Incarto n.
11.95.00285

Lugano

20 marzo 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa __ __._____ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,  promossa con istanza del 17 marzo 1995 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) 

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

                                         premesso che __________ __________ ha interposto appello il 24 novembre 1995 contro il decreto 13 novembre 1995 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato la figlia __________ alla madre con un diritto di visita per il padre, e ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1’050.-- per la figlia  e di fr. 2’314.-- fino al mese di maggio 1995 e successivamente di fr. 1’779.-- a favore della moglie;

                                         visto l’appello adesivo, con istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, introdotto da __________ __________ il 28 dicembre 1995;

                                         preso atto che l’appellante principale ha dichiarato l’8 febbraio 1996 di ritirare il gravame;

                                         ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151);

                                         ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo non può essere accolta, poiché l’istante dispone di un’eccedenza mensile di fr. 377.--  (osservazioni pag. 8) e non può essere considerato indigente nel senso inteso dalla giurisprudenza (DTF 118 Ia 369);

                                         considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art. 21 LTG);

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC

decreta:

                                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia                             fr.        150.–

                                         b) spese                                               fr.          50.–

                                                                                                       fr.        200.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 400.--  per ripetibili di appello.

                                   3.   L’appello adesivo è dichiarato caduco.

                                   4.   Non si prelevano né tasse né spese per l’appello adesivo.

                                   5.   L’istanza di assistenza giudiziaria presentata il 28 dicembre 1995 da __________ __________ è respinta.

                                   6.   Intimazione a:

                                         - avv. __________ __________, __________;

                                         - avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria