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Incarto n. |
10 marzo 1995 |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente,
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segretaria: |
Galfetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 gennaio 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
e ora sul decreto cautelare emesso dal Pretore il 3 febbraio 1995;
premesso che il 14 febbraio 1995 __________ __________ ha introdotto un appello contro un decreto cautelare del 3 febbraio 1995 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha disciplinato l’assetto provvisionale della famiglia durante la causa di divorzio;
preso atto che con dichiarazione del 6 marzo 1995 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’appello;
stabilito che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep __________ pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
ritenuto che sotto il profilo degli oneri processuali chi recede dalla lite dovrebbe, per principio, essere considerato soccombente;
appurato nondimeno che il 6 marzo 1995 l’appello di __________ __________ non era ancora stato intimato alla controparte;
considerato che in tali circostanze si può rinunciare al prelievo di oneri processuali, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non può aver cagionato spese di rilievo;
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv__________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria