Incarto n.
11.95.00256

Lugano

18 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 18 ottobre 1993 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

Contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);

 

                                         premesso che __________ __________ ha interposto appello il 20 settembre 1995 contro la sentenza 29 agosto 1995 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio fra i coniugi __________ e __________ __________ e ha regolamentato le conseguenze accessorie dello stesso;

                                         preso atto che l’11 ottobre 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame;

                                         ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

                                         considerato che in concreto non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, l'atto di appello non essendo ancora stato notificato;

                                         ritenuto che appare equo, viste le circostanze, rinunciare in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

decreta:

                                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________

                                         – avv. __________ __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                         La segretaria