Incarto n.
11.95.00237

Lugano

23 aprile 1997/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __. __. ___ (modifica di sentenza di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 luglio 1993 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 agosto 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 5        luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata contestualmente all’appello;

                                         3.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 19 settembre 1995 da __________ __________;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 4 dicembre 1985 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra __________ __________ (1941) e __________ nata __________ (1947), omologando l’accordo preso tra i coniugi al dibattimento finale del 17 aprile 1985. Il dispositivo n. 3 della sentenza prevedeva che il marito erogasse alla moglie e alla figlia __________ (1970) un contributo alimentare mensile di fr. 2’300.– indicizzato. Al momento del divorzio il marito lavorava presso la __________ __________ __________ e percepiva fr. 8’000.– mensili. Attualmente egli è senza impiego e convive con __________ __________. La moglie non consta avere svolto attività lavorativa durante la vita in comune, essendosi occupata della figlia, affetta da una grave malattia.

 

                                  B.   __________ __________ ha convenuto __________ __________ il __________ 1993 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando la riduzione a fr. 1’300.– mensili del contributo a favore di moglie e figlia. Nella risposta del 21 gennaio 1994 __________ __________ si è opposta alla domanda e ha chiesto il rigetto della petizione. Nel successivo scambio di allegati scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste.

 

                                  C.   Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 25 gennaio 1995 __________ __________ ha chiesto la soppressione del contributo alimentare a favore della moglie e della figlia. __________ __________ ha riproposto, nelle sue conclusioni del 21 gennaio 1995, il rigetto dell’azione. Il dibattimento finale si è tenuto il 25 gennaio 1995.

 

                                  D.   Statuendo il 5 luglio 1995, il Pretore ha accolto la petizione e ha soppresso il contributo alimentare a favore della moglie e della figlia. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 1’500.– sono state poste a carico della convenuta con l’obbligo di versare all’attore fr. 4’000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state poste al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                                  E.   Insorta contro la citata sentenza con un appello del 24 agosto 1995, __________ __________ chiede, previo conferimento dell’assi-stenza giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 1995 __________ __________ conclude per la reiezione del gravame, postulando a sua volta l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il Pretore, dopo aver ammesso la mutazione dell’azione -formulata dall’attore nelle conclusioni - e tendente alla soppressione, e non solo alla riduzione, del contributo alimentare a favore della moglie e della figlia, ha accolto la petizione accertando che la situazione finanziaria dell’obbligato alimentare si era degradata dopo l’emanazione della sentenza, a causa della prolungata disoccupazione. L’appellante censura l’ammissibilità della domanda di soppressione del contributo, formulata per la prima volta nelle conclusioni.

 

                                   2.   I rapporti di fatto alla base della regolamentazione alimentare di una sentenza di separazione possono mutare con gli anni in modo imprevisto. Nel caso di mutamento rilevante e durevole di tali rapporti può essere chiesto un adeguamento della sentenza alla nuova situazione (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione n. 43 alle osservazioni preliminari agli art. 149-157). Contrariamente a quel che assume l’appellante, la causa di soppressione e di riduzione del contributo alimentare non sono due azioni diverse. Certo, la richiesta di soppressione implica la possibilità, per il giudice, di ridurre semplicemente l’ammontare della rendita (in maiore minus), senza riguardo alla circostanza che l’attore abbia formulato conclusioni subordinate, il giudice decidendo per finire in termini di equità e non solo di diritto (Bühler/Spühler, op. cit., n. 56 e 76 ad art. 153 CC), ma se si seguisse la tesi della convenuta, il rigetto della domanda di riduzione non impedirebbe all’attore di introdurre una nuova causa fondata sugli stessi fatti per ottenere la soppressione del contributo, ciò che offenderebbe l’economia processuale. Si aggiunga che l’art. 75 lett. b CPC prescrive che l’azione non si ritiene mutata quando la parte restringa o estenda le sue domande principali o accessorie. Ne segue che in concreto non si è in presenza di alcuna mutazione dell’azione.

 

                                   3.   L’appellante contesta la decisione del Pretore di non computare all’attore un reddito potenziale. Essa ritiene che, tenuto conto della formazione e dell’esperienza, il marito sia in grado di percepire mensilmente almeno fr. 8’000.–. 

 

                                  a)   Secondo la giurisprudenza il guadagno imputabile a un coniuge non è necessariamente quello conseguito: se un coniuge diminuisce volontariamente il proprio reddito, ma potrebbe realizzare di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente esigibile da lui, la determinazione dei contributo può fondarsi su tale reddito ipotetico (DTF 119 II 316 __________. __________ con richiami di giurisprudenza e dottrina).

 

                                  b)   Nel caso in esame risulta dal fascicolo processuale risulta che al momento della sentenza di separazione il marito, dopo essere stato direttore commerciale della Banca di partecipazione e investimenti con uno stipendio di fr. 10’000.– mensili, è passato alle dipendenze della __________ __________ __________, dove guadagnava fr. 8’000.– mensili. Il 1° novembre 1992, a seguito della ristrutturazione del gruppo, egli è stato licenziato e dopo di allora è sempre rimasto disoccupato (interrogatorio formale del 14 ottobre 1993). Dal 22 aprile 1994 egli è stato posto al beneficio di indennità straordinarie di disoccupazione, le cosiddette “misure di crisi”.

 

                                         Nelle circostanze descritte non si può negare che la situazione economica dell’attore si sia notevolmente degradata. Rispetto all’epoca della separazione egli è stato licenziato e nulla induce a credere che abbia provocato in qualche modo tale provvedimento per sottrarsi ai propri obblighi familiari (art. 163 CC). L’appellato, che da allora è rimasto senza occupazione, ha perso il diritto alle prestazioni assicurative, riceve unicamente le indennità straordinarie dette “misure di crisi” varianti tra fr. 468.45 e fr. 368.10 (doc. F e H) e non ha tuttora reperito un’attività. Il peggioramento della sua situazione appare pertanto duraturo non potendosi sostenere, alla luce del mercato del lavoro in Ticino, che egli possa trovare un’occupazione a breve termine. Del resto l’attore non si è adagiato nella disoccupazione e ha dimostrato di aver condotto con metodo e impegno le ricerche di un’attività remunerativa (doc. E e I). Ciò posto, non si può sostenere che la prolungata disoccupazione e le concrete difficoltà di impiego dell’appellato gli siano imputabili. Che quindi le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e imprevisto rispetto al momento della separazione è indubbio, anche perché la comune esperienza fa apparire inverosimile che l’attore, nonostante la buona volontà, possa ricrearsi una situazione di reddito analoga a quella del 1985: egli è infatti cinquantasettenne e nonostante la sua eccellente formazione professionale ha scarse possibilità di essere assunto. Ne discende che la possibilità per l’appellato di percepire un salario di fr. 8’000.– non può essere presunta.

 

                                  c)   A detta dell’appellante il marito ha un tenore di vita superiore rispetto a quanto egli ammette. Dall’istruttoria è invero emerso che l’appellato fino al mese di aprile 1994 versava all’attuale convivente l’importo di fr. 1’500.- e dopo di allora fr. 500.– mensili (deposizione __________ __________); questa sola circostanza, di per sé, non basta ancora per dimostrare che l’attore sia in grado di ricrearsi una situazione di reddito analoga a quella del 1985. Come pure di nessun sostegno è il fatto che egli utilizzi una autovettura Audi 90, poiché il veicolo è di proprietà della convivente (deposizione __________ __________), così come risulta indifferente che questa possieda, in locazione, un’appartamento a __________, anche perché essa non ha alcun obbligo di aiutare l’appellato per il mantenimento della di lui moglie.

 

                                   4.   Tenuto conto del fatto che la rendita fissata nella sentenza di separazione appare ormai sproporzionata all’odierna situazione economica dell’attore, occorre esaminare se il contributo vada semplicemente ridotto o interamente soppresso. Il reddito attribuito al marito è invero esiguo, ma come si è visto in precedenza non vi sono elementi per imputargli un reddito ipotetico superiore, che egli non appare in grado di realizzare. Il fabbisogno del marito, in assenza di dati attendibili, può prudentemente essere stimato in fr. 1’675.– mensili (fr. 925.– minimo vitale per persona solo convivente, fr. 500.– locazione, fr. 200.– cassa malati, fr. 50.– oneri fiscali). Di conseguenza, visto che il reddito attuale risulta essere inferiori al fabbisogno minimo indispensabile al debitore, non vi è spazio per il versamento di un contributo alimentare in favore della moglie, dal momento che la più recente giurisprudenza del Tribunale federale impone di lasciare al debitore alimentare almeno il fabbisogno esecutivo (DTF 121 III 301, 121 I 97). Del resto l’appellante non può pretendere che l’attuale convivente del marito lo aiuti nel pagamento del contributo, non sussistendo alcun obbligo in questo senso. Si aggiunga che, come già ricordato dal primo giudice, qualora la situazione economica del marito dovesse migliorare, la moglie potrà ripresentare la sua richiesta di contributo.

 

                                   5.   L’appellante si duole del fatto che il Pretore abbia considerato un’imprevedibile evoluzione degli eventi la rendita AI di fr. 1’987.– mensili percepita dalla figlia __________. A torto. Intanto il 1° gennaio 1990 la figlia __________ è diventata maggiorenne, ragione per cui l’obbligo di mantenimento del padre è decaduto (art. 277 cpv. 1 CC), non ricorrendo gli estremi di cui all’art. 277 cpv. 2 CC. Inoltre non risulta che il padre si sia impegnato convenzionalmente a provvedere al pagamento di un contributo per la figlia anche dopo la maggiore età, la convenzione sugli effetti accessori della separazione essendo silente al riguardo. Il fatto che egli abbia continuato a versare il contributo può costituire un indizio, ma in assenza di ulteriori elementi, ciò non basta ancora per ravvisare la chiara volontà di versare un contributo anche dopo la maggiore età della figlia.

 

                                   6.   Da ultimo l’appellante ritiene che la decisione del Pretore di sopprimere il contributo per la figlia costituisca una violazione dell’art. 163 CC. La censura è priva di fondamento già per il fatto che tale norma, riferita ai figli, concerne unicamente il mantenimento dei minorenni e non di quelli maggiorenni. Si aggiunga che l’appellante non spende una parola per confortare l’eventualità che la rendita AI di fr. 1’987.– percepita dalla figlia sarebbe insufficiente a garantirle il fabbisogno in denaro. Infine va rilevato che se in pendenza di procedura di separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere - in linea di massima - il tenore di vita avuto durante la vita in comune, tale principio viene meno ove le entrate non bastino più per coprire i costi di due economie domestiche (DTF 114 II 26). In circostanze siffatte il coniuge che durante la vita in comune non esercitava un’attività lucrativa, può vedersi costretto a iniziare un’attività remunerativa in modo da sopperire alle maggiori esigenze economiche della famiglia.

 

                                   7.   L’appellante ha chiesto in questa sede che la controparte sia tenuta a fornirle una provvigione ad litem di fr. 2500.–, subordinatamente che le sia concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Ora, tenuto conto della situazione economica dell’appellato, la concessione di una provvigione ad litem non entra in linea di conto. Neppure può essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria, poiché pur non potendo negare all’appellante il requisito dell’indigenza, in concreto difetta al gravame la parvenza di buon esito. Dato nondimeno che il prelievo di oneri processuali sottrarrebbe all’interessata risparmi necessari a colmare l’ammanco mensile, soccorrono “giusti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente alla riscossione. Ciò vale anche per l’incasso delle ripetibili che il marito si verrebbe riconoscere. Ciò posto, si giustifica pertanto di ammettere l’appellato al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                                     

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 24 agosto 1995 da __________ __________ è respinta.

 

                                   3.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

 

                                   4.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   5.   Intimazione a:

                                         - avv. __________ __________, __________;

                                         - avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario