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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretario: |
Romanzini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa __. __.___ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 dicembre 1992 da
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__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
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contro |
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__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 13 settembre 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 20 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ contestualmente all’appello;
3. Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 9 ottobre 1995;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell’11 maggio 1990 il Pretore straordinario del Distretto di Lugano, sezione 7, ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ (1944) e __________ nata __________ (1944). Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice, il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 860.– per la moglie e di fr. 645.– per la figlia __________ (1978); alla maggiore età della figlia, il contributo per la moglie sarebbe asceso a fr. 1’200.– mensili indicizzati. A quell’epoca __________ __________ lavorava presso la __________ __________ di __________, poi assorbita dalla Banca __________ __________ __________ __________. __________ __________ non ha esercitato alcuna attività lucrativa durante il matrimonio, occupandosi dell’economia domestica.
B. Il 21 dicembre 1992 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la soppressione del contributo alimentare a favore dell’ex moglie; in via subordinata ha instato per la riduzione, non quantificata, del contributo per l’ex moglie e per la figlia __________, ancora minorenne. Nella sua risposta del 10 febbraio 1993 __________ __________ si è opposta alle domande e ha postulato il rigetto della petizione. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
C. Ultima l’istruttoria, le parti ha presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno riaffermato le rispettive domande. Il dibattimento finale si è tenuto il 28 marzo 1995.
D. Statuendo il 20 luglio 1995, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di complessivi fr. 1’500.–, sono stati posti a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3’500.– per ripetibili.
E. Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 13 settembre 1995, __________ __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, di accogliere la petizione e di sopprimere il contributo alimentare dovuto all’ex moglie; in via subordinata egli ha chiesto di ridurre al massimo a fr. 657.70 il contributo per la moglie e a fr. 468.85 quello per la figlia __________, e al massimo a fr. 780.– il contributo per l’ex moglie dopo la maggiore età della figlia. Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame.
Entrambe le parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede di appello.
In diritto: 1. Il Pretore, dopo aver stabilito che il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio doveva essere ancorato all’art. 151 cpv. 1 CC e aver accertato una riduzione del reddito dell’attore, ha nondimeno respinto la petizione poiché questi non aveva dimostrato di avere cercato un posto di lavoro, mentre la sua nuova scelta professionale destava perplessità. Il primo giudice ha calcolato all’attore un reddito ipotetico pari a quello percepito prima di essere licenziato dalla Banca __________ __________ e ha concluso che la riduzione del reddito non incideva sugli alimenti per l’ex moglie e la figlia.
2. Giusta l’art. 153 cpv. 2 CC il coniuge obbligato a fornire una rendita per alimenti all’altro coniuge può domandare di esserne liberato – o che la rendita sia ridotta – quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 51 segg. ad art. 153 CC; DTF 117 II 361 consid. 3). Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la riduzione – di una rendita all’ex coniuge o ai figli è, comunque sia, una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Esso presuppone un raffronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio (rispettivamente l’epoca in cui è stata firmata la convenzione sulle conseguenze accessorie) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 87 ad art. 153 CC).
Il contributo di mantenimento dovuto dal genitore non affidatario al figlio minorenne (art. 156 cpv. 2, 276 cpv. 2 e 277 CC) può, a sua volta, essere ridotto in applicazione dell’art. 157 CC. Come nel caso dell’art. 153 cpv. 2 CC, la modifica della sentenza di divorzio è possibile solo ove sussistano fatti nuovi, rilevanti e duraturi che impongano una regolamentazione diversa (DTF 120 II 178 consid. 3a).
3. Nel 1990, al momento del divorzio, l’appellante lavorava per la Banque __________ __________ con uno stipendio mensile di fr. 6’863.35 (petizione pag. 3; doc. D). Nel 1992 l’istituto è stato assorbito dalla Banca __________ __________ che dopo aver licenziato l’attore, come tutti gli altri dipendenti, lo ha riassunto a condizioni più sfavorevoli con una retribuzione mensile di fr. 5’561.20 (petizione pag. 4; doc. B). Il 31 agosto 1994, quando l’appellante guadagnava fr. 6’498.05 mensili, si è concluso il rapporto di lavoro con quest’ultimo istituto bancario (doc. __________ e __________). In seguito, per quattro mesi, l’appellante è rimasto in disoccupazione, percependo indennità varianti mensili tra fr. 4’435.70 e fr. 5’502.30 (doc. __________, __________ e __________). Successivamente, dal 1° gennaio 1995, l’attore ha iniziato un’attività indipendente nel campo della ristorazione, gestendo il __________ __________ __________ a __________, dal quale egli sostiene di non ricavare nessun reddito.
4. L’appellante si duole del fatto che il Pretore gli ha rimproverato di essere stato licenziato dal posto di lavoro e di avere trascurato la ricerca di un posto di lavoro, esprimendo perplessità sulla scelta della nuova professione. Egli assevera che il licenziamento è avvenuto indipendentemente dalla sua colpa e di avere comprovato all’ufficio disoccupazione le sue ricerche.
a) Secondo la giurisprudenza il guadagno imputabile a un coniuge non è necessariamente quello conseguito: se un coniuge diminuisce volontariamente il proprio reddito, ma potrebbe realizzare di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente esigibile da lui, la determinazione dei contributo può fondarsi su tale reddito ipotetico (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami di giurisprudenza e dottrina).
b) Nella fattispecie nulla induce a ritenere che il licenziamento sia stato provocato in qualche modo per sottrarsi ai propri obblighi familiari (art. 163 CC), l’appellante non ha tuttavia minimamente dimostrato di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una riduzione del proprio reddito. Intanto non è determinante la circostanza che l’assicurazione contro la disoccupazione abbia pagato tutte le indennità all’assicurato, il giudice civile non essendo vincolato alle decisioni di tali autorità. Inoltre l’attore non ha minimamente provato di avere condotto con metodo e impegno le ricerche di un’attività lavorativa nel settore bancario che gli avrebbe potuto permettere di percepire quanto guadagnato in precedenza. Del resto non risulta che il fallimento delle sue ricerche debba essere ricondotto all’età e alla congiuntura come da lui sostenuto (appello pag. 8). Si aggiunga che la circostanza di trovarsi disoccupato non può, da sola, fondare una riduzione del contributo alimentare. Intanto, la situazione di disoccupazione, limitata in concreto a quattro mesi, non presenta ancora quell’elemento di urgenza voluto dalla dottrina e dalla giurisprudenza (SJ 1984 260): trattandosi di un evento temporaneo l’appellante deve presumersi in grado di ricrearsi una situazione professionale e finanziaria equivalente, non potendosi accontentare, se non transitoriamente, di un reddito inferiore senza avere fatto ogni sforzo da lui ragionevolmente esigibile per cercare un’occupazione adeguata ai suoi obblighi alimentari. Ciò che, appunto, non è stato il caso nella fattispecie.
c) Infine l’appellante non può essere seguito nelle motivazioni addotte a sostegno della sua nuova scelta professionale. Egli infatti ha omesso di indicare i motivi per i quali, con la sua formazione nel settore bancario, ha deciso di gestire un esercizio pubblico che lui stesso indica essere deficitario. Certo l’appellante ha il diritto di scegliersi liberamente la professione, ma tale facoltà trova il suo limite nel dovere di provvedere al mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124; I CCA sentenza del 12 agosto 1993 in re L./L.). Egli, quindi, consapevole dei suoi obblighi alimentari, avrebbe dovuto, cercare una professione che gli consentisse di fare fronte a tali impegni. In siffatte circostanze l’attore non ha dimostrato di non potersi ricreare una situazione di reddito analoga a quella del 1990 e a ragione il primo giudice gli ha computato un reddito mensile di fr. 6’025.–, analogo a quello percepito presso la Banca __________ __________. Una soppressione pura e semplice della rendita litigiosa non si giustifica. Per conseguire l’esonero totale dell’obbligo alimentare l’attore avrebbe dovuto dimostrare che, continuando a versare alla convenuta anche una pur minima somma, egli stesso cadrebbe nel bisogno o dovrebbe affrontare privazioni maggiori di quelle imposte alla convenuta (Bühler/Spühler, op. cit., note 73 segg. ad art. 153 CC con richiami), ciò che non risulta nella fattispecie.
5. L’appellante censura il Pretore per avere determinato che il contributo alimentare dovuto alla moglie era stato stabilito sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC. Il primo giudice, fondandosi sulle motivazioni della sentenza di separazione, ha concluso per una colpa causale del marito nella disunione coniugale. Contrariamente all’opinione dell’appellante, la questione di sapere se una rendita è stabilita sulla base dell’art. 151 cpv. 1 o dell’art. 152 CC assume un ruolo importante in caso di riduzione della rendita stessa (DTF 118 II 231 consid. 2). Nella fattispecie, tuttavia, la questione può rimanere indecisa, non imponendosi una riduzione del contributo.
6. Rimane da esaminare se il contributo mensile debba essere ridotto nella misura chiesta dall’appellante in via subordinata. In particolare egli chiede che lo stesso sia fissato in fr. 657.70 per la moglie e in fr. 468.85 per la figlia e che alla maggiore età di quest’ultima il contributo per la moglie sia fissato in fr. 780.–. La censura è priva di buon diritto.
Tenuto conto del fabbisogno mensile non contestato di fr. 3’022.–, che maggiorato del 20% ammonta a fr. 3’626.–, egli , con un reddito mensile di fr. 6’025.–, è in grado di far fronte al pagamento dei contributi, di complessivi fr. 1’733.20, mentre il suo fabbisogno esecutivo rimane intatto, così come previsto dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 301, 121 I 97), ragione per cui neppure una riduzione è giustificata. Si aggiunga che la convenuta ha un fabbisogno minimo valutabile in fr. 2’596.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, locazione fr. 900.– e premio della cassa malati fr. 239.–), più il 20% come stabiliscono dottrina e giurisprudenza (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, pag. 298 con numerosi rinvii) e che la sua capacità di guadagno è nulla, o comunque sia , non apprezzabile: nata nel 1944, essa non risulta avere una formazione professionale, non consta avere lavorato né durante né dopo il matrimonio (ad eccezione di due serate in un ristorante) così che le sue prospettive di inserimento nel mondo economico sono - al giorno d’oggi - illusorie. L’appello, infondato, deve pertanto essere respinto.
7. Le spese processuali del presente giudizio seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta. A prescindere dal fatto che l’indigenza appare dubbia, sin dall’inizio mancava all’appello qualsiasi possibilità di buon esito. In difetto di tale requisito il beneficio dell’assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto (art. 157 CPC). Vista la situazione dell’appellante e il fatto che questi non sembra adempiere i suoi obblighi alimentari verso i familiari, la convenuta non potrà verosimilmente incassare dalla controparte le indennità per ripetibili riconosciute in suo favore, così che la sua domanda di assistenza giudiziaria non è priva d’oggetto e può essere accolta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 13 settembre 1995 da __________ __________ è respinta.
3. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
4. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili di appello.
5. Intimazione a:
- avv. __________ __________, __________;
- avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario