Incarto n.
11.95.00040

Lugano

10 marzo 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

 Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 gennaio 1995 da

 

 

                                         __________, nata __________, __________

                                         (patrocinata dall’avv. __________, __________)

 

                                         contro

 

                                         __________ __________, __________

                                         (patrocinato dall’avv. __________, __________)

 

 

e ora sul decreto cautelare emesso dal Pretore il 3 febbraio 1995;

 

 

premesso che il 14 febbraio 1995 __________ __________ ha introdotto un appello contro un decreto cautelare del 3 febbraio 1995 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha disciplinato l’assetto provvisionale della famiglia durante la causa di divorzio;

 

preso atto che con dichiarazione del 6 marzo 1995 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’appello;

 

stabilito che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep __________ pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

ritenuto che sotto il profilo degli oneri processuali chi recede dalla lite dovrebbe, per principio, essere considerato soccombente;

 

appurato nondimeno che il 6 marzo 1995 l’appello di __________ __________ non era ancora stato intimato alla controparte;

 

considerato che in tali circostanze si può rinunciare al prelievo di oneri processuali, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non può aver cagionato spese di rilievo;

 

 

decreta:

 

                                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv__________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria