Incarto n.
11.95.00027

Lugano

30 luglio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione

della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (diritto di passo necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 28 settembre 1987 da

 

 

 

__________, __________

(patrocinati dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________, __________,  e

__________, __________

(patrocinati dall’avv. __________, __________)

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 gennaio 1995 presentata da __________ __________i, __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 6 dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

 

Ritenuto

in fatto:

 

                                  A.   __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________RFP di __________, sulla quale sorge una casa di abitazione. Il fondo confina a nord con la particella n. __________, proprietà del Comune di __________. I coniugi __________ sono comproprietari anche di un’altra particella (n. __________), che è contigua alla piazza pubblica (particella n. __________). I fondi n. __________e __________sono divisi dalla particella n. __________ (gradinata) appartenente a __________ __________. L’accesso alla casa di abitazione dei coniugi __________ è possibile unicamente percorrendo il passo pubblico pedonale adiacente al fondo n. __________, oppure lungo la gradinata di proprietà __________, che dalla piazza pubblica conduce alla particella n. __________.

 

                                  B.   __________ e __________ __________ sono comproprietari della particella n. __________RFP, fondo edificato che confina da un lato con la particella n. __________e dall’altro con la particella n. __________, proprietà di Teresa __________. __________ e __________ __________ possiedono altresì, insieme con __________ __________i, la particella n. __________ (coattiva), una strada privata che collega i loro due fondi alla pubblica via.

 

                                  C.   Il 28 settembre 1987 __________ e __________ __________ hanno promosso causa contro __________ __________, __________ __________ e __________ __________ per ottenere un diritto di passo necessario sulle particella sulle particelle n. __________e __________mediante il versamento di un’indennità da stabilire. I convenuti si sono opposti alla petizione e in via subordinata, ove il diritto fosse stato riconosciuto dal giudice, hanno postulato un’indennità di fr. 75’000.– oltre la partecipazione alle spese di manutenzione della strada nella misura di un terzo.

                                        

                                  D.   Il 2 novembre 1988 __________ __________ ha donato a __________ __________ __________ la particella n. __________, compresa la quota di comproprietà sulla strada (coattiva) n. __________.

 

                                  E.   Esperita l’istruttoria, nel corso della quale l’ing. __________ __________ ha allestito una perizia giudiziaria avente per oggetto due varianti di accesso veicolare alla particella n. __________degli attori, nel memoriale conclusivo del 29 agosto 1990 questi ultimi hanno riaffermato la loro richiesta offrendo fr. 500.– a titolo di indennità. Nel loro memoriale del 9 luglio 1990 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno ribadito al loro opposizione, mantenendo la loro pretesa di indennità nel caso in cui fosse stata accolta l’azione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 4 settembre 1990.

 

                                  F.   Statuendo il 6 dicembre 1994, il Pretore ha accolto la petizione e ha costituito un diritto di passo veicolare a favore della particella n. __________sulle particelle n. __________, proprietà __________ e __________ __________ e n. __________, coattiva in proprietà per un mezzo di __________ e __________ __________ e per un mezzo di __________ __________, fissando in fr. 30’050.– l’indennità a favore di __________ e __________ __________ e in fr. 5’950.– quella a favore di __________ __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’300.–, sono state poste per un quarto a carico degli attori e per tre quarti a carico dei convenuti, tenuti a rifondere a __________ e __________ __________ fr. 3’000.– per ripetibili.

 

                                  G.   Contro la predetta sentenza __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 16 gennaio 1995 in cui postulano la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. In via subordinata essi chiedono che sia aumentata a fr. 75’000.– l’indennità loro dovuta e che sia statuito sul riparto delle spese di manutenzione della coattiva nella misura di 44.9% a carico della particella n. __________ (__________e __________ __________), di 33.3% a carico della particella n. __________ (__________e __________ __________i) e di 21.8% a carico della particella n. __________ (coattiva).

                                        

                                  H.   Nelle loro osservazioni del 6 marzo 1995 __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata, salvo aderire alla domanda di revisione relativa al riparto delle spese di manutenzione della coattiva.

 

Considerato

 

in diritto:

                                   1.   Per l’art. 110 cpv. 1 CPC se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa; la sentenza passa in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo in buona fede. In concreto il 2 novembre 1992 __________ __________ ha donato a Mar__________na __________ __________ la particella n. __________e la quota di comproprietà sulla coattiva n. __________ (fascicolo ispezione RF). Benché la nuova proprietaria non sia subentrata nella lite, è indubbio che la sentenza passerà in giudicato anche nei suoi confronti (Rep. __________pag. 333).

 

                                   2.   Il Pretore ha riconosciuto la legittimità del passo necessario secondo la variante B proposta dal perito giudiziario, escludendo per motivi tecnici e finanziari la realizzazione della variante A che prevedeva l’accesso alla proprietà degli attori partendo dalla piazza pubblica (particella n. __________).

 

                                         Gli appellanti criticano tale decisione, sostenendo che la particella n. __________ confina direttamente con l’area pubblica e che gli attori potrebbero costruire un posteggio sul fondo n. __________di loro proprietà. Essi ritengono inoltre che nella valutazione dei rispettivi interessi, la variante B proposta dal perito è troppo onerosa rispetto agli inconvenienti loro imposti.

                                        

                                   3.   Giusta l’art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità. La concessione del passo necessario presuppone che il proprietario del fondo si trovi in uno stato di necessità, ossia che il collegamento con la pubblica via – indispensabile per i bisogni economici della proprietà – manchi o sia gravemente intralciato. Tenuto conto del pregiudizio causato al convenuto, il diritto di passo necessario va ammesso restrittivamente: non si può concedere tale passo, ad esempio, solo per migliorare condizioni di transito imperfette (Rep. __________pag. 141). D’altro lato dottrina e giurisprudenza riconoscono che l’accesso a una casa di abitazione, quanto meno all’interno di una località, è sufficiente soltanto se permette il passaggio di veicoli a motore, e ciò non solo con riferimento all’automobile del proprietario, ma anche ai veicoli di fornitori e visitatori (Meier-Hayoz  in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 50 ad art. 694 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, Berna 1994, pag. 161 n. 1863a; DTF 107 II 327, 93 II 167; I CCA, sentenza del 6 dicembre 1989 in re T. c. J. e C.). Tale orientamento (cfr. anche Liver in: ZbJV 105/1969, pag. 3 seg.) esclude quindi che l’accesso veicolare a una casa costituisca oggi una semplice comodità, non sufficiente a fondare il diritto previsto dall’art. 694 CC.

 

                                   4.   Dagli atti risulta che la particella n. __________, proprietà degli attori, confina a nord con il muro di sostegno della particella n. __________2, proprietà del Comune di __________ (sala multiuso) e non tocca direttamente – se non, sembra, in un punto – il muro della piazza pubblica (act. XIII: risposta n. 1 e planimetria annessa alla decisione impugnata). Il perito giudiziario, pur ritenendo tecnicamente fattibile un accesso veicolare alla particella n. __________partendo da tale piazza, ha optato per l’accesso attraverso i fondi n. __________e __________. Il Pretore ha condiviso tale valutazione. V’è da domandarsi se tale apprezzamento, fondato su criteri di opportunità e di convenienza finanziaria, consideri appieno anche i criteri giuridici che presiedono all’applicazione dell’art. 694 cpv. 1 CC. A questo proposito non è determinante che l’accesso alla particella n. __________dalla piazza pubblica sarebbe impervio (perizia, pag. 1): l’art. 694 cpv. 1 CC conferisce bensì il diritto di accedere in automobile a un fondo edificato, ma non necessariamente fin davanti alla casa che si trova sul fondo. Vi sono abitazioni costruite su terreni ripidi e che sono raggiungibili unicamente con una lunga scala, senza che la situazione dei luoghi giustifichi un accesso diverso. In tali casi l’art. 694 cpv. 1 CC garantisce la possibilità di raggiungere in automobile il limite del fondo, ai piedi del pendio. Non sempre, in altri termini, il passo necessario conferisce la possibilità di giungere in automobile fin davanti alla porta di casa (DTF 93 II 167 consid. 2). Si aggiunga che la legge menziona l’accesso al fondo come tale, non necessariamente ai subalterni (DTF 84 II 164). Ciò significa che il proprietario del fondo ha il diritto di ottenere un accesso sufficiente: a lui incombe poi di adeguarlo con opportuni accorgimenti alle proprie necessità, senza pretendere un passaggio che torni a maggior scapito per i vicini solo per potergli consentire di raggiungere una determinata parte del fondo (ad esempio l’edificio ivi esistente: Rep. __________pag. 143). Se la proprietà ha già un accesso alla strada pubblica, il proprietario può chiedere la concessione di un passo necessario purché la realizzazione economica e razionale della proprietà non sia possibile con l’accesso esistente (DTF 84 II 614; Rep. 1959 pag. 133; I CCA sentenza del 6 dicembre 1989 in re T. contro J. e C.).

 

                                         Nella fattispecie il Pretore ha scartato la soluziona alternativa accennata dal perito perché la demolizione degli odierni muri di sostegno sarebbe gravosa, perché le operazioni di scavo e la ricostruzione di imponenti muri in cemento armato sarebbero opere difficili e tecnicamente complesse, perché l’impatto estetico-architettonico sarebbe “sconvolgente”, perché nei periodi di gelo l’accesso non sarebbe praticabile e perché prima di iniziare la progettazione sarebbe indispensabile un riassetto fondiario (perizia, pag. 3 in fondo). Tali motivazioni sono senz’altro pertinenti, ma non decisive. Il Pretore (e il perito) si sono dipartiti infatti dalla premessa che gli attori debbano giungere per forza in automobile fin davanti alla loro abitazione. Se non che, già la semplice costruzione di un posteggio a livello stradale con l’ag-giunta di un accesso pedonale potrebbe essere considerato un accesso sufficiente a norma dell’art. 694 CC (I CCA, sentenza del 20 aprile 1994 in re S. contro O. e B.). Nel caso in esame non è dato di sapere se tale possibilità sia fattibile (nemmeno la perizia fa alcun riferimento alle norme di piano regolatore), né è decisivo il fatto che la particella n. __________non confini direttamente – se non in un punto – con la pubblica piazza.

 

                                   5.   Gli attori sono comproprietari di due fondi: la particella n. __________e la particella n. __________. Quest’ultima confina direttamente con la piazzetta comunale (cfr. planimetria allegata alla decisione). Ora, la giurisprudenza ha già stabilito che se un accesso sufficiente è realizzabile transitando su propri fondi, non si può esigere un passo necessario su fondi altrui (Rep. __________pag. 143). In concreto è vero che le particelle n. __________e __________ sono divise da una gradinata (la particella n. __________proprietà di __________ __________), ma ciò non toglie che la domanda di passo necessario debba essere diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa di uno stato preesistente della proprietà o della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo e in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Il minor danno dipende dalle circostanze del caso: se sovente il minor aggravio si ha dal passo che rappresenta il più breve accesso alla pubblica via, situazioni di fatto particolari possono far risultare più oneroso un passo breve rispetto a uno più lungo su altri fondi aperti e liberi (Caroni, Der Notweg, pag. 97; Meier-Hayoz, op. cit., nota 32 ad art. 694 CC).

 

                                         Nella fattispecie la sentenza impugnata non solo si fonda sul presupposto che gli attori debbano poter percorrere almeno 25 m in automobile dalla pubblica piazza (mentre giuridicamente occorreva valutare se un posteggio a livello stradale non bastasse a costituire un accesso sufficiente), ma nulla contiene quanto all’eventualità di formare un posteggio sulla particella n. __________ (proprietà degli attori medesimi). È possibile che una tale via d’accesso appaia inadeguata. Il problema è che tutto si ignora sull’ipotetico collegamento fra la particella n. __________e la particella n. __________, come pure sull’eventuale pregiudizio subìto dalla proprietaria della scalinata, di modo che non è possibile esprimere apprezzamenti affidabili. Gli appellanti hanno sollevato tale argomentazione, per vero, solo in questa sede, ma l’esi-stenza di un ulteriore fondo degli attori confinante con la piazza pubblica (la particella n. __________) risultava dalla perizia giudiziaria (risposta n. 1, pag. 1) e non poteva essere ignorata. In mancanza di accertamenti idonei a fondare un giudizio, non rimane quindi che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore perché accerti anzitutto – con riguardo anche alle norme di piano regolatore – se sulla particella n. __________possa essere eseguito un posteggio con un collegamento razionale alla particella n. __________e perché valuti – ciò posto – se gli attori debbano ragionevolmente accontentarsi di un accesso alla pubblica piazza con un posteggio a livello stradale oppure se si possa ragionevolmente pretendere, tutto ben ponderato, che i convenuti sopportino il transito sui loro fondi.

                                        

                                         Teoricamente gli accertamenti tecnici mancanti potrebbero essere assunti in sede di appello (art. 322 lett. a CPC). Se non che, così facendo, le parti si vedrebbero privare di un grado di giurisdizione, poiché contro gli accertamenti di fatto operati sul piano cantonale non sarebbe dato loro alcun rimedio giuridico ordinario al Tribunale federale. Né l’azione può essere respinta d’acchito, per la sola circostanza che esisterebbero altre possibilità di accesso su fondi propri (cfr. per analogia Rep. __________pag. 138 seg.). Solo l’istruttoria permetterà di accertare se l’unica ragionevole possibilità di accesso sia quella prospettata dagli attori.

 

                                   6.   Il nuovo sindacato pretorile comporterà, secondo il risultato, il giudizio sul riparto degli oneri che implica la manutenzione della strada coattiva (particella n. __________). La domanda di revisione presentata dagli appellanti, alla quale hanno aderito gli appellati, diviene pertanto priva di oggetto in questa sede.

 

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto del fatto che gli appellanti hanno sostenuto per la prima volta in appello la possibilità, per gli attori, di creare un accesso sufficiente su una loro proprietà, appare equo suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e compensare le ripetibili. Sugli oneri di prima sede il pretore giudicherà al momento di emanare la nuova sentenza.

 

 

Per questi motivi

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:

 

 

                                         1.   L’appello è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                                         2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                              a) tassa di giustizia              fr. 650.–

                                              b) spese                                fr.   50.–

                                                                                              fr. 700.–

 

                                              già anticipati dagli appellanti, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                         3.   Intimazione:

                                              – avv. __________, __________;

                                              – avv. __________, __________.

       Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezio- ne 2.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria