|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente,
|
|
segretaria: |
Galfetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. __________ (divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 18 ottobre 1993 da
|
|
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
|
|
|
Contro |
|
|
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
|
premesso che __________ __________ ha interposto appello il 20 settembre 1995 contro la sentenza 29 agosto 1995 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio fra i coniugi __________ e __________ __________ e ha regolamentato le conseguenze accessorie dello stesso;
preso atto che l’11 ottobre 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che in concreto non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, l'atto di appello non essendo ancora stato notificato;
ritenuto che appare equo, viste le circostanze, rinunciare in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria