Incarto n.
11.95.00235

Lugano

17 agosto 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione

della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera 

 

sedente per statuire nella causa n. ___ ___ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 27 aprile 1988 da

 

 

__________ __________, __________

 

 

 

contro

 

 

__________ __________, nata __________, __________, 

(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 luglio 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:

 

                                         che __________ __________ (1923) e __________ __________ (1925) si sono sposati a __________ (__________a) il __________ 1960 e dal matrimonio non sono nati figli;

 

                                         che l’8 febbraio 1988 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 19 aprile successivo;

 

                                         che il 27 aprile 1988 il marito ha introdotto un’azione di divorzio, con la quale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, negando qualsiasi contributo a favore della moglie;

 

                                         che con risposta del 12 luglio 1988 __________ __________ si è opposta all’azione del marito e con azione riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato, un contributo alimentare di fr. 2’000.-- mensili, il versamento di fr. 300’000.-- a titolo di liquidazione del regime dei beni e  fr. 50’000.-- per torto morale;

 

                                         che, a seguito del mancato pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, l’azione di divorzio introdotta dal marito è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993 e il processo è continuato sulla sola base della riconvenzione;

 

                                         che esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo, in cui si sono confermate nelle proprie argomentazioni e domande;

 

                                         che il dibattimento finale si è tenuto il 15 giugno 1994;

 

                                         che con sentenza del 10 luglio 1995 il Pretore ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, ha obbligato il marito a versare fr. 860.-- mensili a titolo di contributo alimentare indicizzato per la moglie, ordinando nel contempo alla __________ __________ __________ __________ __________ __________ di trattenere e di versare direttamente tale importo  alla beneficiaria, e ha obbligato il marito a versare a quest’ultima fr. 22’245.-- a liquidazione del regime dei beni oltre fr. 10’000.-- per torto morale;

 

                                         che insorto il 28 luglio 1995 contro la predetta sentenza, __________ __________ critica il pronunciato stesso, senza formulare precise richieste di giudizio e chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

 

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte;

 

considerando

 

in diritto:

 

                                         che l’atto di appello deve contenere - tra l’altro - l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC), la dichiarazione di appellare, con l’indicazione dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda sede (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), le domande (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC);

 

                                         che nel caso concreto difettando questi requisiti, l’appello presentato da __________ __________ potrebbe essere dichiarato inammissibile senza ulteriori approfondimenti (art. 309 cpv. 5 CPC);

 

                                         che, quand’anche si volesse essere meno rigorosi, e dichiarare ricevibile il gravame, lo stesso risulterebbe comunque infondato nel merito;

 

                                         che in effetti, come rilevato dal Pretore, l’azione di divorzio presentata dal marito è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993, a causa del mancato pagamento degli anticipi delle spese giudiziarie;

 

                                         che contrariamente all’opinione dell’appellante, solo i documenti prodotti con il memoriale conclusivo sono stati stralciati dai ruoli e non l’allegato stesso (sentenza pag. 3; dispositivo n. 1);

 

                                         che le presunte colpe della moglie addotte dall’appellante a fondamento della sua azione di divorzio sono stati considerate nell’ambito dell’azione di separazione promossa dalla moglie, e respinte con sufficiente motivazione dal primo giudice (sentenza pag. 4 e 5);

 

                                         che nonostante lo stralcio dell’azione di divorzio del marito, le lettere e le fotografie, già prodotte con l’allegato di replica del 30 settembre 1988, rappresentando materiale processuale, sono state giustamente considerate dal Pretore;

 

                                         che ciò posto l’appello di __________ __________ dev’essere respinto con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;

 

                                         che visto quanto precede la richiesta di beneficio dell’assistenza giudiziaria diventa priva d’oggetto;

 

                                         che gli oneri processuali andrebbero a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, cui il gravame non è stato nemmeno notificato;

 

                                         che, vista la particolarità della fattispecie, appare giustificato rinunciare anche al prelievo di spese e tassa di giustizia;

 

per questi motivi,

 

richiamato l’art. 313bis CPC,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________ __________, __________

                                         - avv. __________ __________ __________, __________o

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria