore sulla base della costante prassi del Tribunale federale (DTF 115 II 427 consid. 5). Le incertezze relative all’evoluzione del settore bancario sono troppo imprevedibili per fare già sin d’ora pronostici negativi sulla carriera professionale dell’appellante. Né può essere negato che lavorando a tempo pieno essa potrebbe percepire almeno un reddito mensile netto di fr. 3’940.–, ossia il doppio di quello che percepisce lavorando a metà tempo. Anzi, proprio la circostanza che essa sia stata assunta come specialista in formazione lascia presumere che potrà percepire in futuro anche di più. A ogni modo sarà sempre possibile, nel 2005, chiedere un’eventuale modifica del contributo alimentare dovuto al figlio qualora le previsioni di stipendio e/o di disponibilità della madre fossero notevolmente diverse da quelle considerate dal Pretore. Nulla lascia pensare già sin d’ora, a ogni modo, che le previsioni del primo giudice si riveleranno errate. I suoi dati sullo stipendio della madre possono di conseguenza essere confermati.

                                         Per quel che concerne i fabbisogni dei genitori, l’appellante ribadisce le contestazioni già formulate nel gravame diretto contro il decreto cautelare 2 gennaio 1995. Come si è visto (consid. 4 a e b), tali critiche sono infondate e sia le spese professionali dell’attrice sia i rispettivi oneri fiscali determinati dal Pretore devono essere confermati. Si rivela invece fondata la censura relativa all’onere di alloggio del marito, eccessivo per una persona sola. Come indicato in precedenza (consid. 4c), tale onere deve essere ridotto a fr. 1’030.– dal 1° gennaio 1996, potendosi esigere da una persona che sostiene di non avere neppure i soldi per le trasferte in ciclomotore (cfr. osservazioni 15 febbraio 1995, pag. 8) che abbia a comprimere i costi di locazione, trasferendosi in un appartamento più piccolo e meno oneroso. Con tale correzione, il fabbisogno determinante del padre ammonta a fr. 2’964.– dal 1996 in poi (minimo esistenziale fr. 1’025.–, alloggio fr. 1’030.– come per la moglie, premio di cassa malati fr. 265.–, oneri assicurativi fr. 50.–, onere fiscale fr. 594.–). La sua disponibilità è pertanto di fr. 2’776.–, mentre quella della madre è di fr. 1’260.–. L’onere di mantenimento del figlio deve essere ripartito tra i genitori tenendo conto di tutte le circostanze e non solo seguendo calcoli matematici. Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il primo giudice ha tenuto in considerazione il fatto che la madre presterà comunque un contributo in natura (sentenza impugnata pag. 15, lettera d, sesto capoverso), riducendo la sua quota di partecipazione dal 34% al 30%. A seguito della diminuzione del fabbisogno paterno, il riparto deciso dal primo giudice non risulta più adeguato. Considerando il rilevante impegno che competerà alla madre, attiva a tempo pieno, per la cura e l’educazione del figlio adolescente, si giustifica pertanto di porre a carico del padre l’importo di fr. 900.– oltre gli assegni familiari dal 14 ottobre 2005 alla maggior età del figlio. L’appello merita quindi parziale accoglimento in questa misura.

                                   9.   Il Pretore ha riconosciuto all’attrice una rendita di indigenza di fr. 1’100.– mensili sino al 14 ottobre 1995 e di fr. 1’000.– mensili dal 15 ottobre 1995 al 14 ottobre 2005, data del compimento dei 16 anni del figlio. L’appellante postula in questa sede il riconoscimento di un contributo mensile di fr. 1’720.– illimitato nel tempo. Sostiene che non è prevedibile la sua assunzione a tempo pieno nel 2005 e riprende tutte le censure relative ai rispettivi fabbisogni già sollevate nell’appello contro il decreto cautelare del 2 gennaio 1995. Occorre preliminarmente osservare che in sede di conclusioni l’appellante ha chiesto per sé un contributo alimentare fr. 1’100.– mensili, indicizzati. L’appello su questo punto è pertanto ricevibile solo nella misura in cui l’attrice si oppone alla soppressione del contributo alimentare a partire dal 2005 e alla riduzione a fr. 1’000.– dal 15 ottobre 1995 (art. 321 CPC).

                                         Come si è visto (consid. 9), la tesi relativa alla mancata assunzione a tempo pieno nel 2005 dev’essere respinta, vista la prassi invalsa del Tribunale federale (DTF 115 II 427 consid. 5). L’età, la formazione professionale e il reinserimento nel mondo del lavoro già intrapreso dall’interessata rendono altamente verosimile che essa potrà riprendere un’attività a tempo pieno quando il figlio avrà compiuto i 16 anni. Non vi è quindi motivo per stabilire un contributo alimentare fondato sull’art. 152 CC a tempo illimitato e l’appello deve essere respinto su questo punto. Risulta invece fondata la censura relativa ai rispettivi fabbisogni dei coniugi, limitatamente all’onere di alloggio del convenuto. Infatti anche a partire dal 1° gennaio 1996 (cfr. consid. 9) nel fabbisogno di costui può essere considerato solo un onere di alloggio equivalente a quello dell’appellante, ossia di fr. 1’030.– mensili invece di fr. 1’350.– mensili, per un totale di fr. 2’964.–. Aggiungendo il supplemento del 20% consigliato dalla giurisprudenza (DTF 121 III 49, 118 II 100, 115 II 424, 114 II 304) risulta che il convenuto deve poter disporre per sé di fr. 3’556.–. Analogamente l’appellante deve poter avere l’importo di fr. 3’220.– (fabbisogno di fr. 2’678.– più supplemento del 20%). Con il proprio reddito di fr. 1’970.– essa ha un ammanco di fr. 1’250.–, che deve essere coperto con il contributo alimentare limitatamente alle sue richieste di giudizio nelle conclusioni. Non si giustifica quindi la riduzione a fr. 1’000.– della rendita di indigenza a partire dall’ottobre 1995, poiché anche considerando una diminuzione del fabbisogno di fr. 100.– per l’onere di alloggio (cfr. sentenza impugnata pag. 18), l’attrice deve poter disporre di fr. 3’093.– (fabbisogno di fr. 2’578.– più supplemento del 20%) e rimane sempre scoperto l’importo di fr. 1’100.–. L’appello si rivela pertanto parzialmente fondato e la rendita di indigenza deve essere stabilita in fr. 1’100.– fino al 14 ottobre 2005.

                                10.   Il Pretore ha fatto ordine al padre di rimborsare all’attrice l’importo di fr. 1’052.– da lui prelevati il 27 settembre 1991 dal libretto bancario della gioventù n. __________Ha per contro respinto la domanda di restituire fr. 2’558,30 poiché tale importo è stato prelevato non dal padre ma dal nonno paterno. L’appellante persiste nel chiedere al convenuto il rimborso di fr. 2’558,30, sostenendo che del libretto potevano disporre i genitori e che quindi il convenuto era responsabile del prelevamento. La tesi contrasta con le risultanze dell’istruttoria ed è ai limiti della temerarietà. La stessa appellante ammette infatti che il libretto di risparmio era in possesso del suocero (appello pag. 9), tanto che ne cita la deposizione testimoniale. Essa pretende però di dedurne che è stato il convenuto a ritirare dal libretto l’importo di fr. 2’558,30, disponendo dei beni del figlio. Tale conclusione non trova alcun riscontro nelle risultanze di causa ed è vistosamente smentita dalla deposizione del padre del convenuto, che ha dichiarato di aver chiuso il libretto per la gioventù e di averlo trasformato in un libretto al portatore (verbale, pag. 16). L’appellante non ha eccepito di falso tale testimonianza, né vi sono motivi per non ritenere attendibile il testimone. Ci si può semmai interrogare sulle responsabilità dell’istituto bancario, che ha consentito a un terzo sprovvisto di diritto di firma di disporre del libretto in questione. Come che sia, è pacifico che l’importo rivendicato dall’appellante in nome del figlio è stato prelevato dal nonno e non dal padre. A ragione quindi il Pretore ha respinto la pretesa di restituzione dell’importo di fr. 2’558,30.

                                11.   Per quel che concerne la liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha respinto la pretesa dell’attrice per la restituzione degli importi di fr. 14’800.– e di fr. 13’500.–, corrispondenti ai risparmi della moglie prima del matrimonio, prelevati dal marito. Il primo giudice ha in sostanza ritenuto che l’attrice non aveva dimostrato di aver prestato tali importi al marito e neppure che questi se ne era servito per coprire debiti personali. Di conseguenza si deve presumere che gli importi prelevati sono stati usati per il mantenimento della famiglia, ciò che esclude il rimborso al coniuge proprietario dei beni. L’appellante ribadisce la pretesa di restituzione, rimproverando al primo giudice di aver addossato a lei l’onere della prova che incombeva invece al convenuto, il quale non ha potuto spiegare l’impiego dei fondi. Oltre all’importo di fr. 4’000.– per i mobili riconosciutole dal Pretore – che non è stato dedotto in appello – l’attrice chiede che la liquidazione del regime comprenda anche gli importi di fr. 14’800.– e di fr. 13’500.–, per un totale di fr. 32’300.–. Contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellato, il gravame è ricevibile, avendo l’attrice indicato, sia pure in modo impreciso, per quali motivi essa rivendica la differenza fra l’importo di fr. 4’000.– ammesso dal Pretore e quello di fr. 32’300.– che essa pretende.

                                         Non è contestata, in concreto, la qualifica di beni propri delle somme di denaro che il convenuto ha ammesso di aver prelevato dai conti della moglie e dal conto congiunto. Sennonché il marito afferma di aver usato le somme in questione per i bisogni dell’economia domestica, mentre la moglie sostiene che sono servite per pagare debiti personali dell’appellato. L’istruttoria non ha fatto chiarezza, poiché il convenuto ha affermato di non ricordare più la destinazione dei prelevamenti (interrogatorio formale del 28 settembre 1994, pag. 29 e seg.). A detta del Pretore spettava all’attrice dimostrare, sia per l’importo di fr. 14’800.– sia per quello di fr. 13’500.–, che il marito aveva speso il denaro per suoi scopi o per pagare debiti personali, rispettivamente che essa aveva prestato tali somme al marito. Sennonché mal si comprende perché sia l’attrice a dover sopportare l’onere probatorio. La qualità di beni propri delle somme rivendicate non è contestata e neppure è litigiosa la circostanza che il marito ne abbia disposto avvalendosi della procura in suo favore. Spettava quindi al convenuto dimostrare di aver impiegato tali mezzi per l’economia domestica. Egli ha invero esposto che nel 1990 e nel 1991 il tenore di vita della famiglia superava le entrate (risposta di causa del 10 dicembre 1992: passivo di fr. 300.– nel 1990 e di fr. 8’000.– nel 1991, doc. 8 e 9) e che era stato quindi necessario far capo anche ai beni propri della moglie. Ha inoltre indicato che diversi prelievi del 1987 si riferivano a spese comuni (viaggio di nozze fr. 3’047.–, Traveller’s Chèques per il viaggio di nozze fr. 2’000.–, banchetto del matrimonio fr. 1’200.–) le cui fatture si trovavano in possesso della moglie. Quest’ultima ha contestato tali affermazioni, osservando che i riepiloghi della situazione domestica (doc. 8 e 9) sono semplici annotazioni manoscritte del convenuto, senza forza probante. Il convenuto ha omesso durante l’istruttoria di chiedere l’edizione delle fatture da lui stesso menzionate e le sue affermazioni a proposito dei prelievi non risultano quindi provate. L’esame della documentazione agli atti, abbondante ma sprovvista di nesso logico, non consente di affermare che il tenore di vita della famiglia fosse elevato, anche se taluni elementi possono lasciarlo pensare (acquisti di abiti per corrispondenza, Natel, personale di servizio, ecc.). D’altra parte il reddito del marito era da considerare più che buono per l’epoca (fr. 5’450.– nel 1991), ciò che consentiva pur sempre qualche agio. Come che sia, l’onere della prova incombeva al marito, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore. Trattandosi delle spese per l’economia domestica, non si possono evidentemente esigere i singoli giustificativi, ma occorre pur sempre che sia dimostrata la necessità di sopperire con i beni propri della moglie agli oneri correnti dell’economia domestica. Nella fattispecie tale prova, come si è visto poc’anzi, non è stata portata. Ne discende che il convenuto deve rifondere alla moglie quanto da lui prelevato. L’appello deve quindi essere accolto e deve essere riconosciuto il credito dell’attrice verso il convenuto di fr. 28’300.–, oltre a quello di fr. 4’000.– già ammesso dal primo giudice.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                12.   Gli oneri processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante vede accolto in misura minima, limitatamente alla concessione delle ripetibili, il gravame contro il decreto cautelare 2 gennaio 1995. La ripartizione delle spese di prima sede relative alla procedura cautelare può pertanto rimanere invariata, il dispositivo sulle ripetibili avendo carattere accessorio e pressocché nessuna influenza sulla reciproca percentuale di soccombenza relativa ai contributi alimentari. L’attrice ha chiesto in questa sede di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, previa domanda di provvigione ad litem alla controparte, sia per la procedura cautelare che per quella di merito. Dagli atti di causa è palese che il convenuto non è in grado di versare alcunché a titolo di provvigione ad litem, essendo oberato di debiti, né in concreto può essere negato il requisito dell’indigenza, visto che l’appellante non copre il proprio fabbisogno con il suo reddito (cfr. consid. 4 e 5) e non dispone di sostanza. Il requisito della probabilità di esito favorevole del gravame può essere ammesso solo per la causa di merito, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande di appello. Nella procedura cautelare, per contro, la probabilità di esito favorevole esisteva solo per le ripetibili, vale a dire che era praticamente nulla.

                                         Nell’appello contro la sentenza di merito l’attrice vede invece riconosciute, in misura invero assai limitata rispetto alle sue domande di giudizio, le pretese relative al contributo alimentare per sé e per il figlio, e in misura integrale quelle relative allo scioglimento del regime matrimoniale. Ciò corrisponde a una soccombenza pari a circa due terzi, considerando anche la parziale ricevibilità dell’appello. Come si è visto in precedenza, essa può essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria ma nella tassazione dell’onorario dovuto alla patrocinatrice si terrà conto della parziale irricevibilità del gravame. A ogni modo l’appellante risulta, nell’insieme, soccombente in misura preponderante, e deve quindi rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte, alla quale dovrà far fronte senza l’aiuto dello Stato (art. 162 CPC; DTF 117 Ia 513). In prima sede non vi è motivo per modificare la ripartizione degli oneri processuali stabilita dal primo giudice per la sentenza di merito, poiché valutando le domande di giudizio nel loro insieme il parziale accoglimento dell’appello non muta sostanzialmente le reciproche soccombenze. Contrariamente a quanto ritiene l’appellante, infine, il convenuto non può essere considerato integralmente soccombente per essersi opposto nella risposta allo scioglimento del matrimonio, avendo aderito alla domanda con la duplica. A giusta ragione, pertanto, il primo giudice ha ripartito in ragione di metà ciascuno fra le parti la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 


pronuncia:

                                    I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello del 13 gennaio 1995 è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

                                         3. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare da __________ __________ e per essa dallo Stato, restano a suo carico in ragione di 1/5 e sono per la rimanenza a carico di __________ __________n, che rifonderà all’istante un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 800.–.

                                   II.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 13 gennaio 1995 da __________ __________ è respinta.

                                   III.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti per 9/10 a carico dell’appellante, e per 1/10 a carico del convenuto. __________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 400.– per ripetibili ridotte di appello.

                                 IV.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 25 gennaio 1995 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         3. A titolo di contributo alimentare per il figlio __________a, __________ __________ è tenuto a versare, nelle mani della madre, anticipatamente ogni mese l’importo di

                                         - fr. 535.– oltre gli assegni familiari fino al 14 ottobre 1995

                                         - fr. 780.– oltre gli assegni familiari fino al 14 ottobre 2001

                                         - fr. 840.– oltre gli assegni familiari fino al 14 ottobre 2005

                                         - fr. 900.– oltre agli assegni familiari fino alla maggiore età.

                                         Questi contributi saranno adeguati all’inizio di ogni anno all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1996, valendo come base quello del dicembre 1994, pari a punti 139,6.

                                         5. A titolo di contributo alimentare ai sensi dell’art. 152 CC __________ verserà ad __________ l’importo mensile anticipato di fr. 1’100.– fino al 30 settembre 2005. Il contributo sarà annualmente adeguato all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1996, indice base quello del dicembre 1994, pari a punti 139,6.

                                         6. A titolo di liquidazione del regime dei beni, __________ è tenuto a versare ad __________ l’importo di fr. 32’300.– oltre interessi al 5% dal 2 gennaio 1995.

                                         Per il resto la sentenza rimane invariata.

                                  V.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 25 gennaio 1995 è accolta e ____________________è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

                                 VI.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1’500.–

                                         b) spese                         fr.      50.–

                                                                                fr. 1’050.–

                                         sono posti a carico dell’appellante per 2/3, e per essa a carico dello Stato, e a carico dell’appellato per 1/3. __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 900.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.

                                 VII.   Intimazione a:

                                         - avv. __________

                                         - avv. __________                                                Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria