Incarto n.
11.95.00292

Lugano

24 giugno 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 agosto 1995 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

Contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti a giudizio i seguenti

 

punti di questione:

                                   1.   Se deve essere accolto l’appello 13 dicembre 1995 di __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 1° dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   __________ __________i, 1959, e __________ nata __________, 1958, si sono uniti in matrimonio il __________ 1983 a __________. Dall’unione sono nati i figli __________ (1986) e __________ (1989). Il marito è socio e contitolare della società in nome collettivo __________ ____________________ attiva nel commercio delle __________, mentre la moglie non svolge attività lucrativa.

                                  B.   __________ __________ ha chiesto l’11 agosto 1995 al Pretore del Distretto di Bellinzona la convocazione per l’esperimento di conciliazione. Con istanza di misure cautelari dell’11 agosto 1995 essa ha chiesto l’assegnazione in uso dell’abitazione coniugale, l’affidamento dei figli __________ e __________, la restrizione del potere di disporre del marito su diversi conti bancari, un contributo alimentare mensile per sé e per i figli di almeno fr. 3178.– mensili e infine una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Statuendo in via supercautelare, il Pretore ha emanato il 21 agosto 1995 un decreto con cui dispone il blocco delle relazioni bancarie del marito presso la Banca __________ di __________, la __________ __________ __________ __________ di __________. __________ e il __________ __________ di __________ e di __________. Nel corso della discussione provvisionale del 5 settembre 1995, tenutasi dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, i coniugi si sono accordati sull’assegnazione dell’abitazione coniugale, sull’affidamento dei figli e sul diritto di visita del padre, come pure sul blocco degli averi bancari. Essi non hanno raggiunto un’intesa sul contributo alimentare dovuto a moglie e figli e sulla provvigione ad litem. L’istante ha confermato le proprie richieste, mentre il convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 716,30 per la moglie e fr. 390,10 per ognuno dei figli. Assunte tutte le prove ammesse, le parti sono state convocate al dibattimento finale provvisionale, tenutosi il 29 novembre 1995. L’istante ha precisato le proprie domande di giudizio, chiedendo un contributo alimentare complessivo di fr. 3156.– mensili, di cui fr. 1’600.– per i figli, e una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Il convenuto, dal canto suo, ha confermato l’offerta di contributo alimentare esposta all’udienza 5 settembre 1995, opponendosi alla provvigione ad litem.

                                  C.   Il Pretore ha statuito il 1° dicembre 1995 . In parziale accoglimento dell’istanza 11 agosto 1995 ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto dal marito in fr. 3’086.–, di cui fr. 1746.– per la moglie e fr. 670.– per ogni figlio, già comprensivi degli assegni familiari e ha stabilito in fr. 3000.– la provvigione ad litem in favore della moglie. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità per ripetibili di fr. 1500.–.

                                  D.   __________ __________ è insorto con appello 13 dicembre 1995, chiedendo la riforma del decreto impugnato nel senso di stabilire il contributo alimentare mensile per moglie e figli in fr. 1’499.–, di cui fr. 159.– per la moglie e fr. 670.– per ogni figlio, comprensivi degli assegni familiari, e di respingere la domanda di provvigione ad litem.

                                  E.   Nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto pretorile.

Considerando

in diritto:

                                   1.   L’art. 145 cpv. 2 CC prevede che, pendente una causa di stato, il giudice prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e l’eventuale custodia dei figli. Il metodo per il calcolo del contributo alimentare dovuto, in tali circostanze, da un coniuge all’altro è di diritto federale (e va dunque applicato d’ufficio: art. 87 cpv. 1 CPC): esso prevede che si determini il reddito complessivo dei coniugi, che si calcolino poi fabbisogni minimi di tutti i membri della famiglia e che si sottraggano tali fabbisogni dal reddito complessivo, dividendo l’eccedenza fra i coniugi – per principio – a metà (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8).

                                   2.   Il Pretore ha determinato in fr. 6000.– mensili il reddito netto del marito, unico cespite di entrata della famiglia. Ha calcolato quindi il fabbisogno del marito in fr. 2’709.– mensili, quello della moglie in fr. 1’792.– mensili e quello dei figli in fr. 1’340.– complessivi mensili, per un totale di fr. 5’590.–. Dedotto il fabbisogno complessivo della famiglia dal reddito del marito di fr. 6’000.–, ha ottenuto un’eccedenza di fr. 205.–, che ha diviso a metà fra i coniugi. Il primo giudice ha così fissato il contributo alimentare dovuto dal marito in fr. 3’086.– (reddito del marito fr. 6’000.– meno il relativo fabbisogno di fr. 2’709.– meno la sua quota di eccedenza di fr. 205.–), suddiviso in fr. 1’746.– per la moglie e fr. 670.– per ognuno dei figli.

                                    3   L’appellante non contesta l’accertamento dei fabbisogni familiari operato dal Pretore, ma adduce che il suo reddito mensile ammonta a fr. 4’208.– e che a torto il primo giudice gli avrebbe computato un reddito virtuale di fr. 6’000.– mensili. Egli fa valere di percepire un reddito mensile di fr. 4’000.– oltre l’eventuale gratifica di fine anno, come dimostrato dai documenti della società in nome collettivo __________ ____________________ (cfr. estratto conto della Banca __________n, pag. 3 e successive, doc. I). L’appellante sostiene che la diminuzione del 30% rispetto al reddito a suo tempo accertato dall’autorità fiscale per il periodo 1991/1992, che ammontava a fr. 62’000.– annui (cfr. notifica di tassazione 15 maggio 1995, doc. H) è dovuta alla crisi congiunturale che ha colpito il settore alberghiero. I minori acquisti degli esercenti avrebbero infatti determinato un netto calo degli affari della __________ ____________________ __________. La citazione dell’Annuario statistico ticinese 1995, contenuta nell’atto di appello, può invero rendere verosimile l’esistenza di una situazione di crisi nel settore economico in cui opera l’appellante. Quest’ultimo non ha però sostanziato la propria affermazione e in particolare non ha prodotto alcuna indicazione concreta che dimostri l’effettiva situazione della ditta __________ ____________________ __________, non bastando, a tale scopo, la produzione della sparpagliata massa di documenti acquisiti nella procedura provvisionale, priva di nesso logico e che non può essere verificata in sede di misure cautelari, già per la mancanza di una contabilità aggiornata e attendibile. Il fiduciario che si occupa della contabilità della ditta ha riferito, a questo proposito, che le registrazioni contabili e le chiusure annuali vengono eseguite circa un anno dopo, e che l’ultimo esercizio chiuso contabilmente è quello del 1993 (deposizione testimoniale __________, 27 settembre 1995). In siffatte circostanze è vano pretendere di poter rendere verosimile un andamento negativo degli affari sulla base di mere statistiche generiche e in assenza di dati contabili concreti e oggettivi. Il solo fatto che la ditta __________ ____________________ __________ abbia importanti crediti da incassare non è ancora indizio di uno sfavorevole andamento dell’esercizio e il maggior ammontare di prelevamenti bancari rispetto ai versamenti si spiega con la circostanza, pacificamente ammessa dallo stesso appellante, che la maggior parte degli incassi e dei pagamenti relativi alla ditta viene eseguita in contanti.

                                  a)   Il Pretore ha ritenuto di scostarsi dal reddito netto attestato dalla notifica fiscale più recente, che ammonta a fr. 5’166.– mensili (fr. 62’000.– annui su dodici mensilità, cfr. doc. H) per l’esistenza di seri indizi che lascerebbero supporre un reddito superiore a quello ammesso dall’autorità fiscale. Egli ravvisa tali indizi in primo luogo nel tenore di vita condotto dal marito, più elevato di quello che gli sarebbe possibile con un reddito mensile netto di fr. 4000.–. A conforto del proprio convincimento il primo giudice ha indicato il possesso di una moto di grossa cilindrata, l’interessamento dimostrato dall’appellante per l’acquisto di una Mercedes e il fatto che egli consuma regolarmente i pasti nei ristoranti a spese della ditta. A prescindere dal fatto che la spesa per l’acquisto della moto si è limitata a fr. 3’000.– e che il veicolo è stato rivenduto poco dopo (cfr. interrogatorio formale del marito, 15 novembre 1995, pag. 13), non si può sostenere che il mero fatto di chiedere informazioni sul prezzo di una vettura d’occasione, sia pure una Mercedes da fr. 50’000.– (cfr. deposizione testimoniale __________, 15 novembre 1995), dimostri le possibilità effettive di sborsare tale importo. Quanto poi ai pasti presi al ristorante, il marito ha fornito al riguardo una spiegazione del tutto plausibile, adducendo di mangiare al ristorante una volta al giorno, spendendo circa fr. 15.–/17.–, sia perché vive solo sia perché il suo lavoro richiede frequenti contatti con i ristoranti clienti della __________ ____________________ __________, in particolare per curare l’incasso delle fatture scoperte (interrogatorio formale, 15 novembre 1995, pag. 14). Tale comportamento, frequente e ormai usuale anche nel Cantone Ticino, non denota particolari disponibilità finanziarie dell’interessato. Del resto tali spese sono assunte dalla ditta (cfr. deposizione testimoniale __________, 15 novembre 1995, pag. 3) e coerentemente l’appellante non ha chiesto di computarle nel suo fabbisogno a titolo di spese professionali.

                                  b)   Il primo giudice ha ancora ravvisato indizi di inattendibilità del reddito fiscale nell’inusitato modo di procedere della ditta per quel che attiene ai pagamenti ai fornitori e agli incassi dai clienti - tutti in contanti - nel coinvolgimento della __________ ____________________ __________ nella gestione di due esercizi pubblici (Bar __________ e bar __________) e nell’avvio di una nuova attività in Bulgaria. Da quest’ultima circostanza non si possono invero trarre, per il momento, conclusioni attendibili, già per il fatto che tutto si ignora del reddito conseguibile da una simile attività, ai suoi esordi. Nonostante le diffuse spiegazioni dell’appellante, dall’istruttoria emerge invece una modalità di gestione contabile della __________ __________ __________ __________ che lascia adito a pesanti dubbi: stipendio versato “in nero” a dipendenti (cfr. deposizione __________), pagamenti di fatture e incassi da clienti in contanti, assenza di un libro cassa per le entrate, coinvolgimento nella gestione di esercizi pubblici mediante pagamento diretto di fatture, prestazioni di garanzie, incasso di pigione per le camere locate a ballerine (interrogatorio formale del 15 novembre 1995, domanda n. 38 pag. 10). Tutti questi elementi rappresentano seri indizi che potrebbero lasciar supporre irregolarità contabili e fiscali, ma non consentono ancora al giudice, allo stadio attuale della procedura, di determinare con sufficiente precisione quale sia effettivamente il reddito disponibile dell’appellante. Non spetta peraltro al Pretore chiamato a statuire su una domanda cautelare procedere a perizie contabili che per loro natura sono incompatibili con la celerità richiesta in siffatto tipo di procedura (cfr. art. 366 CPC). Tale compito compete per contro all’autorità fiscale, cui viene segnalato d’ufficio il caso ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 Legge tributaria, affinché avvii le necessarie indagini per accertare l’effettiva disponibilità finanziaria dell’appellante, rispettivamente della ditta di cui è titolare.

                                  c)   Il reddito mensile netto dell’appellante, in mancanza di dati aggiornati attendibili, può pertanto prudentemente essere stimato in fr. 5’166.– (notifica di tassazione doc. H). Il reddito aziendale, per sua natura, è al netto di tutte le spese professionali e aziendali (art. 24 e 26 Legge tributaria, testo in vigore dal 1° gennaio 1995; art. 26 della Legge tributaria 1976, in vigore fino al 31 dicembre 1994) e l’importo di fr. 62’000.– è quindi da intendersi al netto anche degli oneri previdenziali. Il fabbisogno dell’appellante calcolato dal Pretore comprende quindi erroneamente l’importo di fr. 402.– per contributi AVS/AI (doc. C) e deve quindi essere decurtato in tale misura, ottenendo così un fabbisogno di fr. 2’307.–.

                                   4.   L’appellante non contesta, di principio, né il fabbisogno dei figli accertato dal Pretore né il contributo alimentare di fr. 670.– per ciascuno. Egli sembra tuttavia richiamarsi al principio inquisitorio, applicabile per tutto quanto concerne i figli minorenni, adducendo che in realtà, tenuto conto di tutte le circostanze, il fabbisogno dei figli non eccederebbe fr. 390,10 ciascuno. Sennonché il principio inquisitorio applicabile nelle procedure giudiziarie relative ai figli minorenni (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; 118 II 94; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 253 ad art. 145 CC) trova applicazione solo a favore dei figli e non a favore dell’obbligato alimentare, specie quando questi non contesta esplicitamente né il fabbisogno né l’ammontare del contributo alimentare (DTF inedita dell’11 marzo 1993 nella causa C. contro F.) come appunto in concreto.

                                         A ogni buon conto, la determinazione del fabbisogno dei figli operata dal Pretore è sostanzialmente corretta e già tiene conto, mediante la riduzione del costo per l’alloggio, delle condizioni di reddito familiare, apparentemente inferiori a quelle considerate nelle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù di Zurigo cui questa Camera fa riferimento per prassi costante (edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare __________, pag. __________). Per trasparenza, appare tuttavia opportuno considerare il costo per l’alloggio dei figli nel loro fabbisogno invece che in quello della madre, ciò che porta a fr. 670.– il fabbisogno di ciascun figlio e a fr. 1’537.– quello della madre (fr. 1’025.– minimo base, quota di interessi ipotecari e riscaldamento fr. 175.–, cassa malati fr. 272.–, assicurazioni fr. 79.–, imposte fr. 41.–).

                                   5.   Accertato un reddito del marito di fr. 5’166.– e un fabbisogno complessivo di fr. 5184.– (marito fr. 2’307.–, moglie fr. 1’537.–, figli fr. 1’340.–) l’ammanco consiste in fr. 23.–. Il marito deve pertanto poter disporre, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, almeno del suo fabbisogno, ossia di fr. 2’307.– (DTF 121 III 301, 121 I 97). Il contributo da lui dovuto per moglie e figli ammonta di conseguenza a fr. 2’859.– (reddito fr. 5’166.– dedotto il fabbisogno di fr. 2’307.–), suddiviso in fr. 670.– già compresi gli assegni per ognuno dei figli e in fr. 1’519.– in favore della moglie. L’appello va accolto parzialmente entro tali limiti per quel che concerne il contributo alimentare, che deve essere ridotto di fr. 227.–.

                                   6.   L’appellante critica anche la decisione del primo giudice di concedere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Egli sostiene di non essere in grado di versare tale importo già per le proprie precarie condizioni finanziarie e ritiene che la moglie, proprietaria di un immobile, non possa pretendere anticipi da lui. Come si è visto in precedenza (cfr. consid. 3c), seri indizi lasciano dubitare che la situazione finanziaria dell’appellante, rispettivamente quella della ditta __________ __________ __________ __________, sia precaria come egli sostiene. Nell’ambito di una procedura di carattere sommario come quella qui in esame, la disponibilità del marito è stata resa sufficientemente verosimile dal vasto giro di liquidità che egli stesso ammette di avere. Per quanto concerne invece la situazione finanziaria della moglie, è stato accertato con sufficiente verosimiglianza che essa non potrebbe ulteriormente gravare l’immobile di sua proprietà, già impegnato in garanzia dei debiti della __________ __________ __________ __________ per ingenti importi, come esposto dallo stesso appellante nel suo riassunto scritto del 5 settembre 1995 (act. IV, pag. 6-8).

                                         Ammessa quindi la possibilità di principio di accordare alla moglie una provvigione ad litem per i prevedibili costi della causa, occorre ancora verificare se l’importo stabilito dal Pretore sia adeguato. A questo proposito l’appellante adduce che la moglie ha ottenuto anche un’indennità per ripetibili di fr. 1’500.– nella procedura cautelare, e che di conseguenza la provvigione ad litem, da lei chiesta solo per la procedura provvisionale, è superflua e deve essere soppressa o quantomeno ridotta. Non è contestato che in concreto l’istante ha chiesto un anticipo per le spese di causa limitatamente alla procedura provvisionale (cfr. le sue osservazioni, pag. 16). La procedura cautelare in esame ha tuttavia assunto tali dimensioni e tale ampiezza da rendere oggettivamente inadeguata l’indennità per ripetibili di fr. 1’500.– riconosciuta dal Pretore, già in considerazione dell’ingente dispendio di tempo richiesto ai patrocinatori. Si sono infatti rese necessarie ben quattro udienze: discussione provvisionale in contraddittorio, audizione di 5 testi, interrogatorio formale dell’appellante (di entità inusitata, il marito avendo dovuto rispondere a ben 69 domande, cfr. verbale 15 novembre 1995), discussione finale. Inoltre per la preparazione delle udienze e i lunghi interrogatori dei testimoni e del convenuto il patrocinatore della moglie ha dovuto necessariamente consultare l’imponente documentazione acquisita agli atti, sia quella voluminosa prodotta dalle parti che quella richiamata. L’art. 14 della tariffa dell’Ordine degli avvocati, che ha valore indicativo nella determinazione delle ripetibili, prevede per una causa di stato un onorario da fr. 1’000.– a fr. 25’000.–. Tenuto conto delle particolarità della fattispecie dianzi evocate, l’importo di fr. 1’500.– è manifestamente insufficiente anche tenendo conto della parziale soccombenza della moglie, ma non può essere aumentato, non avendo l’istante dedotto in appello il dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili. Le ripetibili non consentono quindi all’istante di far fronte alle spese di patrocinio e all’uopo deve soccorrere la provvigione ad litem. L’importo complessivo di fr. 4’500.– di cui dovrebbe beneficiare l’appellata cumulando la provvigione ad litem e l’indennità per ripetibili di prima sede non appare, da un sommario esame degli atti, eccessivo e non vi è pertanto motivo, in concreto, di ridurre l’importo dell’anticipo per le spese di causa. L’appello deve dunque essere respinto su questo punto.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ha chiesto una riduzione del contributo alimentare di fr. 1587.– mensili e ha causa vinta solo su fr. 227.–, ma soccombe integralmente sulla questione dell’anticipo di spese per la causa. Tenuto conto del grado di soccombenza, si giustifica di porre a carico dell’appellante i quattro quinti della tassa di giustizia e delle spese, oltre all’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. Analoga modifica deve subire il dispositivo della decreto impugnato in relazione ai costi della procedura, le richieste di prima sede identificandosi sostanzialmente con quelle di appello (art. 15 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

                                    I.   L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

 

                                         1. __________ __________ è condannato a versare alla moglie __________ __________ a titolo di contributo alimentare dal 1° dicembre 1995 l’importo mensile di fr. 2’859.–, di cui fr. 1’519.– per la moglie e fr. 670.– ciascuno, già compresi gli assegni familiari, per i figli.

 

                                         3. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 150.–, sono poste per 1/5 a carico dell’istante e per 4/5 a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere all’istante la somma di fr. 1’500.– a titolo di ripetibili ridotte.

                                         Per il resto il decreto rimane invariato.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  500.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr.  550.–

                                         da anticipare dall’appellante, sono posti nella misura di 4/5 a carico di __________ __________ e nella misura di 1/5 a carico di __________ __________. __________ __________ rifonderà ad __________ __________, a titolo di indennità per ripetibili ridotte di appello, l’importo di fr. 1’500.–.

                                  III.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione

                                         – alla Pretura del Distretto di Bellinzona

                                         – all’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria