Incarto n.
11.95.00272

Lugano

4 gennaio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi, Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 3 novembre 1994 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

Contro

 

 

__________ __________ __________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

                                   1.   Se deve essere accolto l’appello presentato il 10 novembre 1995 da __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 18 ottobre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

                                   2.   Il giudizio su spese e ripetibili.

 

Ritenuto

in fatto:

                                         che con sentenza 18 ottobre 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto la petizione proposta il 3 novembre 1994 da __________ __________ e ha fatto ordine alla __________ __________ __________ di revocare con effetto immediato il divieto di accesso alle sale da gioco pronunciato il __________ 1993 nei confronti dell’attore, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore l’importo di fr. 1000.– per ripetibili;

                                         che con appello 10 novembre 1995 __________ __________ __________ ha chiesto in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione;

                                         che nelle osservazioni 14 dicembre 1995 l’attore ha proposto di respingere il gravame sia in ordine, per tardività, che nel merito;

                                         che nelle more della ricerca postale intrapresa dalla Camera, l’appellante ha comunicato il 28 dicembre 1995 di ritirare il ricorso, essendo corrette le osservazioni di controparte sulla tempestività;

Considerato

in diritto:

                                         preso atto della dichiarazione dell’appellante di ritirare il gravame;

                                         ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

                                         considerato che nella fattispecie l’appellato, informato della desistenza di controparte, ha confermato di mantenere la richiesta di ripetibili formulata con le osservazioni all’appello (art. 151 CPC);

                                         stabilito che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG per analogia);

 

Per questi motivi

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

decreta:

1.      L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.      Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                                 a) tassa di giustizia                fr.   100.–

                                                 b) spese                                   fr.      50.–

                                                                                                  fr.   150.–

                                                 sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 800.– per ripetibili di appello.

3.      Intimazione:

– avv. __________ __________, __________

– avv. __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria