Incarto n..
11.95.00294

Lugano

6 marzo 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 9 dicembre 1993 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

Contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 27 novembre 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Riviera;

 

                                   2.   Se dev’essere accolta la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ contestualmente all’appello;

 

                                   3.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ con le osservazioni all’appello.

 

                                   4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ __________ (1952) e __________ __________ (1958), cittadini iugoslavi, si sono sposati a __________ il __________ 1975. Dalla loro unione sono nati __________ (__________1975) e __________ (__________1979). __________ __________ lavora in Svizzera dal 1986, mentre la moglie e i figli vi sono giunti solo nel 1991. ll marito è alle dipendenze della __________ __________ __________ di __________ e la moglie si è sempre occupata dell’economia domestica. Nel marzo/aprile 1993 la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale dopo un violento litigio con il marito. Trascorso un anno a Locarno, nel luglio 1994 essa è tornata a Biasca e dal luglio 1995 l’ha raggiunta il figlio __________. Dal gennaio 1994 __________ __________ vive con __________ __________.

 

                                  B.   Il 15 giugno 1993 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto della Riviera il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 13 luglio successivo. Con petizione del 9 dicembre 1993 __________ __________ ha postulato la pronuncia della separazione a tempo indeterminato, l’affidamento del figlio minore __________ come pure il versamento di un contributo alimentare mensile imprecisato per sé e di fr. 700.– per il figlio. Contestualmente essa ha introdotto una domanda di assistenza giudiziaria. Il 10 dicembre 1993 __________ __________ ha presentato un’istanza cautelare con cui ha chiesto al Pretore di assegnarle un contributo alimentare di fr. 600.– mensili. Statuendo senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto la domanda e ha imposto al marito di stanziare alla moglie un contributo alimentare di fr. 400.– mensili. In occasione della discussione provvisionale, svoltasi __________ 1994, il Pretore ha decretato l’affidamento dei figli al padre, riservando il più ampio diritto di visita della madre, e ha confermato il contributo a favore della moglie, ordinando al datore di lavoro di trattenere tale importo dallo stipendio mensile del marito. Quest’ultima disposizione non ha potuto essere eseguita, poiché la ditta __________ __________ di __________, indicata come datrice di lavoro dall’istante, ha dichiarato di non annoverare __________ __________ fra i suoi dipendenti.

 

                                         Con decreto del 4 marzo 1994 il Pretore ha designato un patrocinatore d’ufficio a __________ __________c.

 

                                  C.   Nella sua risposta del 27 giugno 1994 il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio e l’affidamento di entrambi i figli, negando qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie. Contestualmente ha domandato di essere ammesso all’assistenza giudiziaria. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio, la moglie opponendosi alla domanda riconvenzionale formulata dal marito.

                                     

                                  D.   All’udienza preliminare del 12 dicembre 1994 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Ultimata l’istruttoria, entrambe hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale. Nelle conclusioni del 5 luglio 1995 __________ __________ ha ribadito le domande esposte in petizione, precisando in fr. 700.– la pretesa alimentare a suo favore. Nel proprio memoriale conclusivo del 6 luglio 1995 __________ __________ ha riaffermato la sua domanda di divorzio, negando di dovere alla moglie qualsiasi prestazione.

 

                                  E.   Statuendo il 3 novembre 1995, il Pretore ha pronunciato la separazione legale a tempo indeterminato fra i coniugi e ha respinto la riconvenzione di divorzio. Egli ha dichiarato irricevibile la domanda di contributo alimentare formulata dalla moglie e ha condannato __________ __________ a pagare un contributo alimentare mensile per il figlio __________ di fr. 788.– fino al compimento del 17° anno di età, rispettivamente di fr. 960.– fino al raggiungimento della maggiore età. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 550.– sono state poste a carico del marito e per egli, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.

 

                                  F.   Contro la predetta sentenza è insorto il 27 novembre 1995 __________ __________ con un appello in cui chiede che in riforma del querelato giudizio la petizione sia solo parzialmente accolta, nel senso di ridurre il contributo per __________ a fr. 250.– mensili e che in accoglimento dell’azione riconvenzionale tra le parti sia pronunciato il divorzio.

 

                                         Nelle osservazioni del 19 gennaio 1996 __________ __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile.

 

                                  G.   Entrambe le parti hanno presentato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al beneficio del gratuito patrocinio in appello.

 

                                  H.   L’istruttoria relativa alla situazione patrimoniale del figlio minorenne e dell’appellante è stata completata in sede di appello e le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi sui nuovi documenti acquisiti agli atti.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha respinto l’azione di divorzio del marito, ritenendolo preponderantemente colpevole della disunione. A suo parere il marito non avrebbe dimostrato l’esistenza di un dissidio coniugale irrimediabile precedente alla sua relazione extraconiugale, di modo che doveva essere accolta l’azione di separazione della moglie. L’appellante contesta la causalità di tale relazione nella disunione, asseverando che questa è iniziata dopo la separazione, ciò che esclude una sua colpa. Egli sostiene inoltre che i rapporti coniugali erano già turbati da tempo e che durante i cinque anni in cui i coniugi hanno vissuto separatamente essi hanno maturato caratteri diversi, fra loro incompatibili. Da ultimo l’appellante considera abusiva l’opposizione della moglie, non avendo quest’ultima mai dimostrato una reale volontà di riavvicinamento.

 

                                   2.   Per l’art. 142 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale. Se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro. Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).

 

                                   3.   È indubbio che nella fattispecie le relazioni coniugali sono profondamente turbate, tant’è che la moglie stessa ha postulato la separazione. Litigiosa è la responsabilità nella disunione. Mentre la moglie ritiene che tale responsabilità debba essere attribuita interamente al marito, questi sostiene che il dissidio esistente sia riconducibile a fattori oggettivi, in particolare alla profonda differenza di carattere fra i coniugi, acuita dal lungo periodo di separazione.

 

                                           a)    La relazione del marito con un’altra donna non è contestata. Tuttavia l’esistenza di una relazione extraconiugale può configurare colpa preponderante solo se precede la disunione; se è successiva, la sua causalità viene meno. Incombeva all’attrice – che si prevale dell’art. 142 cpv. 2 CC – recare tale prova (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 118 ad art. 142 CC). Ora, malgrado i sospetti nutriti dalla moglie (interrogatorio formale __________ __________), non vi sono agli atti elementi che comprovino l’inizio della relazione fra l’appellante e la sua attuale convivente prima della separazione dei coniugi, avvenuta nel marzo/aprile 1993. Dall’istruttoria è emerso che l’appellante ha conosciuto la sua attuale compagna nell’agosto 1993 (deposizione __________ e interrogatorio formale __________ __________) e che la convivenza ha avuto inizio nel gennaio 1994 (deposizione __________, __________ ed __________ __________, __________ e __________a). In simili circostanze non si vede come la relazione extraconiugale possa essere considerata causale per la disunione, dal momento ch’essa risulta posteriore alla separazione.

 

b)   Dagli atti emerge che i dissapori coniugali sono iniziati prima della separazione, subito dopo l’arrivo della moglie in Ticino, nel 1991 (interrogatorio formale __________ __________ e deposizione __________). Non vi è invece alcuna prova dell’asserito atteggiamento violento del marito nei confronti dell’attrice. Buona parte dei testi si limita infatti a riferire quanto saputo da quest’ultima, senza essere in grado di fornire testimonianze dirette al riguardo (deposizioni __________, __________, __________). Anche i figli menzionano un unico episodio di violenza, quello verificatosi il giorno in cui il marito ha cacciato di casa la moglie dopo averla schiaffeggiata nel corso di un litigio. Essa non è più tornata nell’abitazione coniugale, nonostante il marito le abbia chiesto più volte di rincasare, asserendo che il marito non sarebbe stato disponibile a mutare il proprio atteggiamento (interrogatorio formale __________ e __________ __________, deposizione __________ e __________ __________).

 

c)    Per assurgere a fattore oggettivo di disunione l’incompatibilità di carattere deve essere tale da precludere ogni seria possibilità di intesa tra i coniugi. L’incompatibilità da sola ancora non basta a giustificare un profondo dissidio, giacché i coniugi devono far prova entrambi di buona volontà, pazienza, indulgenza e sacrificio per comporre i dissidi; se le divergenze sono dovute a un fatto di carattere, ogni coniuge deve fare il possibile per moderarsi, adattarsi all’altro e non acuire i dissapori (DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 240; Bühler/Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 142 CC). Non intraprendere sforzi sufficienti significa venire meno ai doveri del matrimonio. La situazione va giudicata di caso in caso. In concreto è verosimile che la lunga separazione forzata dei coniugi dal 1986 al 1991 abbia accentuato quelle differenze di carattere che già esistevano in precedenza (interrogatorio formale __________ __________). La ripresa della vita coniugale in un paese straniero è risultata difficile per entrambi, abituati ormai a gestire la propria vita in maniera autonoma. Le incomprensioni si sono manifestate con frequenti litigi (deposizione __________), fino a sfociare nell’ultimo, definitivo diverbio del marzo 1993. In quell’occasione il marito, dopo un litigio scatenato dal rientro a casa della moglie più tardi del previsto, le ha dato uno schiaffo e le ha detto di andarsene da casa. La reazione dell’appellante è stata invero eccessiva, ma tale comportamento non può essere ritenuto la causa del dissidio coniugale, esistente come si è visto già in precedenza; ne è, se mai, una delle sue più evidenti conseguenze. Né si può ravvisare una colpa causale del marito nel suo rifiuto di assoggettarsi alle non meglio precisate condizioni poste dalla moglie per rientrare a casa. L’appellante avrebbe rifiutato di modificare il proprio atteggiamento, ma tutto si ignora dei rimproveri che la moglie gli muoveva e del cambiamento di atteggiamento che essa chiedeva al marito. I coniugi si sono reciprocamente accusati di comportamenti anticoniugali (a detta del marito la moglie sarebbe adultera, mentre quest’ultima si duole di essere stata sempre maltrattata), ma tali accuse non hanno trovato alcun riscontro nell’istruttoria, dalla quale è emersa solo l’esistenza di profonde incomprensioni e difficoltà relazionali che hanno reso insostenibile la vita in comune.

 

d)   Accertata l’irrimediabile turbativa dei rapporti coniugali e constatato che la relazione extraconiugale è stata avviata dall’appellante in epoca posteriore alla separazione di fatto, dopo l’insuccesso dei suoi tentativi di far tornare a casa la moglie, non rimane che accogliere l’azione di divorzio proposta dal convenuto e attore riconvenzionale. La domanda di separazione della moglie diventa pertanto priva d’oggetto (DTF 83 II 169; Bühler/Spühler, op. cit., nota 18 ad art. 146 CC). L’appello, su questo punto, è di conseguenza provvisto di buon diritto.

 

                                   4.   La pronuncia del divorzio non mette soltanto fine all’unione personale dei coniugi, ma comporta anche lo scioglimento dell’unione che essi formavano sul piano economico. La legge tratta in modo speciale gli effetti patrimoniali del divorzio, da un lato quelli che si riallacciano all’estinzione dei rapporti patrimoniali durante il matrimonio (liquidazione del regime matrimoniale e perdita dei diritti successori e sociali) e dall’altro lato quelli che concernono la riparazione dei pregiudizi risultanti dal divorzio (riparazione del danno, riparazione di un torto morale e concessione di una pensione di indigenza) fondati sugli art. 151 e 152 CC (I CCA sentenza del 31 luglio 1991 nella causa P. c. P.; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 655 e segg., pag. 131 e 132).

 

                                         Nel caso concreto l’appellata ha postulato solo la separazione dei coniugi a tempo indeterminato e il riconoscimento di una pensione alimentare (cifrata in fr. 700.– con le conclusioni di causa) fondata sull’art. 163 CC, ma non ha formulato conclusioni sui pregiudizi causati dalla pronuncia del divorzio nel caso di accoglimento della riconvenzione del marito. Né il Pretore, contrariamente a quanto avrebbe dovuto, l’ha invitata a farlo (DTF 95 II 65; I CCA sentenza del 31 luglio 1991 citata; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 866, pag. 174-175). Questa Camera non si trova pertanto nelle condizioni di giudicare al riguardo: ciò che comporta (anche per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione) un rinvio della causa al Pretore affinché, invitata la moglie a presentare le sue domande al proposito, si pronunci in merito.

 

                                   5.   L’appellante censura infine il contributo alimentare mensile stabilito dal Pretore per il figlio __________, di fr. 788.– fino al 17° anno d’età, rispettivamente fr. 960.– fino alla maggiore età e ne chiede la riduzione a fr. 250.–, poiché il giovane ha iniziato un apprendistato nel settembre 1995.

 

                                         Per l’art. 276 cpv. 1 CC entrambi i coniugi devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse le spese di educazione e di formazione, secondo le loro esigenze fisiche, intellettuali e morali. Giusta l’art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, a seconda delle loro condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/CC, 116 II 110, 83 II 358 consid. 1). La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito del lavoro effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia conseguibile facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3a ed., 1990, pag. 145 seg.) Nella determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita, ecc.) vige la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1984 307). La decisione di primo grado non limita nemmeno il potere cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg.).

                                     

                                   6.   Per prassi costante di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (ultimo aggiornamento in: RDT 1996, 33), considerate un buon punto di riferimento, seppure da adattare alle circostanze del caso concreto (I CCA 20 ottobre 1995 in causa K/K; 17 agosto 1995 in causa B/B; 24 maggio 1995 in causa R/R). L’edizione 1993 di tali raccomandazioni (RDT 1993, 78) prevedeva, nel caso di un figlio unico di 16 anni (tale è da considerare __________, unico figlio convivente con la madre) un fabbisogno complessivo di fr. 1220.–. Dedotto l’importo di fr. 200.– corrispondente alla voce “cura ed educazione”, fornita in natura dalla madre affidataria, si ottiene un fabbisogno in denaro di fr. 1020.– mensili. Considerato che il reddito complessivo della famiglia, come si vedrà in seguito, risulta inferiore al reddito di riferimento adottato dalle citate raccomandazioni (di circa fr. 6’600.– / 6’700.– mensili nel 1993), e che nelle zone rurali ticinesi il costo della vita è inferiore alla zona urbana zurighese, tale importo può prudentemente essere ridotto del 10%. Il fabbisogno in denaro di __________ è quindi di fr. 720.–  fino al 29 aprile 1996, data del passaggio alla fascia d’età superiore. Dal __________ 1996 (17° anno d’età) il fabbisogno in denaro del giovane ammonta a fr. 1300.– (edizione aggiornata al 1° gennaio 1996 delle citate raccomandazioni, pubblicata nella Rivista di diritto tutelare __________pag. __________), da cui bisogna dedurre l’importo di fr. 160.– per le cure e l’educazione in natura e fr. 130.– (10%), per un fabbisogno ponderato di fr. 1170.– mensili. Il contributo alimentare di fr. 960.– mensili fissato dal Pretore appare quindi adeguato alle circostanze.

 

                                   7.   L’appellante ritiene che il figlio dovrebbe partecipare al proprio mantenimento con i proventi del proprio lavoro di apprendista, rispettivamente con le indennità che avrebbe percepito dall’assicurazione per la disoccupazione. I genitori possono esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal suo lavoro e che vive in economia domestica con essi un’adeguata partecipazione alle spese di mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). La misura della partecipazione esigibile dal figlio dipende dalle circostanze concrete (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 480, nota 16 con richiami), che il giudice valuta caso per caso facendo capo alla sua latitudine di apprezzamento. In particolare il guadagno che consegue un figlio minorenne in qualità di apprendista può – entro certi limiti – essere posto in deduzione dal contributo alimentare (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 156 ad art. 157; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 480 nota 16).

                                         In concreto l’istruttoria svolta in questa sede ha permesso di accertare che __________ ha interrotto l’apprendistato il 31 ottobre 1995, dopo solo un mese, e che si è iscritto alla cassa di disoccupazione il 14 dicembre successivo. Egli ha percepito indennità di disoccupazione per un importo complessivo di fr. 946,25 sull’arco di un anno, dal dicembre 1995 al novembre 1996 (conteggi prodotti dalla CAD Famiglia OCST). In simili circostanze non si può ragionevolmente pretendere ch’egli assuma parte dei costi necessari al proprio mantenimento. Né d’altro canto la madre può essere tenuta a contribuire anche in denaro al mantenimento del giovane, cui provvede già in natura con le cure e l’educazione, dal momento che essa non ha redditi ed è a carico della pubblica assistenza.

                                     

                                   8.   Il contributo alimentare stabilito dal primo giudice non risulta eccessivo nemmeno in considerazione della situazione finanziaria dell’appellante. Dal certificato di salario del 23 gennaio 1996 emerge che nel 1995 egli ha percepito uno stipendio mensile netto di fr. 3’748.–. Sulla base della documentazione prodotta in prima sede e in appello il fabbisogno dell’appellante può essere valutato in fr. 2194,80 (fr. 925.– minimo vitale per persona che convive + fr. 540.– quota per l’alloggio + fr. 231,80 premio di cassa malati + fr. 190.– imposte + fr. 108.– assicurazione auto + fr. 200.– spese professionali). Nel fabbisogno non può essere inserito l’importo di fr. 1178,75 versato a titolo di rimborso del prestito contratto con la Banca __________ __________ (doc. 4), dal momento che il figlio deve vedersi assicurato il proprio fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 162 ad art. 145 CC). Non vi è quindi motivo per scostarsi dal contributo alimentare stabilito dal Pretore, seppure su altre basi di calcolo, di modo che va confermata la decisione pretorile che obbliga l’appellante a erogare ad __________ un contributo mensile di fr. 788.– dal 1° luglio 1995 al 30 aprile 1996 e di fr. 960.– dal __________ 1996 al __________ __________ 1997, quando il figlio diventerà maggiorenne (art. 14 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 1996). L’appello si rivela pertanto votato all’insuccesso su questo punto.

 

                                   9.   Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC); l’appellante vede accolta la domanda di divorzio, mentre non ottiene la riduzione del contributo alimentare destinato al figlio. Dato l’esito dell’appello, si giustifica la modifica del dispositivo della sentenza impugnata sulla ripartizione degli oneri processuali di prima sede. La tassa di giustizia e le spese vanno pertanto divise a metà fra le parti, mentre le ripetibili sono compensate. Considerato l’esito del gravame e la situazione finanziaria delle parti, entrambe possono essere ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

 

Per questi motivi

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L’appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

 

                                          1.    La petizione di separazione è dichiarata priva di oggetto.

                                          2.    La domanda riconvenzionale 27 giugno 1994 è accolta e il matrimonio celebrato a __________ il __________ 1975 fra __________ __________ e __________ nata __________ è sciolto per divorzio.

                                          (3.–6. invariati)

                                          7.    La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 550.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, e per esse a carico dello Stato in virtù dell’ammissione all’assistenza giudiziaria, compensate le ripetibili.

 

                                   II.   La causa è rinviata al Pretore del Distretto di Riviera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi sulle eventuali prestazioni __________ __________ a favore di __________ __________ in applicazione degli art. 151 e 152 CC.

 

                                  III.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. __________ __________.

 

                                 IV.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. __________ __________.

 

 

                                  V.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr. 500.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 550.–

 

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, e per essi a carico dello Stato. Compensate le ripetibili.

 

                                 VI.   Intimazione:

                                         - avv. __________ __________, __________;

                                         - avv. __________ __________, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario