Incarto n.
11.95.00239

Lugano,

14 settembre 1995/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Baur-Martinelli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per statuire sull’istanza di rettifica del 5 settembre 1995 presentata da 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

relativa alla sentenza emessa da questa Camera il 21 agosto 1995 (__________.__________.__________) nella causa di stato che oppone l’istante ad

 

 

__________ __________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

 

1.    Se dev’essere accolta l’istanza di rettifica;

2.    Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

                                         che con sentenza del 21 agosto 1995 la I Camera civile di appello ha condannato il dott. __________ __________, in parziale riforma di un decreto cautelare emanato l’11 febbraio 1994 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano (sezione 6), a erogare alla moglie __________ __________ __________ un contributo alimentare di fr. 2495.– mensili dal 1° ottobre 1992 per la durata della causa di stato;

 

                                         che il 5 settembre 1995 __________ __________ ha presentato alla Camera un’istanza di rettifica in cui postula la correzione di un presunto errore di calcolo nella definizione del contributo provvisionale, il quale dovrebbe ammontare non a fr. 2495.–, bensì a fr. 2477.– mensili;

 

                                         che __________ __________ __________ ha previamente autorizzato l’istante, con lettera del 31 agosto 1995, a procedere come meglio avrebbe ritenuto opportuno;

 

                                         che l’istanza di rettifica non è stata intimata alla controparte;

 

 

 

e considerando

 

 

 

in diritto:

 

 

                                         che a norma dell’art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta – in caso di accordo tra le parti – con un’unica istanza “ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove”, mentre in caso di disaccordo la domanda va trattata nella forma per l’interpretazione delle sentenze (cpv. 2);

 

                                         che __________ __________ __________, pur non aderendo alle conclusioni del marito, nemmeno si è opposta all’introduzione dell’istanza, di modo che in concreto è lecito far capo alla procedura semplificata dell’art. 339 cpv. 1 CPC;

 

                                         che l’errore di calcolo riguarderebbe, nella fattispecie, la definizione del contributo provvisionale per la moglie, il quale ammonterebbe – come detto – a fr. 2477.– mensili e non a fr. 2495.–;

 

                                         che l’opinione dell’istante sarebbe fondata qualora il reddito co-niugale fosse di fr. 6029.– mensili netti (come figura nell’istanza, pag. 2), mentre il Segretario assessore ha accertato siffatto red-dito in fr. 6062.– netti mensili (decreto, pag. 7 in fondo) e questa Camera ha confermato tale accertamento, respingendo appunto l’appello del marito;

 

                                         che nella sentenza del 21 agosto 1995 è indicato per vero un reddito di fr. 6029.– netti mensili (pag. 11, prima riga), ma tale cifra si riconduce a un manifesto errore di battuta, come risulta senza equivoco da pag. 6 della sentenza stessa, ove per due volte è detto che il reddito coniugale ammonta a fr. 6062.– men-sili al netto da imposta (quarta e tredicesima riga);

 

                                         che, ciò posto, la sentenza in rassegna non abbisogna alcuna rettifica nel merito, salvo la precisazione formale che la cifra “6029.–” alla prima riga di pag. 11 deve leggersi “6062.–”;

 

                                         che le spese dell’attuale procedura, ancorché ridotte per tenere conto della precisazione citata, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC);

 

                                         che non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla moglie, cui l’istanza non è neppure stata intimata;

 

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

La presidente:                                         La segretaria: