Incarto n.
11.95.00242

Lugano

6 maggio 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. ___/___ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza dell'11 luglio 1995 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, nata __________, __________ __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

premesso che l’8 settembre 1995 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare emanato il 31 agosto 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

 

preso atto che il 30 aprile 1997 l’appellante ha presentato a questa Camera una convezione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dai coniugi il 26 aprile 1997 in cui __________ __________ dichiara di ritirare l’appello e __________ __________ consente alla compensazione delle ripetibili;

 

accertato che le domande di assistenza giudiziaria presentate dai coniugi possono essere accolte, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza, sia quello della possibilità di esito favorevole, tanto più che oggetto della vertenza era l’affidamento dei figli, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229);

 

ritenuto che la particolarità del caso induce a prescindere dal prelievo di oneri processuali;

 

per questi motivi,

 

decreta:                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________.

 

                                   3.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

 

                                   4.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

 

                                   5.   Intimazione a:

                                         - avv. __________ __________ __________, __________;

                                         - avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario