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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Galfetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. ___ spec. (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del __ gennaio 1994 da
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__________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________, __________)
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contro |
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__________, __________ (patrocinato dell’avv. __________, __________);
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello presentato il __________ gennaio 1995 da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il __________dicembre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se deve essere accolto l’appello adesivo presentato il __________febbraio 1995 da __________ __________ contro il medesimo decreto;
3. Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1940), vedovo, e __________ __________ (1948), nubile, si sono sposati a __________ il __________settembre 1972. Dal matrimonio so-no nate __________, l’__________ ottobre1976, e __________a, il __________ maggio 1978. I coniugi si sono separati alla fine del 1992: la moglie è rimasta nell’abitazione di __________, mentre il marito si è trasferito con le figlie a __________, nella casa della sua nuova amica. Dopo aver lavorato oltre un decennio per la ditta di trasporti internazionali __________ di __________, il marito (di formazione contabile) è stato licenziato con effetto al 31 dicembre 1993. Dal gennaio 1994 egli svolge consulenze come indipendente per alcune ditte e dichiara un reddito lordo di fr. 7000.– mensili. La moglie non esercita attività lucrativa. La figlia __________ sta seguendo la formazione di igienista, __________ è al liceo.
B. Una prima volta __________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord il __________settembre 1992, chiedendo il tentativo di conciliazione che è decaduto infruttuoso il 5 ottobre successivo. Con decreto cautelare del __________ dicembre 1992 il Pretore ha affidato le figlie al padre, riservato alla madre il più ampio diritto di visita. Alla procedura non ha fatto seguito alcuna azione di stato.
C. Il __________gennaio 1994 __________ __________ ha presentato un’istanza di misure protettrici dell’unione coniugale, sollecitando l’autorizza-zione a vivere separata, l’assegnazione dell’appartamento coniugale, un contributo alimentare di fr. 4567.30 mensili (indiciz-zati) retroattivamente dal gennaio 1993, oltre contributi arretrati per fr. 31 787.60, e una provvigione ad litem di fr. 3000.–. In via cautelare essa ha formulato le stesse domande, eccettuato il pagamento dei contributi retroattivi, degli arretrati e della provvigione ad litem. Statuendo il __________marzo 1994 senza contraddittorio, il Pretore ha attribuito l’appartamento coniugale alla moglie, ha affidato le figlie al padre (riservato il più ampio diritto di visita alla madre) e ha posto a carico di __________ __________ un contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili dall’aprile 1994, con gli arretrati relativi al mese di marzo (fr. 2500.–) e di febbraio (fr. 835.–).
D. Con istanza cautelare del __________ aprile 1994 __________ __________ ha chiesto che fosse ordinata ai debitori del marito una trattenuta per i contributi fissati in suo favore nel decreto del __________ marzo 1994. Il Pretore ha accolto l’istanza il __________ giugno 1994, diffidando le ditte __________ e __________ di __________ __________ a trattenere l’im-porto di fr. 2500.– mensili dal pagamento delle note di onorario loro trasmesse da __________ __________.
E. L’indomani __________ __________ ha chiesto al Pretore un nuovo tentativo di conciliazione, che è fallito il __________giugno 1994. Il giorno stes-so ha avuto luogo la discussione dell’istanza a tutela dell’unione coniugale introdotta dalla moglie (sopra, consid. C), cui il marito si è opposto interamente. Nel corso dell’udienza egli ha chiesto anzi, come misura provvisionale in pendenza di separazione o divorzio, che fosse confermato l’affidamento delle figlie a sé medesimo, che fosse stabilito in fr. 1000.– mensili il contributo alimentare per la moglie (rispetto ai fr. 2500.– decretati senza contraddittorio nella procedura a protezione dell’unione coniugale) e che la diffida ai debitori fosse revocata. La moglie ha contestato tutte le richieste del marito.
F. I due procedimenti sono stati congiunti, di fatto, per l’istruttoria e il giudizio. La discussione finale si è tenuta il __________ settembre 1995 e in tale occasione entrambe le parti hanno mantenuto le loro richieste, contestando quelle avversarie. Il __________ settembre e __________di-cembre successivi il Pretore ha sentito personalmente (senza formale protocollo) le figlie __________ e __________.
G. Con decreto cautelare del __________dicembre 1995 il Pretore ha parzialmente accolto le istanze di tutt’e due i coniugi. Egli ha assegnato l’appartamento coniugale alla moglie, ha affidato le figlie al padre (riservato il più ampio diritto di visita alla madre), ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4018.65 mensili per l’anno 1993 e di fr. 2091.90 men-sili dal gennaio 1994, oltre alla somma di fr. 2000.– come provvigione ad litem. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorto con un appello del __________ gennaio 1995 con cui chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare a favore della moglie sia fissato in fr. 2413.30 mensili per il 1993 (e che di conseguenza egli non sia più tenuto a versare nulla per tale periodo), che il contributo dal gennaio 1994 sia stabilito in fr. 1000.– mensili al massimo, che la provvigione ad litem sia ridotta a non più di fr. 1000.– e che gli oneri processuali di prima sede siano posti a carico della moglie, tenuta a rifondergli fr. 1000.– per ripetibili.
Nelle sue osservazioni del __________febbraio 1995 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello in ordine, subordinatamente nel merito, e con appello adesivo postula l’aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 4018.65 mensili dal gennaio 1993, con conseguente obbligo per il marito di versarle fr. 31 787.60 come arretrati relativi a quell’anno.
Con osservazioni del __________marzo 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto:
1. L’introduzione di una richiesta per il tentativo di conciliazione crea la litispendenza della causa di stato (Rep. __________pag. 358 consid. 2). Ora, proposta un’azione di separazione o di divorzio non sono più ammissibili misure protettrici dell’unione coniugale secondo gli art. 172 segg. CC, ma solo misure provvisionali a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 388 nota 17 con richiami di giurisprudenza; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 47 ad art. 145 CC). In concreto l’istanza della moglie, introdotta originariamente a tutela dell’unione coniugale, deve quindi essere trattata – come l’istanza del marito – alla stregua di una richiesta di misure provvisionali giusta l’art. 145 cpv. 2 CC.
2. Secondo l’art. 145 cpv. 2 CC il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (aggiornamento del gennaio 1993 in: RDT 1993 pag. 78), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).
I. Sull’appello principale
3. Litigiosa è anzitutto la ricevibilità dell’appello, che a parere della controparte non adempirebbe i requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC per l’imprecisione con cui sono formulate le domande. La censura non può essere condivisa. È vero che in caso di contestazioni pecuniarie l’appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve indicare numericamente le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 e 6 ad art. 309; analogo principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Nella fattispecie l’appel-lo contiene in effetti due conclusioni – riprodotte in seguito – che non sono sicuramente cifrate in modo esemplare:
– il contributo mensile dovuto da __________ __________ alla moglie __________ dal __________.1.94 in avanti ammonta a fr. ... (non oltre fr. 1000.–);
– il signor __________ __________ non verserà alla moglie __________ __________ provisio ad litem alcuna / eventualmente l’importo di fr. ... (non più di fr. 1000.–).
Non si può dire tuttavia che simili enunciazioni impediscano di scorgere i limiti delle richieste: nel primo caso l’appellante contesta qualsiasi onere contributivo in via principale, pur riconoscendo un contributo di fr. 1000.– in via subordinata, mentre nel secondo insorge contro il versamento di qualunque provvigione, salvo offrire fr. 1000.– sempre in via subordinata. Ci si può domandare che senso abbia formulare domande subordinate di carattere pecuniario quando con la domanda principale già si contesta l’intera somma litigiosa: nulla osta a che il tribunale infatti – con o senza subordinate – accolga parzialmente l’ap-pello (in maiore minus). Ma tant’è: essenziale è che il giudice sia in grado di individuare i limiti della richiesta (art. 86 prima frase CPC), ciò che in concreto il gravame permette. L’obiezio-ne d’ordine deve pertanto essere respinta.
4. L’appellante contesta l’onere fiscale di fr. 220.– inserito dal Pre-tore nel fabbisogno della moglie per il 1993. A ragione. Il combinato disposto degli art. 10 cpv. 1 e 99 cpv. 1 lett. a vLT (in vigore fino al __________dicembre 1994) prevedeva che in caso di separazione durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi erano tassati disgiuntamente. Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in maniera durevole potevano quindi ottenere, in pendenza dell’azione giudiziaria, la scissione delle partite fiscali a valere dall’introduzione dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 421 CPC). Nel caso in esame l’istanza per il tentativo di conciliazione è stata introdotta il __________giugno 1994 e invano la moglie evoca la precedente istanza del __________settembre 1992 che, non essendo stata seguita da alcuna azione di merito (sopra, consid. B), non ha esplicato alcun effetto (art. 421 cpv. 5 CPC). Nel 1993 la moglie non era quindi un soggetto fiscale indipendente né per l’imposta cantonale, né per quella comunale, né tanto meno per l’imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 lett. d seconda frase DIFD). L’onere tributario gravando entrambe le parti congiuntamente, appare giustificato inserirne l’ammontare complessivo nel fabbisogno del marito, che è il solo coniuge a conseguire un reddito. Il fatto che tale ammontare non sia stato dimostrato ancora non significa ch’es-so non esista (anzi, sarebbe arbitrario ometterlo: DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso): tutt’al più il giudice procederà a una cauta stima (sicché nella fattispecie il marito sopporterà le eventuali conseguenze della mancata prova).
5. Sostiene l’appellante che il carico d’imposta ammesso dal Pretore nel suo fabbisogno per il 1993 (fr. 1100.– mensili) dev’essere aumentato almeno a fr. 1900.– mensili. La richiesta è fondata. Se appena si considera che nel 1993 l’appellante conseguiva un reddito netto di fr. 10 974.45 mensili (non litigioso; decreto impugnato, pag. 4 nel mezzo), un onere fiscale di soli fr. 1100.– mensili complessivi sarebbe attendibile solo in presenza di importanti fattori di deduzione o di sgravio, che non possono essere presunti e ai quali nemmeno la moglie accenna. Certo, non incombe al giudice – in assenza di un pur minimo sforzo di allegazione da parte dei coniugi – determinare i singoli elementi che entrano nel calcolo di una tassazione non ancora emessa. Tuttavia già le richieste di acconto d’imposta agli atti (non contestati dalla moglie) confortano la richiesta dell’appellante. L’onere fiscale per il 1993 deve pertanto essere stimato in fr. 1900.– mensili complessivi.
6. Il fabbisogno mensile delle figlie è stato calcolato dal Pretore in fr. 1045.– (__________) e fr. 845.– (__________a), tanto per il 1993 quan-to in seguito, sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (citate dianzi, consid. 2 in fine). L’appellante chiede che tale fabbisogno sia rivalutato ad almeno fr. 1300.– (__________) e fr. 1150.– mensili (__________). La pretesa è in parte legittima. Per redditi medi (orientativamente attorno ai fr. 6600.– netti mensili) le note raccomandazioni quantificano il fabbisogno di due figli (di 18 e 16 anni di età) rispettivamente in fr. 1045.– e fr. 1180.– mensili. Non si vede perché tali somme dovrebbero essere ridotte (nemmeno il Pretore dà spiegazioni). La cura e educazione delle figlie essendo assicurata dall’appellante medesimo (la moglie non presta alcunché in natura), non si giustifica per altro di dedurre dal fabbisogno delle figlie la relativa spesa prevista nella tabella delle raccomandazioni (fr. 200.–, rispettivamente fr. 135.– mensili). Anche il guadagno del marito, per quanto notevolemente diminuito dal gennaio 1994 (consid. 8 in appresso), rimane pur sempre nella fascia di reddito cui si riferiscono le predette raccomandazioni. Quanto al fatto che dal settembre 1994 la figlia __________ risieda presso terzi a __________, ciò potrà essere considerato se mai nell’ambito di una modifica dell’assetto cautelare, a condizione che siano forniti al giudice dati seri sulla capacità della figlia di provvedere finanziariamente a sé stessa.
Una rivalutazione del fabbisogno delle figlie oltre le previsioni delle menzionate raccomandazioni non appare invece giustificata. Intanto il buon reddito del marito è durato solo fino al dicembre del 1993 (un anno di calcolo); in secondo luogo i valori della tabella si riferiscono già a quelli dell’area urbana di __________ nel novembre del 1992, più che sufficienti se si pensa che le figlie vivono in realtà a __________. I fabbisogni di __________ e __________ devono perciò essere determinati in fr. 1180.–, rispettivamente fr. 1045.– mensili. Su questo punto l’appello merita accoglimento entro tali limiti.
7. Il Pretore ha suddiviso a metà l’eccedenza del reddito coniugale, nel calcolo relativo al 1993, in conformità al principio stabilito dalla giurisprudenza (sopra, consid. 2). L’appellante rivendica l’intera eccedenza per sé stesso, sottolineando – in sintesi – che non sarebbe giusto far beneficiare la moglie di quote di eccedenza quando essa non presta alcunché alla famiglia, né in cura e educazione alle figlie né in attività lucrativa alle entrate coniugali. L’argomentazione non è pertinente. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire con chiarezza che ove, una volta dedotto dal reddito globale dei coniugi il fabbisogno minimo di entrambi, rimane un’eccedenza, questa è divisa per principio a metà (DTF 114 II 28 consid. 4). La divisione in parti uguali può essere evitata solo se è reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Altri criteri – come quelli invocati dall’appellante – non hanno rilievo giuridico: per scostarsi dal riparto a metà sarebbe occorso che nella fattispecie il contributo spettante alla moglie comportasse una ridistribuzione del patrimonio già durante la causa di stato, ovvero che durante il processo la moglie fruisse di un tenore di vita superiore a quello di cui godeva durante la comunione domestica. Contrariamente alla tesi dell’appellante, incombeva a quest’ultimo rendere attendibile una simile ipotesi, non alla mo-glie provare il contrario. Al proposito il ricorso deve pertanto essere disatteso.
8. Con riferimento alla situazione dopo il __________ dicembre 1993 l’appel-lante critica il reddito computatogli dal Pretore (fr. 6500.– mensili), facendo valere che da un reddito lordo di fr. 7000.– mensili (da lui stesso dichiarato) non possono derivare più di fr. 6000.– netti. L’argomentazione è speciosa, poiché il primo giudice ha citato il reddito lordo di fr. 7000.– ammesso dall’appellante non come base di calcolo (su cui operare le deduzioni sociali), bensì a semplice titolo indicativo (decreto, pag. 5 in alto), giungendo alla conclusione che nella fattispecie si poteva ragionevolmente esigere dall’appellante un guadagno netto di fr. 6500.– mensili. Nel ricorso questi si diffonde sulle verosimili deduzioni dal red-dito lordo di un indipendente (pag. 9), ma non pretende che un guadagno di fr. 6500.– netti non sia alla sua portata, tanto più che la cifra da lui dichiarata non è sicuramente decisiva. Ciò posto, non vi sono motivi per sostituirsi all’apprezzamento del Pretore.
9. Sempre per quel che riguarda la situazione successiva al __________ dicembre 1993, l’appellante chiede lo stralcio dell’onere fiscale (fr. 50.– mensili) inserito dal Pretore nel fabbisogno della moglie. La richiesta è fondata per il lasso di tempo anteriore all’in-troduzione del tentativo di conciliazione (10 giugno 1994, non 20 giugno 1994 come indica l’appellante per evidente svista), dopo di che la moglie è divenuta un soggetto fiscale autonomo (sopra, consid. 4), sicché non vi sarebbe motivo per non riconoscerle alcun onere.
10. L’appellante censura altresì l’onere fiscale di fr. 300.– mensili riconosciutogli dal Pretore, asserendo che non vi è motivo per scostarsi dall’aggravio relativo al 1993 (fr. 1900.– mensili: sopra, consid. 5). L’argomentazione è manifestamente infondata già per la circostanza che la tassazione 1994 non può ancorarsi al reddito del 1993 poiché, divenendo indipendente, l’appellante integra le premesse per una tassazione intermedia (art. 99 lett. b vLT, art. 96 cpv. 1 DIFD). Inoltre dopo il 10 giugno 1994 egli non è più tassato – quanto meno ai fini dell’imposta cantonale e comunale – per il contributo alimentare erogato alla moglie, divenuta soggetto fiscale autonomo. Certo, anche in tali circostanze l’onere in rassegna appare eccessivamente modesto. In assenza tuttavia di qualsiasi tentativo di seria quantificazione da parte dell’appellante, tale onere non può prudentemente essere ritenuto superiore a fr. 500.– mensili (fr. 700.– prima della scissione delle partite fiscali). Ne consegue l’accoglimento dell’ap-pello fino a concorrenza di tale somma.
11. Il fabbisogno delle figlie dopo il __________dicembre 1993 deve, contrariamente a quanto ritiene l’appellante, rimanere immutato. Si è spiegato poc’anzi che le raccomandazioni edite dall’Ufficio per la gioventù del Canton __________, cui si riferisce la Camera civile di appello, valgono già per fasce di reddito attorno ai fr. 6600.– mensili (consid. 6). Non vi è dunque ragione, nel caso in esame, per non assicurare alle figlie lo stesso fabbisogno anche dopo il __________dicembre 1993.
12. Al Pretore l’appellante rimprovera di aver lasciato a suo carico, dopo il __________dicembre 1993, l’intero ammanco mensile, garantendo invece alla moglie il fabbisogno minimo. La doglianza è fondata e su questo punto il decreto impugnato risulta manifestamente insostenibile. Secondo la più recente giurisprudenza, una regolamentazione dei contributi di mantenimento per la durata del processo di divorzio che assicuri almeno al coniuge esercitante un’attività lucrativa (e debitore del contributo) il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo, lasciando un eventuale ammanco a carico dell’altro coniuge (senza reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno), non è contraria all’art. 4 Cost. (DTF 121 I 97, 121 III 301). La Camera civile di appello si è conformata a tale orientamento della giurisprudenza, rinunciando a suddividere l’eventuale ammanco. In nessun caso il Pretore avrebbe dovuto quindi, nella fattispecie, lasciare l’ammanco a carico del marito, unico coniuge che esercita un’at-tività lucrativa. L’ammanco è a carico del coniuge che non consegue alcun reddito, cioè la moglie. Per il resto si rinvia al calcolo figurante al consid. 16.
13. L’appellante critica il Pretore per non avere statuito sugli arretrati che la moglie afferma di non avere ricevuto nel 1993 e nel 1994, omettendo di accertare la somma realmente incassata dalla controparte. La censura esula palesemente dal carattere provvisorio di un procedimento cautelare e contravviene finanche al diritto federale. In primo luogo perché non compete al giudice delle misure provvisionali dirimere controversie creditizie tra i coniugi, precorrendo la liquidazione di rapporti patrimoniali inerenti al merito. In secondo luogo perché non si vede come nell’ambito di un giudizio meramente sommario, fondato sulla semplice verosimiglianza, possano essere accertati definitivamente debiti e crediti senza che la questione possa più essere sindacata dal giudice ordinario (quello della separazione o del divorzio) munito di pieno potere cognitivo (cfr. DTF 113 II 465). A giusto titolo il Pretore si è astenuto quindi dallo statuire su domande che trascendevano manifestamente i limiti del giudizio.
14. Da ultimo l’appellante definisce indebita e, comunque sia, eccessiva la provvigione ad litem di fr. 2000.– che il Pretore ha riconosciuto alla moglie. A suo avviso il lauto contributo riscosso nel 1993 dalla controparte consentirebbe a quest’ultima di affrontare agevolmente le spese della procedura cautelare senza ricorrere al patrimonio coniugale. Se non che, come si vedrà al consid. 16, dopo il __________dicembre 1993 la moglie si trova a vivere nell’indigenza. Ammesso e non concesso che durante il 1993 essa sia riusciata ad accantonare qualche riserva, tale riserva servirebbe solo a garantirle il fabbisogno minimo dopo il __________gen-naio 1994. Nulla giustifica quindi che le si neghino i mezzi finanziari per stare in lite, tanto meno se si pensa che il marito nemmeno pretende di non poter far fronte all’obbligo. Anche al riguardo il decreto del Pretore deve quindi essere confermato, ciò che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie in appello.
15. Prima di concludere con il quadro economico della famiglia, si impongono ancora alcune precisazioni sull’ammontare dei fabbisogni minimi.
a) Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi che vivono in economia domestica con terzi non è quello “per persone sole” (nel senso della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo pubblicata dalla Camera di esecuzioni e fallimenti), ma – in via analogica – quello “per persone che vivono presso parenti”. Il marito abita presso l’amica, con la quale divide le spese (act. III, pag. 6). Il suo minimo esistenziale è pertanto di fr. 845.– fino al 31 dicembre 1993 e di fr. 925.– in seguito.
b) Dalla locazione del marito va dedotta la quota già compresa nel fabbisogno delle figlie. Il Pretore ha ridotto percentualmente il canone del 40% (20% per ogni figlia: decreto, pag. 7 in alto). Dal momento che la Camera civile di appello fa capo alle citate raccomandazioni dell’Ufficio per la gioventù del Canton __________, sarebbe stato auspicabile dedurre gli importi secondo le spese di alloggio previste nella relativa tabella, meno schematiche rispetto a una riduzione percentuale. Nelle contingenze concrete la differenza non è però apprezzabile; non è il caso quindi che la Camera intervenga al riguardo.
c) Nel fabbisogno di entrambi i coniugi il Pretore ha incluso una posta di fr.150.– mensili per le spese di elettricità e telefono. La Camera civile di appello ha già avuto modo di ricordare, nella sua giurisprudenza più recente, che tali costi sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (e la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo va applicata d’ufficio). Nella fattispecie gli importi di fr. 150.– vanno quindi stralciati, ancorché reciprocamente ammessi dalle parti. Piuttosto si giustifica di considerare adeguatamente, nel caso di condizioni economiche favorevoli, che i coniugi non devono necessariamente essere tenuti a vivere con lo stretto indispensabile e che in tali circostanze è legittimo maggiorare il fabbisogno minimo di un buon 20% (cfr. DTF 115 II 425 consid. 2, 114 II 304 con richiami; v. anche DTF 121 III 49). In concreto ciò può essere ammesso per il 1993. Non invece dal 1° gennaio 1994, il reddito coniugale non bastando nemmeno a coprire le uscite.
d) Dal __________gennaio 1994 il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno del marito fr. 250.– di leasing e fr. 324.– per l’assicura-zione dell’automobile. Nelle condizioni in cui versa la famiglia, spese di tale entità non si giustificano. Se la moglie (46 anni al momento della sentenza del Pretore) deve vivere sotto il minimo esistenziale, si può pretendere almeno che il marito faccia capo ai mezzi di trasporto pubblici, se non altro finché sulla famiglia grava il mantenimento di entrambe le fi-glie. D’altro lato il reddito netto di fr. 6500.– mensili non può essere, all’atto pratico, decurtato di fr. 574.– solo perché il marito lavora a titolo indipendente. Tutto quanto si può inserire nel fabbisogno del marito è un’indennità per spese di trasporto, la quale non può eccedere fr. 300.– mensili. Certo, il marito sostiene che la moglie potrebbe intraprendere un’attività lucrativa e sopperire – quanto meno in parte – a sé stessa. Ma egli disconosce che, secondo la giurispru-denza, da una moglie casalinga è difficile esigere dopo i 45 anni un reinserimento professionale, finanche dopo il divorzio (DTF 115 II 6). In concreto la moglie deve già reperire una fonte di reddito attorno ai fr. 500.– mensili per colmare il proprio fabbisogno minimo dopo il 31 dicembre 1993. Più di tanto non si può ragionevolmente pretendere.
16. Ciò premesso, il contributo alimentare per l’appellante è il seguente:
Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993:
reddito coniugale netto: fr. 10 974.45 mensili;
fabbisogno minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 845.—
locazione fr. 750.—
cassa malati fr. 284.05
imposte fr. 1900.—
fr. 3779.05
+ 20% fr. 755.80
fr. 4534.85 mensili
fabbisogno minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 940.—
locazione fr. 600.—
cassa malati fr. 266.90
fr. 1806.90
+ 20% fr. 361.40
fr. 2168.30 mensili
fabbisogno delle figlie:
__________ fr. 1180.—
__________ fr. 1045.—
fr. 2225.— mensili
eccedenza fr. 2046.30 mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 2168.30
metà eccedenza fr. 1023.15
fr. 3191.45 mensili
arrotondabile a fr. 3200.— mensili
Periodo dal 1° gennaio al 10 giugno 1994 (istanza di conciliazione):
reddito coniugale netto: fr. 6500.— mensili;
fabbisogno minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.—
locazione fr. 750.—
cassa malati fr. 284.05
indennità di trasferta fr. 300.—
imposte fr. 700.—
fr. 2959.05 mensili
fabbisogno minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.—
locazione fr. 600.—
cassa malati fr. 266.90
fr. 1891.90 mensili
fabbisogno delle figlie:
__________ fr. 1180.—
__________ fr. 1045.—
fr. 2225.— mensili
ammanco fr. 575.95 mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 1891.90
./. ammanco fr. 575.95
fr. 1315.95 mensili
arrotondabile a fr. 1315.— mensili
Periodo dall’11 giugno 1994 in poi:
reddito coniugale netto: fr. 6500.— mensili
fabbisogno minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.—
locazione fr. 750.—
cassa malati fr. 284.05
indennità di trasferta fr. 300.—
imposte fr. 500.—
fr. 2759.05 mensili
fabbisogno minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.—
locazione fr. 600.—
cassa malati fr. 266.90
imposte fr. 50.—
fr. 1941.90 mensili
fabbisogno delle figlie:
__________ fr. 1180.—
__________ fr. 1045.—
fr. 2225.— mensili
ammanco fr. 425.95 mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 1941.90
./. ammanco fr. 425.95
fr. 1515.95 mensili
arrotondabile a fr. 1515.— mensili
II. Sull’appello adesivo
17. L’appellante adesiva sostiene che il Pretore avrebbe dovuto imputare al marito, anche dopo il __________dicembre 1993, il medesimo reddito conseguito in precedenza. Adduce che il marito è stato licenziato in tronco dalla ditta __________ per amministrazione infedele, tant’è ch’egli nemmeno ha contestato il provvedimento. Allontanato per sua colpa, egli solo deve rispondere delle conseguenze, non il coniuge o altri membri della famiglia.
Secondo giurisprudenza il guadagno imputabile a un coniuge non è necessariamente quello conseguito: se un coniuge diminuisce volontariamente il proprio reddito, ma potrebbe realizzare di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente esigibile da lui, la determinazione dei contributi per il mantenimento può fondarsi su tale reddito ipotetico (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami di dottrina e giurisprudenza). Nel caso specifico già appare dubbio che il marito abbia volontariamente diminuito il proprio guadagno: in realtà egli è stato licenziato e nulla induce a credere che abbia provocato in qualche modo tale licenziamento per sottrarsi ai propri obblighi familiari (art. 163 CC). Sembra anzi che con la ditta __________ la que-stione non sia chiusa, il marito respingendo gli addebiti circa presunte irregolarità amministrative a lui mossi dal datore di lavoro e che negoziati per definire la vertenza siano in corso (act. III, pag. 4). D’altro lato neppure risulta – né l’appellante adesiva pretende – che lavorando come contabile alle dipendenze di terzi il marito riuscirebbe a guadagnare più di fr. 6500.– netti mensili. Il buon stipendio presso la ditta __________ era dovuto anche a un decennio di servizio e nella congiuntura odierna la possibilità di ritrovare un impiego come contabile con un simile salario non può essere presunta. Ne segue che l’ap-pello adesivo, infondato, dev’essere respinto.
18. Con il ricorso adesivo l’appellante chiede inoltre che a titolo di contributi arretrati per il 1993 il marito sia tenuto a corrisponderle fr. 31 787.60. La domanda, sprovvista della benché minima motivazione, è irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Si aggiun-ga che, comunque sia, essa sarebbe destinata all’insuccesso per le ragioni già esposte dianzi (consid. 13).
III. Sulle spese e le ripetibili
19. Spese e ripetibili dell’appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Davanti al Pretore l’appel-lante principale aveva chiesto che il contributo a favore della moglie fosse stabilito in fr. 1000.– mensili e che la provvigione ad litem fosse respinta. Con l’attuale giudizio egli vede le sue conclusioni accolte in parte. Si può tuttavia prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica degli oneri: come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, in caso di reciproco insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni al coniuge divorziato, si può rinunciare a un riparto rigorosamente numerico degli oneri processuali e suddividere le spese a metà (sentenza inedita del 21 aprile 1988 nella causa R., consid. 5). Appare giustificato applicare tale principio per analogia anche nel caso in esame. Ciò posto, gli oneri di prima sede possono rimanere invariati.
20. L’appellante adesiva perde su tutta la linea, ma il ricorso – al di là del suo valore numerico – verteva in pratica su un unico pun-to, relativamente poco complesso. Si giustifica quindi di riscuo-tere una tassa di giustizia ridotta; quanto alle ripetibili, esse devono essere limitate alle osservazioni che concernono l’appello adesivo, escluse quelle che costituiscono di fatto una replica alle osservazioni della controparte sull’appello principale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo III del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
– dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993: fr. 3200.– mensili;
– dal 1° gennaio al 10 giugno 1994: fr. 1315.– mensili;
– dall’11 giugno 1994 in poi: fr. 1515.– mensili.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo è respinto.
4. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili ridotte.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria dell’appellante adesiva è dichiarata senza oggetto.
6. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria