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Incarto n.
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Repubblica e Cantone |
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La Presidente |
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vista l’istanza 23 maggio 1996 presentata da
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__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
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contro
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__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
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premesso che il 20 agosto 1993 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha ordinato alla ditta __________ e __________ __________ __________ SA di Mendrisio di trattenere sul salario mensile di __________ __________ l’importo di fr. 1’889.35 corrispondente al contributo alimentare mensile da versare a __________ __________ ;
accertato che il decreto in questione non è stato impugnato;
preso atto che con istanza del 23 maggio 1993 __________ __________ chiede la modifica del decreto 20 agosto 1993 nel senso di ridurre l’importo oggetto della trattenuta a fr. 925.– mensili;
stabilito che in sede di appello la competenza del presidente della Camera o del giudice delegato è riferibile solo o a domanda cautelare proposta nell’ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice, o a domanda cautelare proposta in causa portata direttamente in appello (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 377 CPC);
rilevato che l’istanza in esame non si riferisce a nessuna delle ipotesi menzionate di modo che essa dev’essere considerata irricevibile e dovrà essere ripresentata davanti al giudice normalmente competente (cfr. anche art. 384 CPC);
per questi motivi
decreta: 1. L’istanza è irricevibile.
2. Intimazione a:
- avv. __________, __________;
- avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
La presidente
(Epiney-Colombo)