Incarto n.
11.95.00279

Lugano

20 febbraio 1997/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nel procedimento n. ___/____ (revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni promosso con istanza del 16 settembre 1994 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se dev’essere accolto il ricorso del 20 novembre 1995 presentato da  __________ __________ contro la decisione del 19 ottobre 1995 emessa dalla Divisione __________ __________;

 

                                         2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

 

                                         3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con decisione del 29 ottobre 1963 lo __________ di __________ ha pronunciato, in applicazione dell’art. 369 CC, l’interdizione di __________ __________ (1943);

 

                                         che il 7 settembre 1983 la stessa autorità e l’11 gennaio 1994 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino hanno rigettato richieste di __________ __________ intese alla revoca dell’interdizione;

 

                                         che il 16 settembre 1994 __________ __________ ha postulato nuovamente la revoca dell’interdizione;

 

                                         che esperita l’istruttoria, il 19 ottobre 1995 la Divisione __________ __________ ha respinto l’istanza, consentendo nondimeno al tutelato, a titolo di prova e per un anno, di gestire in modo autonomo e indipendente i propri redditi;

 

                                         che con ricorso del 20 novembre 1995 __________ __________ chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’annullamento della decisione impugnata e la revoca dell’interdizione;

 

                                         che con osservazioni del 13 dicembre 1995 la Divisione __________ __________ propone di confermare la decisione impugnata;

 

considerando

 

in diritto:                        che per l’art. 433 cpv. 1 CC in caso di interdizione la tutela cessa con la revoca da parte dell’autorità competente, la quale è obbligata a ordinarla tosto che la causa di tutela sia scomparsa (cpv. 2);

 

                                         che a norma dell’art. 434 cpv. 1 CC la procedura è stabilita dai Cantoni;

 

                                         che secondo l’art. 78 del Regolamento sulle tutele e curatele (RTC: RL 4.1.2.2) “la revoca dell’interdizione deve essere ordinata d’ufficio o decisa a seguito di istanza diretta dall’autorità di vigilanza sulle tutele in base alle norme stabilite dagli art. 66 segg.” del regolamento medesimo;

 

                                         che, come il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire recentemente, nella procedura di revoca dell’interdizione il diritto federale esige l’audizione dell’interdetto (DTF 117 II 380 consid. 2);

 

                                         che tale orientamento è seguito dalla dottrina recente (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrchts, Berna 1981, pag. 102, n. 200; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

                                         2a edizione, pag. 273 n. 1012; Strub, Die Aufhebung der Ent-mündigung, Friburgo 1983, pag. 151 seg.);

 

                                         che invero l’art. 71 RTC, applicabile per analogia (art. 78 RTC) prevede l’interrogatorio dell’interdicendo;

 

                                         che nella fattispecie la Divisione __________ __________ non ha proceduto all’audizione del ricorrente, né lo stesso è stato sentito da altre persone;

 

                                         che, in effetti, i colloqui avuti dal tutelato con il dott. __________ __________ e il dott. __________ __________ sono precedenti all’introduzione della nuova domanda di revoca dell’interdizione;

 

                                         che pertanto l’autorità di vigilanza sulle tutele ha disatteso il diritto federale, la cui violazione, pur non essendo stata sollevata dal ricorrente, deve essere rilevata d’ufficio;

 

                                         che tale violazione potrebbe al limite essere sanata con l’audi-zione del ricorrente da parte della Camera civile di appello (DTF 117 II 141 consid. 4a);

 

                                         che, nondimeno, si giustifica di rinviare gli atti all’autorità di vigilanza perché, interrogando il tutelato, tenga conto anche di come quest’ultimo si è comportato nel frattempo;

 

                                         che in effetti, con la decisione impugnata, la Divisione __________ __________ aveva concesso al ricorrente la possibilità di gestire in modo autonomo e indipendente il proprio reddito per 12 mesi;

 

                                         che, valutando nuovamente la situazione, l’autorità competente esaminerà inoltre la possibilità di adottare una misura meno incisiva, come per esempio l’inabilitazione (art. 395 CC);

 

                                         che, ciò posto, il ricorso deve essere parzialmente accolto e il fascicolo della causa ritornato alla Divisione __________ __________ per la completazione dell’istruttoria;

 

                                         che le spese e le ripetibili dell’attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);

 

                                         che in effetti il ricorrente ottiene l’annullamento del giudizio impugnato, ma non (ancora) la revoca dell’interdizione;

 

                                         che, per quanto attiene alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta poiché il ricorrente dispone di una sostanza di almeno fr. 24’500.– (deposizione del tutore __________ __________);

 

                                         che ciò nondimeno, vista la particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelevare oneri processuali e dall’assegnare ripetibili;

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione      impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Divisione __________ __________ per un nuovo giudizio previo interrogatorio del tutelato;

 

                                   2.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   3.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________o;

                                         – Divisione __________ __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria del Comune di __________, __________.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria