Incarto n.
11.95.00246

Lugano,

8 novembre 1995

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 29 aprile 1977 da

 

 

 

__________ e __________ __________ -__________, __________a

(ora patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________ __________., __________

(ora patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 12 settembre 1995 presentato da __________ e __________ __________ -__________ contro il decreto di stralcio emesso l’8 agosto 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

 

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:

che __________ e __________ __________ -__________ hanno promosso causa il 29 aprile 1977 davanti al Pretore della (allora) giurisdizione di Lugano Campagna chiedendo la condanna di __________ __________ __________. al ripristino di una condotta per il naturale deflusso delle acque dal loro fondo e l’accertamento del danno conseguito all’ostruzione di tale condotta;

 

che il dibattimento finale della causa ha avuto luogo il __________ 1982;

 

che con decreto dell’8 agosto 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;

 

che contro tale decreto __________ e __________ __________ -__________ hanno presentato un appello del 12 settembre 1995 inteso all’annullamento della decisione impugnata e al rinvio della causa al Pretore per l’emanazione della sentenza;

 

che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello;

 

e considerando

 

in diritto:

che secondo la più recente giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio può essere appellato non solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), ma anche sull’ effettiva caducità del processo (escluse tuttavia le cause che possono averla provocata: I CCA, sentenza del __________ 1994 nella causa L. contro L., consid. 1);

 

che a norma dell’art. 351 cpv. 2 CPC una lite è presunta senza interesse giuridico qualora, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti abbia compiuto un atto processuale;

 

che tale presunzione ha carattere assoluto (come ricorda il Tribunale federale: DTF inedita del __________ 1991 nella causa P. contro G. e A.-A., consid. 2), non potendo essere infirmata da prove contrarie;

 

che il citato termine di perenzione non decorre, in ogni modo, quando il processo è sospeso giusta l’art. 107 CPC o quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 1988: BU 87 pag. 343);

 

che nel caso specifico le parti erano effettivamente in attesa del giudizio di merito;

 

che l’art. 351 cpv. 3 CPC si applica anche alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 514bis CPC), compreso quindi – dal 1° gennaio 1988 – il caso in rassegna;

 

che, per converso, l’art. 351 cpv. 3 CPC non ha valore retroattivo e non impedisce che un termine biennale di perenzione si sia compiuto anteriormente al 1° gennaio 1988;

 

che, invero, la perenzione processuale fa decadere la litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza validi atti interruttivi (v. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 351);

 

che da questo profilo il decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa, non costitutiva (cfr. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, pag. 137, n. 387);

 

che la situazione non risulta essere diversa, del resto, negli altri Cantoni che conoscono l’istituto della perenzione processuale (Vaud: art. 274 e 276 CPC; Ginevra: art. 117 segg. CPC);

 

che in concreto occorre verificare dunque se nel periodo di inattività giudiziaria, tra il 2 aprile 1982 (giorno successivo al dibattimento finale) e il 1° gennaio 1988 (entrata in vigore della novella legislativa), siano stati compiuti atti interruttivi della peren-zione;

 

che gli appellanti invocano “solleciti orali e scritti da parte dello scrivente studio legale”, ma semplici solleciti verbali o telefonici non sono idonei a interrompere la perenzione processuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 351 CPC), mentre agli atti non figura alcun sollecito scritto;

 

che in tali circostanze non è dato di scorgere, in oltre cinque anni di inattività processuale, alcuna interruzione del termine perentorio;

 

che l’appello si rivela, ciò posto, privo di buon diritto;

 

che spese e ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:

1.   L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

      a) tassa di giustizia      fr. 100.–

      b) spese                         fr.   50.–

                                              fr. 150.–

      sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.– per ripetibili di appello.

 

3.   Intimazione:

      – avv. __________ __________, __________;

      – avv. dott. __________ __________, __________.

      Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La Segretaria