Incarto n.
11.95.00047

Lugano

31 luglio 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Zali (quest’ultimo in sostituzione della

presidente Epiney-Colombo, astenutasi)

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera  

 

sedente per statuire nella causa n. ___ DSA (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 28 dicembre 1984 da

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________), 

 

 

contro

 

 

__________, nata __________, __________

(già patrocinata dall’avv. __________, e ora dal lic. iur. __________, studio legale __________, __________),

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 febbraio 1993 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 gennaio 1993 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;

 

                                   2.   Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva di __________ contro la medesima sentenza;

 

                                   3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   __________ (1928) e __________ nata __________ (1929) si sono sposati a __________ il __________ marzo 1955. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è titolare di uno studio legale e notarile a __________ __________; la moglie, dopo una breve collaborazione con il marito agli inizi dell’unione coniugale, non ha più esercitato alcuna attività lavorativa. Dopo la separazione di fatto avvenuta agli inizi del 1971 essa ha intrapreso un’attività artistica come pittrice e decoratrice di ceramiche.

 

                                  B.   Il tentativo di conciliazione fra i coniugi, tenutosi il 4 maggio 1984 davanti al Segretario assessore dell’allora Pretura del Distretto di Lugano-Campagna, è decaduto infruttuoso. Il 28 dicembre 1984 __________ ha inoltrato una petizione di divorzio con la quale, oltre allo scioglimento del matrimonio, ha offerto alla moglie l’importo di fr. 65’849.– a titolo di liquidazione del regime dei beni. Egli ha negato per contro un contributo alimentare, riconosciuto solo in via cautelare, pendente causa, per l’importo di fr. 2400.– mensili.

 

                                  C.   Il 31 gennaio 1985 la moglie ha introdotto un’istanza di misure provvisionali postulando un contributo alimentare di fr. 4’500.– mensili. Statuendo il 15 marzo 1985, il Pretore ha fissato in fr. 3000.– il contributo a carico di __________. La I Camera civile del Tribunale di appello, adita da entrambe le parti, ha aumentato l’8 luglio 1985 il contributo alimentare a fr. 3200.–. Un ricorso di diritto pubblico introdotto da __________ è stato respinto dal Tribunale federale il 17 ottobre 1985.

 

                                  D.   Su richiesta da entrambe le parti, nel mese di aprile 1989 l’ing. __________ __________ ha rilasciato un referto sulle modalità, sull’entità e sul valore della ristrutturazione degli immobili in proprietà del marito. Il perito è stato successivamente sentito all’udienza di delucidazione orale del 5 ottobre 1989.

 

                                  E.   Il 24 luglio 1989 __________ ha introdotto la risposta di merito, nella quale si è opposta all’azione del coniuge, e con domanda riconvenzionale ha postulato essa stessa lo scioglimento del matrimonio, ha sollecitato sulla base dell’art. 151 CC, e in via subordinata dell’art. 152 CC, un contributo alimentare di fr. 3200.– indicizzati, ha rivendicato 1/3 dell’aumento della sostanza coniugale a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e ha preteso l’importo di fr. 36’000.– a titolo di risarcimento per la collaborazione all’attività professionale del marito. L’11 settembre 1989 il marito ha proposto il rigetto della riconvenzione, offrendo nondimeno un contributo alimentare di fr. 2000.– sino al 30 novembre 1993. In merito allo scioglimento del regime dei beni egli ha rettificato in fr. 74’865.– l’offerta di liquidazione. Con la duplica del 4 dicembre 1989 la moglie ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.

 

                                  F.   Chiusa l’istruttoria, ogni parti ha presentato un memoriale conclusivo. Il marito ha mantenuto le proprie domande, salvo ridurre a fr. 64’865.– l’importo riconosciuto in liquidazione del regime dei beni; la moglie ha riaffermato le conclusioni riconvenzionali, quantificando in fr. 452’703.– la liquidazione del regime matrimoniale, ma rinunciando alla pretesa di fr. 36’000.–. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 20 novembre 1992.

 

                                  G.   Statuendo il 12 gennaio 1993, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha imposto ad __________ una pensione alimentare di fr. 2000.– mensili fino al 30 novembre 1993 e di fr. 1400.– successivamente, fissando in fr. 189’602.– l’indennità in liquidazione del regime dei beni. Le spese dell’azione principale, con una tassa di giustizia di fr. 4000.–, sono state poste a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 6000.– per ripetibili. Le spese e la tassa di fr. 8000.– dell’azione riconvenzionale sono state poste a carico di __________ per fr. 5000.– e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie l’importo di fr. 8000.– per ripetibili.

 

                                  H.   Lo scioglimento del matrimonio ha acquisito forza di giudicato. I dispositivi sulle conseguenze patrimoniali del divorzio sono stati impugnati invece da __________, che con appello del 2 febbraio 1993 chiede di fissare in fr. 2000.– la pensione alimentare a suo favore e di aumentare a fr. 362’087.25 la liquidazione del regime dei beni. Nelle sue osservazioni dell’8 marzo 1993 __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo insta perché l’indennità spettante alla moglie in liquidazione del regime matrimoniale sia ridotta a fr. 72’501.–. __________ nelle sue osservazioni all’appello adesivo del 20 aprile 1993 propone la reiezione del gravame.

 

Considerando

 

in diritto:

 

I. Sull’appello principale

 

 

                                   1.   La moglie rimprovera al Pretore di aver fissato al 28 dicembre 1984 (data della petizione di divorzio) invece che al giorno del passaggio in giudicato della sentenza il momento determinante per lo scioglimento del regime dei beni. A ragione.

 

                                         Che la liquidazione del regime dei beni soggiaccia alle cessate norme sull’unione dei beni (art. 9d cpv. 2 e 3 tit. fin. CC) non è contestato. Contrariamente all’attuale regime della partecipazione agli acquisti, per il quale in caso di divorzio lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza (art. 204 cpv. 2 CC), nel regime dell’unione dei beni determinante ai fini della liquidazione patrimoniale era il momento in cui il divorzio acquisiva forza di giudicato (Rep. 1986 267 con riferimenti; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 66 ad art. 154; Knapp, Le régime matrimonial de l’union des biens, Neuchâtel 1956, pagg. 290 e 291). Per ragioni procedurali la situazione patrimoniale era però quella che risultava al termine dell’istruttoria di causa, ossia al momento ultimo in cui le parti e il giudice potevano accertare la fattispecie (Rep. 1985 __________). Eventuali aumenti o diminuzioni del patrimonio coniugale che intervenivano pendente causa influivano quindi direttamente sulla sostanza coniugale e, di conseguenza, sulla liquidazione. Non esisteva, in particolare, a favore del coniuge, un diritto a che la sostanza coniugale rimanesse intatta pendente causa (Bühler/Spühler, op. cit. n. 70 ad art. 154), a meno che il marito, in una situazione di evidente abuso, cagionasse una diminuzione della stessa.

 

                                  a)   Nel caso concreto il Pretore, ritenuto che ogni parte aveva proposto una data diversa, ha optato per quella dell’inoltro della petizione di divorzio come proposto dalla moglie (sentenza pag. 9). Orbene dagli atti non risulta che quest’ultima abbia accettato tale data. È vero che con l’allegato di duplica essa, con riferimento alla dottrina, aveva indicato come momento determinante il giorno in cui era chiesto lo scioglimento del regime (pag. 9 n. 23), ma tale affermazione non poteva costituire un’ammissione poiché, con tutta evidenza, era fondata su un errore di diritto e non denotava una chiara manifestazione di volontà. Del resto nei suoi allegati la moglie, contestando la tesi del marito, aveva richiesto la partecipazione all’aumento per i 17 anni trascorsi dalla separazione, fondandosi pertanto sui dati al 1988 (risposta pag. 9; conclusioni pag. 12). Nulla impedisce, in linea di principio, che le parti si dipartano concordemente da una data diversa da quella legale (DTF 116 II __________). Ove non ravvisi una concorde volontà delle parti, il giudice deve statuire nondimeno in base a dati che siano il più vicino possibile al momento dell’emanazione della sentenza (Bühler/Spühler, op. cit. n. 66 ad art. 154). Ora, come si è detto, dal fascicolo processuale non risulta che le parti abbiano concordemente convenuto una data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; al contrario le loro richieste sono discordanti, ragione per la quale non resta che fissare il momento determinante per lo scioglimento del regime dei beni alla data il più vicino possibile al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

 

 

                                   2.   Sostiene l’appellante che il Pretore avrebbe dovuto includere tra gli aumenti relativi alla ristrutturazione degli immobili in proprietà del marito un importo di fr. 157’408.–. Il Pretore non ha tenuto conto di tale importo accertando, da un lato, che si trattava di un prestito del padre e che dall’altro, all’epoca della ristrutturazione, il marito non disponeva di mezzi propri.

 

                                  a)   Dal fascicolo processuale risulta che il marito ha ricevuto in donazione dal padre le particelle n. __________, __________e __________RFD di __________ (doc. CC). Nel 1966 la particella n. __________è stata oggetto di lavori di ristrutturazione per un investimento di fr. 385’364.– (doc. LL), mentre nel 1974 è stata la volta della particella n. __________che ha richiesto un investimento di fr. 335’877.-(doc. II).

 

                                         Per l’art. 214 cpv.1 vCC se, fatta la separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugi, risulta un aumento, questo appartiene per un terzo alla moglie e suoi discendenti e per il resto al marito o ai suoi eredi. Alla sostanza coniugale appartiene tutto quanto è acquisito durante il matrimonio, come pure i beni o apporti che erano dell’uno o dell’altro coniuge al momento di sposarsi o che sono loro pervenuti per eredità o altro titolo gratuito durante il matrimonio (art. 195 cpv. 1 vCC). Sono beni riservati per legge, in particolare, le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi (art. 191 n. 1 vCC).

 

                                         Che gli immobili in questione siano apporti del marito (art. 195 cpv. 1 vCC per analogia) non è contestato, come pure è fuori dubbio che la moglie abbia diritto all’aumento di tutta la sostanza coniugale (art. 214 cpv. 1 vCC). La perizia allestita dall’ing. __________ ha evidenziato che i lavori eseguiti non possono essere considerati di normale amministrazione, ragione per cui la moglie ha diritto, per principio, al maggior valore dell’immobile (Rep. 1986 citato).

 

                                  b)   In merito al finanziamento di questi lavori il perito ha considerato che, per quanto concerne la particella n. __________, esso è avvenuto con un credito ipotecario di fr.150’000.–, con un prestito di fr. 150’000.– ottenuto dal padre del marito e con mezzi propri di quest’ultimo per fr. 77’956.–. Per quanto riguarda la particella n. __________, oltre a un credito ipotecario di fr. 200’000.–, esso è avvenuto con un prestito del padre di fr. 6040.– e con mezzi propri del marito di fr. 149’837.– (doc. II e LL; perizia pag. 4 e 5).

 

                                         Dal fascicolo processuale non risulta alcunché in merito a versamenti del padre a favore del figlio per le ristrutturazioni degli immobili in questione. Certo l’ing. __________, nell’ambito dell’udienza di delucidazione orale, ha affermato di avere differenziato la provenienza dei mezzi necessari al finanziamento dei lavori sulla base dei documenti esaminati, fra i quali vi era una dichiarazione di prestito del padre al figlio (cfr. verbale 5 ottobre 1989), ma tale dichiarazione non è stata prodotta agli atti. Del resto il marito stesso dopo aver evocato questa circostanza, senza però accennare all’esistenza di uno scritto in tal senso (replica pag. 32 in fine), ha proposto una nuova versione dei fatti con le osservazioni all’appello (pag. 13). Orbene incombe al coniuge che rivendica la qualità di apporto di un determinato bene l’onere della prova e nel caso in cui essa non è fornita, si deve ritenere che il bene in contestazione appartiene agli acquisti (Lemp, Berner Kommentar, n. 23 ad art. 214; Knapp, op. cit., n. 270, pag. 69). In mancanza di ragguagli in merito, a torto il Pretore ha considerato che l’importo di fr. 150’000.– costituisse un prestito ottenuto dal marito e quindi un apporto dello stesso. D’altronde nel diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio (cfr. per gli altri Cantoni: Bühler/Spühler, op. cit. n. 44 e 47 ad art. 158); non è quindi compito del Pretore assumere prove, tantomeno su fatti che la parte medesima avrebbe potuto agevolmente dimostrare. In sostanza incombeva al marito allegare (e provare) il suo debito verso il genitore. Ne discende che in mancanza di ogni ragguaglio in merito all’asserito versamento del padre senza obbligo di restituzione (osservazioni pag. 13), esso va considerato come un acquisto e pertanto computato nel calcolo degli aumenti della sostanza immobiliare. Analogo discorso vale per l’importo di fr. 6040.– relativo alla particella n. __________ RFD di __________, che il Pretore, a ragione, ha considerato aumento non essendo stato provato il credito concesso dal padre al figlio.

 

                                  c)   L’appellante rileva dipoi che gli ammortamenti ipotecari vanno computati in fr. 61’050.– per la particella n. __________ e in fr. 46’000.– per la n. __________. A ragione. Il Pretore ha ritenuto che sino al 31 dicembre 1984 l’appellante, sulla base delle proprie ammissioni (conclusioni pag. 21), aveva effettuato  ammortamenti per fr. 68’550.–. Ora, considerato che il momento decisivo per la determinazione degli attivi è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (consid. 1), e in mancanza di dati più aggiornati, gli ammortamenti possono essere calcolati in base alla documentazione messa a disposizione dal patrocinatore del marito (cfr. lettera 4 settembre 1990 con allegati inseriti nel fascicolo corrispondenza diversa), e accettati dall’appellante stessa. L’onere ipotecario gravante la particella n. __________deve pertanto essere ridotto  a fr. 88’950.– (fr. 150’000.– ./. fr. 61’050.–), mentre quello per la particella n. __________di fr. 154’000.– (fr. 200’000.– ./. fr. 46’000.–). Ne consegue che trattandosi di aumenti, essi vanno computati nel calcolo della sostanza coniugale. Ciò posto l’aumento della sostanza immobiliare può essere fissato in fr. 498’291.–, di cui fr. 166’097.– a favore della moglie. L’appello su questo punto deve pertanto essere accolto.

 

                                   3.   L’appellante assevera che la sostanza mobiliare dev’essere determinata in fr. 492’297.30, corrispondente al saldo al 30 giugno 1990 di vari conti bancari intestati al marito. Il Pretore, sulla base della notifica di tassazione relativa agli anni 1985/86, ha determinato tale sostanza in fr. 171’123.–. La voce titoli-crediti-numerario è composta della pretesa di fr. 110’000.– verso la madre, del valore delle azioni __________ di fr. 60’000.– e del saldo del libretto di risparmio n. 93639 del __________ per un totale, al 31 dicembre 1984, di fr. 230 819.–, dedotti i debiti quantificati in fr. 59’696.– (cfr. notifica di tassazione 1985/86, doc. MM). Il primo giudice ha pertanto ritenuto che, ad eccezione del libretto di risparmio citato, tutti gli altri conti bancari indicati nell’elenco titoli delle notifiche fiscali e corrispondenti a quelli degli atti processuali, si riferiscono a conti dello studio legale computati, anche a fini fiscali, sotto la voce “aziendale e macchinario”. Tenuto conto del momento decisivo per la determinazione della sostanza coniugale (consid. 1), ma in assenza di ulteriori indicazioni, ai fine del giudizio la sostanza mobiliare può essere quantificata in fr. 245’285.– (fr. 110’000.– credito verso la madre, fr. 72’785.– saldo libretto di risparmio e fr. 62’500.– azioni __________) così come figura nell’elenco titoli relativo alla notifica di tassazione 1989/90 . Da questo importo deve in ogni caso essere dedotto il debito nei confronti della __________ di fr. 61’233.– (doc. FFFFF), per un totale di fr. 184’052.–, di cui fr. 61’350.– a favore dell’appellante.

 

                                         Gli importi figuranti a pagina 16 dell’appello al conto corrente postale e al conto corrente presso la CCM non possono essere considerati, dal momento che, con tutta evidenza, essi si riferiscono all’attività lavorativa del marito, e come tali inseriti nel calcolo della sostanza aziendale.

 

                                   4.   L’accettazione da parte dell’appellante della valutazione dello studio legale operata dal Pretore (appello pag. 16) rende senza oggetto la richiesta di assunzione della prova rifiutatale, ossia la verifica in camera di consiglio della documentazione bancaria fornita dal marito, (cfr. lettera del 13 aprile 1993). Come esposto in precedenza (consid. 3), il Pretore per apprezzare il valore dello studio legale del marito si è fondato sulla voce “aziendale e macchinario” della notifica fiscale 1985/86. Questa voce è composta oltre che dei saldi dei conti correnti bancari figuranti nell’elenco titoli, dei crediti verso clienti e degli ammortamenti, dedotti i debiti aziendali. Il saldo del conto corrente n. __________aperto presso il __________ di __________, conto dello studio legale (doc. QQ), è già stato quindi conteggiato nell’ambito della valutazione dello studio legale e pertanto accettata dall’appellante. D’altronde la motivazione addotta, ossia la ricerca di altri conti sconosciuti (appello pag. 15), osta con lo scopo stesso dell’edizione dei documenti (art. 206 segg. CPC). Tale istituto non va confuso con una specie di investigazione per sapere se fra i documenti in possesso della controparte, di terzi o di autorità, si trovino atti suscettibili di fornire materia di prova. L’edizione è ammissibile solo quando la parte sa quel che intende provare e quale sia il documento invocato. Non è pertanto proceduralmente ammissibile che il giudice possa consentire a una parte di richiamare in blocco tutti i documenti e conseguentemente permetterle di frugare in essi per eventualmente rinvenirvi atti di suo interesse (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 3 ad art. 206 con riferimenti).

                                     

                                         Ciò posto, in parziale accoglimento dell’appello principale, il marito dovrà versare alla moglie in liquidazione del regime dei beni fr. 269 113.–.

 

                                   5.   L’appellante giudica insufficiente il contributo alimentare di fr. 2000.– (fr. 1400.– dal 1° dicembre 1994) assegnatole a norma dell’art. 152 CC. Essa sostiene che il metodo adottato dal Pretore costituisce unicamente una base di riferimento che può essere modificato per ragioni di equità. In sostanza la moglie, valutando il suo fabbisogno in fr. 3600.– (per tenere conto di un aumento del 20%) e contestando la computazione della rendita AVS, chiede che il contributo alimentare sia fissato in fr. 2000.– anche dopo il 1° dicembre 1994. Infine essa postula l’assunzione di questa sede dei documenti relativi agli oneri e ricavi della sostanza immobiliare intestata al marito, di cui la defunta madre era usufruttuaria.

 

                                         Non è più contestato che la rendita a favore della moglie debba essere ancorata sull’art. 152 CC, nel caso concreto nessuna delle parti avendo potuto provare l’esistenza dei presupposti necessari all’applicazione dell’art. 151 cpv. 1 CC.

 

                                         La rendita di cui all’art. 152 CC ha come scopo ultimo quello di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione d’indigenza. La grave ristrettezza del coniuge innocente giusta la norma citata è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo d’indigenza (Rep. 1984 310; SJ 1992 380). La rendita d’indigenza dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale, nonché dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF 108 II 30, Rep. 1977 187), come pure dalle possibilità del debitore che devono essere tenute in debita considerazione (Deschenaux/ Tercier, Le mariage et le divorce, 3a ed. 1985, pag. 131-132). L’età delle parti, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono elementi da considerare nel calcolo (DTF 108 II 81 ad art. 151, applicabile anche all’art. 152 CC).

 

                               6.a)   Nel calcolare l’importo della rendita d’indigenza occorre pertanto valutare alla luce dei criteri summenzionati le circostanze del caso concreto. Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto - come visto in precedenza - alla massima dispositiva e al principio attitatorio, salvo che il diritto cantonale non disponga altrimenti (Rep. 1987 195; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare fatti su cui si fondano le loro pretese.

 

                                  b)   Il Pretore ha valutato in fr. 2972.– il fabbisogno della moglie (minimo base fr. 1130.–, locazione fr. 1266.–, cassa malati fr. 226.– e imposte fr. 350.–). La determinazione della rendita d’indigenza è fissata dal giudice secondo il suo apprezzamento (art. 4 CC; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 25 ad art. 152). Il minimo del diritto esecutivo è solo un punto di partenza indicativo per il calcolo della rendita (Rep. 1984 __________), che può essere modificato quando le circostanze del caso lo consentano, in particolare quando le condizioni economiche dell’obbligato sono buone (Rep. 1984 citato; DTF __________ II 13 in fondo). Nel caso concreto, il reddito del marito può, senza dubbio, essere definito elevato, ritenuto che supera abbondantemente i fr. 150’000.– annui (osservazioni pag. 5). Si giustifica pertanto, nel caso concreto, di scostarsi dal minimo esistenziale del diritto esecutivo per fissare la rendita d’indigenza. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 118 II 100; 115 II 424; 114 II 301) il fabbisogno da tenere in considerazione per il calcolo della rendita d’indigenza equivale al 120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo (cfr. I CCA 11 maggio 1995 in re C./C.). In sostanza, tenuto conto che le voci inserite dal Pretore non sono contestate, il fabbisogno della moglie ai fini della rendita d’indigenza ammonta a fr. 3338.– (importo minimo base fr. 940.–, locazione fr. 1266.–, cassa malati fr. 226.–, imposte fr. 350.–, supplemento del 20% fr. 556.–).

 

 

                                  c)   Per quanto concerne le entrate, non è contestato che la moglie beneficerà di un reddio di fr. 800.– mensili dalla sostanza ricevuta in liquidazione del regime dei beni. Vista la somma ottenuta in questa sede (fr. 269’113.– in luogo dei fr. 189’602.– stabiliti dal primo giudice), tale reddito ammonterà anzi a fr. 1120.– circa. L’appellante censura in ogni modo l’inserimento della rendita AVS nel calcolo della pensione di indigenza.

 

                                         Nella fattispecie risulta che la moglie è, dal 1° luglio 1991, al beneficio di una rendita  AVS di fr. 800.– (doc. 31). Non avendo esercitato un’attività lavorativa durante il matrimonio, tale rendita non è destinata a sostituire o compensare il reddito dell’attività lucrativa, bensì costituisce un suo reddito supplementare. In queste circostanze si giustifica di computare l’importo di fr. 800.– nel reddito della moglie. D’altronde il Tribunale federale ha recentemente deciso che per determinare una rendita destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento di una donna divorziata, occorre considerare che essa riceverà un giorno una rendita AVS, nella misura in cui questa costituisce un reddito supplementare e non è destinata a sostituire il reddito del lavoro (DTF 117 II 519 con riferimenti di dottrina in relazione all’art. 151 cpv. 1 CC; SJ 1992 384 consid. b). Non essendovi ragioni per trattare differentemente la pensione d’indigenza (SJ 1992 384 in fondo), la rendita AVS percepita dalla moglie dev’essere computata nel calcolo della determinazione della pensione alimentare. La tesi dell’appellante non può quindi trovare accoglimento. Ciò posto la pensione d’indigenza ammonta a fr. 1418.– mensili (fabbisogno di fr. 3338.– meno la rendita AVS di fr. 800.–  e il reddito della sostanza di fr. 1120.–, che non può rimanere fissato a fr. 800.– essendosi accolte le censure della moglie sullo scioglimento del regime matrimoniale). Considerato che il marito ha riconosciuto una rendita di fr. 2000.– mensili fino al 30 novembre 1993 e che per il periodo successivo il risultato cui è giunto il primo giudice - pur su altre basi - corrisponde a quello della Camera civile di appello, non vi è ragione per riformare la sentenza impugnata. Sulla questione del contributo alimentare il giudizio del Pretore merita quindi conferma.

 

                                         Si aggiunga che la rendita d’indigenza non è destinata ad assicurare al coniuge divorziato lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, e ciò anche se la situazione dell’obbligato lo permette (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 23 ad art. 152). Essa è unicamente destinata a preservare equitativamente la beneficiaria dal bisogno e non dovrebbe eccedere in maniera consistente le sue necessità (SJ 1992 383 con richiami di dottrina). In questo senso la richiesta di assunzione dei documenti relativi agli oneri e ricavi della sostanza immobiliare intestata al marito, di cui la defunta madre era usufruttuaria, risulta vana, il marito essendo in grado, già con il suo attuale reddito, di versare il noto contributo alimentare.

 

                                   7.   L’appellante chiede che il contributo riconosciutole sia ancorato all’indice nazionale dei prezzi al consumo, mentre il Pretore ha fissato il rincaro ad ogni scatto del 10% dell’indice nazionale del costo della vita. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una pensione alimentare va per principio indicizzata se ci si può attendere che il reddito del debitore sia adattato al costo della vita (DTF 115 II 309). Nel caso in esame il marito si è invero limitato a sostenere che il suo reddito ha subito una diminuzione, passando da fr. 170’000.– nel biennio 1883/84 a fr. 180’000.– in quello 1985/86 e a fr. 165’000.– nel biennio 1991/92 (osservazioni pag. 5). Orbene, in considerazione della sua età, del suo stato di salute (doc. O), il reddito del marito non appare sin d’ora suscettibile di tenere il passo con l’inflazione, di modo che su questo punto il giudizio del Pretore merita ancora  conferma.

 

 

II. Sull’appello adesivo

 

                                   8.   L’appellante adesivo contesta la determinazione al 28 dicembre 1984 del momento decisivo per lo scioglimento del regime dei beni. Egli, sostenendo che tale momento dev’essere fissato al giorno della separazione di fatto dei coniugi (1971), riconosce l’importo di fr. 72’501.– quale liquidazione del regime dei beni. La tesi non può essere seguita.

 

                                         Come si è spiegato in precedenza (consid. 1), nel regime dell’unione dei beni determinante ai fini della liquidazione patrimoniale era il momento in cui il divorzio acquistava forza di giudicato, ritenuto che i coniugi potevano concordemente proporre una data anteriore. Le argomentazioni dell’appellante adesivo non permettono di scostarsi dall’opinione della dottrina e della giurisprudenza, la separazione di fatto dei coniugi non essendo uno dei casi che permette di derogare al principio legale.

 

                                         Si aggiunga che contrariamente alla tesi dell’appellante adesivo, la separazione dei beni non avviene in caso di separazione di fatto (art. 155 CC, Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 330).

 

                                         Non risulta inoltre che il marito abbia contratto debiti per far fronte ai suoi impegni nei confronti della moglie, che se comprovati andrebbero considerati nella liquidazione del regime dei beni (Lemp, op. cit. n. 16 ad art. 214 vCC). Del resto, se fatta la separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugi risulta un passivo esso è a carico del marito in quanto non sia provato che fu cagionato dalla moglie (art. 214 cpv. 2 vCC). Nella fattispecie, non risulta nemmeno un passivo, ragione per cui non vi è motivo per far sopportare alla moglie l’eventuale diminuzione della sostanza coniugale, peraltro neppure comprovata.

 

 

 

III. Sulle spese

 

                                   9.   Gli oneri processuali seguono di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito dell’appello principale si giustifica di riformare anche il pronunciato sulle spese e sulle ripetibili di prima sede. __________, che vince sul principio del divorzio, risulta maggiormente vincente in merito alle pretese di carattere patrimoniale di quanto risulti la moglie, e seguendo tale criterio di proporzione si legittima di porre gli oneri processuali di primo grado in ragione di 1/3 a suo carico e 2/3 a carico della moglie sia per quanto riguarda la tassa e le spese che le ripetibili.

 

                                         In questa sede l’appellante principale si vede aumentare l’importo per la liquidazione dl regime dei beni ma soccombe sull’ammontare del contributo alimentare. Si giustifica pertanto di porre a suo carico 1/3 degli oneri processuali e la rimanenza a carico del marito, pure tenuto a rifondere un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell’appello adesivo sono posti integralmente a carico del marito, integralmente soccombente, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:

 

 

                                    I.   L’appello principale è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così modificata:

 

                                          4.  __________ verserà a __________, a titolo di scioglimento del regime dei beni, l’importo di fr. 269’133.–.

                                          5.  La tassa di giustizia di fr. 4’000.– dell’azione principale e le spese, da anticipare dall’attore, sono a suo carico per 1/3 e per 2/3 della convenuta, la quale rifonderà inoltre alla controparte fr. 4’000.– per ripetibili ridotte.

                                          6.  La tassa di giustizia di fr. 8’000.– e le spese dell’azione riconvenzionale e le spese, da anticipare da __________ i, sono a suo carico per 2/3 e per 1/3 a carico di __________. __________ verserà alla controparte l’importo di fr. 2’600.– per ripetibili ridotte.

 

                                   II.   Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr.  2’500.–

                                         b) spese                                    fr.        50.–

                                                                                           fr.  2’550.–

 

                                         sono posti a carico dell’appellante in ragione di 1/3 e dell’appellato in ragione di 2/3. __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili ridotte di appello.

 

                                  III.   L’appello adesivo è respinto.

 

                                 IV.   Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr.  2’000.–

                                         b) spese                                    fr.        50.–

                                                                                            fr.  2’050.–

 

                                         sono posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’500.– per ripetibili.

 

                                  V.   Intimazione a:

                                         - lic. iur. __________, __________ __________, __________,

                                         - avv. __________, __________o

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria