Incarto n.
11.95.00063

Lugano

6 novembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nelle cause n. ______ ord. e 18 spec. (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promosse con istanza del 25 ottobre 1991 rispettivamente con petizione del 30 giugno 1992  da

 

 

__________, nata __________, __________o

(patrocinata dall’avv. __________, __________) 

 

 

contro

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________), 

 

 

e ora sul decreto cautelare del 1° aprile 1994 con cui il Pretore ha statuito sull’assetto provvisionale dei coniugi;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 15 aprile 1994 presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 1° aprile 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                   2.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata il 15 aprile 1994 dall’appellante;

 

                                   3.   Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 25 aprile 1994 di __________ contro il medesimo decreto cautelare;

 

                                   4.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata il 5 maggio 1994 dall’appellante adesiva;

 

                                   5.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   __________ (1950) e __________ (1953), si sono sposati a __________ il __________ luglio 1972. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1974), __________ (8 settembre 1979) e __________ (20 novembre 1981). Il marito, dapprima indipendente, dal 1° maggio 1992 lavora per la __________ di __________ quale capomontatore, mentre la moglie è titolare di un salone di parrucchiera a __________.

 

                                  B.   Il 3 settembre 1991 __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza successo il 2 dicembre successivo. Nel frattempo, il 25 ottobre 1991, la moglie ha presentato un’istanza per l’adozione di misure provvisionali tendente tra l’altro, a ottenere un contributo alimentare di fr. 7’178.– mensili per sé e i figli e una provvigione ad litem di fr. 10’000.–. All’udienza del 2 dicembre 1991, indetta per la discussione, l’istante ha ridotto a fr. 6’725.35 la richiesta di contributo alimentare, alla quale si è opposto il marito, il quale ha offerto un contributo di fr. 1’900.– per i figli. Le parti hanno inoltre postulato un ulteriore scambio di allegati scritti, richiesta accolta dal Pretore. Con decreto supercautelare di medesima data il Pretore ha fissato in fr. 4’000.– mensili (fr. 1’670.– per moglie e figlie e fr. 2’330.– per il pagamento degli oneri ipotecari gravanti la dimora coniugale) il contributo alimentare. Nei successivi allegati scritti, l’ultimo presentato il 12 maggio 1992, le parti hanno mantenuto le proprie domande.

 

                                  C.   Il 24 gennaio 1992 __________ ha presentato una nuova istanza  con la quale ha postulato la condanna del marito al pagamento delle rate scadute e di quelle future relative a un mutuo contratto presso il __________ di __________. All’udienza dell’ 11 febbraio 1992 la moglie ha presentato un’ulteriore istanza tendente alla condanna del marito al pagamento degli interessi ipotecari semestrali dovuti alla Banca __________ di __________ per un importo di fr. 13’820.20. Il marito si è opposto a entrambe le istanze. Con decreto supercautelare del 5 febbraio 1992 il Pretore ha ordinato a __________ di versare fr. 13’820.20 alla __________ di __________. Il 17 marzo 1993 il marito ha postulato la revoca del decreto supercautelare del 5 marzo 1992.

 

                                         Il 30 giugno 1992 __________ ha introdotto la petizione di divorzio (inc. __________ord.). L’istruttoria del procedimento di merito non è ancora iniziata.

 

                                  D.   Il 7 luglio 1992 la moglie ha chiesto che al datore di lavoro del marito fosse ordinata una trattenuta di stipendio per il noto ammontare di fr. 4’000.– mensili. Il Pretore ha accolto la richiesta senza contraddittorio il 9 luglio successivo. Il marito ha postulato il 15 luglio 1992 la revoca del provvedimento e all’udienza del 21 luglio 1992, indetta per discutere la revoca, ha mantenuto la propria conclusione. Lo stesso 21 luglio 1992 il Pretore, sempre in via supercautelare, ha “modificato” il decreto del 2 dicembre 1991 sul contributo a carico del marito, riducendolo a fr. 3’500.– mensili. Statuendo il 24 luglio 1992 sulla trattenuta salariale, il Pretore ha confermato il provvedimento per l’ammontare di fr. 3’500.– mensili. Con sentenza del 1° luglio 1993 la prima Camera Civile del Tribunale di appello, ha dichiarato nullo per carenza di motivazione il decreto del 24 luglio 1992 (inc. __________/__________).

 

                                  E.   Nel frattempo, il 14 luglio successivo, il marito ha postulato la soppressione del contributo per la moglie e la riduzione a fr. 1’400.– del contributo per i figli.

 

                                         All’udienza del 16 dicembre 1992, nuovamente indetta per la discussione dell’istanza introdotta dalla moglie il 25 ottobre 1991, quest’ultima ha confermato le proprie richieste, alle quali si è opposto il marito, il quale ha nondimeno offerto un contributo di fr. 2’300.–, di cui fr. 1’440.– per i figli e fr. 860.– per la moglie. Il Pretore, statuendo nuovamente in via supercautelare, ha fissato in fr. 2’800.– il contributo a favore della moglie e dei figli.

 

                                         Il 16 luglio 1993 __________ ha chiesto la riduzione a fr. 937.50 del contributo dovuto alla moglie e ai figli. All’udienza del 15 settembre 1993, indetta per la discussione dell’istanza del 16 luglio 1993, il marito ha confermato la propria richiesta di riduzione, alla quale si è opposta la moglie.

 

                                         Il 17 agosto 1993 la moglie ha nuovamente postulato la trattenuta di stipendio per l’ammontare di fr. 3’500.–, richiesta accolta il 23 agosto 1993 dal segretario assessore. Il 1° settembre successivo il marito ne ha chiesto la revoca.

 

                                  F.   Esperita l’istruttoria, all’udienza del 20 ottobre 1993 le parti hanno rinunciato alla discussione finale, facendosi autorizzare dal giudice a presentare un memoriale conclusivo. Nel proprio esposto del 3 dicembre 1993 il marito ha offerto un contributo di fr. 450.– per il figlio __________ e di fr. 525.– per la figlia __________, negando un qualsiasi contributo a favore della moglie. Egli ha mantenuto inoltre la sua opposizione alle istanze presentate dalla moglie il 24 gennaio e l’1 febbraio 1992. Nel suo memoriale del 21 febbraio 1994 la moglie ha chiesto un contributo per sé e per i figli di fr. 3’500.– e il riconoscimento di una provvigione ad litem di fr. 15’000.–.

 

                                  G.   Statuendo il 1° aprile 1994 sulle istanze del 25 ottobre 1991, del 24 gennaio 1992, dell’11 febbraio 1992 e del 16 luglio 1992, il Pretore ha imposto a __________ un contributo mensile di fr. 3’557.65 (fr. 1’642.65 per la moglie, fr. 775.– per __________ e fr. 570.– ciascuno per __________ e __________) dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992, di fr. 3’295.20 (fr. 1’905.20 per la moglie e fr. 695.– ciascuno per __________ e __________) dal 1° maggio 1992 al 31 dicembre 1992, di fr. 2’744.50 (fr. 1’354.50.– per la moglie e fr. 695.– ciascuno per __________ e __________) per il 1993 e di fr. 1’944.70 (fr. 554.70 per la moglie e fr. 695.– ciascuno per __________ e __________) per il 1994, respingendo tutte le altre domande. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  H.   Contro il decreto appena citato __________ è insorto con un appello del 15 aprile 1994 inteso a ottenere che il contributo alimentare sia fissato in fr. 1’666.15 (fr. 666.15 per la moglie, fr. 300.– per __________ e fr. 350.– ciascuno per __________ e __________a) dal 1° novembre 1991 al 31 dicembre 1992, in fr. 1’000.– (fr. 300.– per __________ e fr. 350.– ciascuno per __________ e __________) dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992, in fr. 2’300.– (fr. 910.– per la moglie e fr. 695.– ciascuno per __________ e __________) dal 1° maggio 1992 al 30 giugno 1993 e in fr. 1’390.– ( fr. 695.– ciascuno per __________ e __________) dal 1° luglio 1993. Egli ha postulato inoltre il riconoscimento dell’importo di fr. 6’000.– per ripetibili di prima sede. L’appellante ha chiesto infine di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con istanza di interpretazione presentata alla Pretura __________ ha chiesto poi la delucidazione del dispositivo n. 3, relativo alla reiezione di tutte le altre domande.

 

                                         L’appello introdotto da __________ il 25 aprile 1994 contro il medesimo decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 29 aprile successivo.

 

                                    I.   Nelle sue osservazioni del 25 aprile 1994 __________ postula il rigetto del gravame e con appello adesivo insta perché il contributo mensile a suo favore sia aumentato a fr. 2’000.– indicizzati  e quello dei figli a fr. 775.– per __________ fino alla maggiore età, e a fr. 650.– indicizzati per __________ e __________a. Essa chiede inoltre che il marito sia tenuto a versare alla __________ fr. 2’330.– a copertura degli oneri ipotecari e a corrisponderle una provvigione ad litem di fr. 10’000.–.  __________ si è pronunciato il 19 maggio 1994 per la reiezione dell’appello adesivo.

 

                                  L.   Con decreto del 6 ottobre 1995 il Pretore ha respinto la domanda d’interpretazione formulata dall’appellante principale.

 

Considerando

 

in diritto:

 

I. Sull’appello principale

 

                                   1.   Le misure provvisionali di cui all’art. 145 cpv. 2 CC sono emanate con la procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). In questa procedura non è data facoltà di replica e duplica scritta. Essa prevede un contraddittorio, intendendosi con ciò la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. __________ 280 consid. 1 con riferimenti). A tale udienza le parti possono essere autorizzate a produrre un riassunto scritto delle loro allegazioni, da annettere al verbale (art. 119bis cpv. 2 CPC). Né le parti né il giudice possono adottare tuttavia un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). Se le parti rinunciano alla discussione finale, non può essere autorizzata nemmeno la presentazione di riassunti scritti, giacché non vi è alcun verbale di udienza. La replica 24 dicembre 1991, la duplica 12 maggio 1992, nonché i memoriali presentati dalle parti il 3 dicembre 1993 e il 21 febbraio 1994 sono quindi irriti. Dato ch’essi sono stati inoltrati con l’assenso del Pretore, si può rinunciare per questa volta a sanzionare l’irregolarità di procedura. Le parti sono avvertite tuttavia che non potranno più contare su analoga provvidenza.

 

                                         Il modo di procedere irrito seguito dal primo giudice e dalle parti, infatti, stravolge il concetto di procedura sommaria, che per sua essenza è orale e immediata e dovrebbe concludersi in breve tempo. L’introduzione di un doppio scambio di allegati scritti, con assegnazione di un termine per la loro presentazione, ha comportato in concreto un notevole rallentamento della procedura e un accavallarsi di istanze, di decisioni supercautelari e cautelari, di richieste di modifica, del tutto sproporzionato all’oggettiva complessità della vertenza. Oltre a ciò, i documenti prodotti dalla moglie con il memoriale conclusivo devono essere stralciati dal fascicolo processuale, poiché inammissibili. Per l’art. 365 cpv. 2 CPC, applicabile per il rinvio dell’art.379 cpv. 5 CPC, il Pretore può consentire a un’ulteriore produzione dei documenti solo se la loro concludenza dovesse risultare da successivi atti della lite. Ciò che non è il caso nella fattispecie, i documenti  riferendosi a nuovi fatti intervenuti dopo la chiusura dell’istruttoria cautelare. Nella misura in cui questi fatti possono avere un’incidenza sull’ammontare del contributo alimentare, essi potranno, se mai, essere fatti valere nell’ambito di una domanda di modifica dello stesso.

 

                                   2.   L’appellante ritiene che il decreto impugnato debba essere dichiarato nullo, essendo il Pretore incorso in un errore essenziale di procedura decidendo una lite di cui ha avuto una conoscenza parziale. Egli rileva dipoi che l’alternanza tra il Pretore e  il Segretario assessore nella conduzione delle udienze ha comportato l’evasione parziale delle domande processuali, una valutazione erronea delle entrate e della fissazione dei periodo determinanti per il calcolo del contributo e il mancato richiamo di documenti richiesti. L’appellante ravvisa infine una violazione dell’art. 11 cpv.1 della Legge organica giudiziaria, sostenendo che solo il giudice che ha assistito alla discussione finale della causa può deliberare sulla stessa. L’argomentazione non può essere condivisa.

 

                                         Per l’art. 11 cpv. 1 LOG in caso di impedimento legale o di assenza il Pretore è sostituito dal Segretario assessore. Dal 16 marzo 1993 il Segretario assessore sostituisce inoltre il Pretore su richiesta e sotto la responsabilità di quest’ultimo quando lo esige il funzionamento della Pretura (art. 11 cpv. 2 LOG). Dal fascicolo processuale risulta che le udienze di contraddittorio relative alle istanze qui in esame tenutesi prima del 26 aprile 1993 sono state tutte condotte dal Pretore (udienze del 2 dicembre 1991 e del 16 dicembre 1992 relative all’istanza 25 ottobre 1991 e udienza del 11 febbraio 1992 per la discussione delle istanze 24 gennaio 1992 e 11 febbraio 1992). Solamente l’udienza del 15 settembre 1993 relativa all’istanza del 16 luglio 1993 è stata condotta dal Segretario assessore, il quale ha inoltre presieduto l’ultima udienza del 20 ottobre 1993. In questo senso non risulta alcuna violazione di carattere procedurale, il Segretario assessore essendo intervenuto unicamente dopo la citata riforma legislativa.

 

                                         È vero che in una procedura orale, come è appunto quella cautelare, la persona che statuisce deve essere quella che è stata presente all’udienza di discussione, pena la nullità della decisione (Rep. __________312; __________380; RDAT __________II pag. 35 consid. 4a). Ora considerato che, come visto in precedenza (consid. 1) per discussione deve intendersi la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove e che nel caso concreto le parti, all’udienza del 20 ottobre 1993, hanno rinunciato alla discussione finale, l’appellante non può dolersi del fatto che il decreto in questione sia stato emanato dal Pretore, titolare della competenza giurisdizionale autonoma.

 

                                   3.   Neppure può essere accolta l’eccezione di nullità del decreto avanzata dall’appellante a motivo che il Pretore non ha assunto agli atti la contabilità della moglie e gli estratti bancari di conti bancari intestati alla stessa, benché queste prove fossero state richieste. È ben vero che nella fattispecie il Pretore non ha assunto tali prove, ma simile modo di agire non è criticabile, se solo si tiene conto del fatto che all’udienza del 20 ottobre 1993 le parti hanno ritenuto conclusa l’istruttoria cautelare e si sono viste assegnare un termine per presentare le rispettive conclusioni. Il patrocinatore dell’appellante ha sottoscritto il verbale senza nulla eccepire in merito all’istruttoria e nel memoriale scritto non ha formulato critiche in proposito, motivo per cui a ragione il giudice poteva ragionevolmente presumere che egli non avesse più interesse all’assunzione di queste prove. Che la procedura sia retta dal principio inquisitorio non è del tutto esatto: la determinazione del contributo alimentare per la moglie, a differenza del diritto di filiazione ove vige la massima ufficiale, è retta dalla massima dispositiva e dal principio attitatorio (Rep. __________ 129 con riferimenti) sicché incombe alla parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. Nel caso concreto la richiesta di edizione di documenti da parte del marito era mirata a provare il reddito della moglie e di conseguenza il contributo alimentare a suo favore (risposta 2 dicembre 1991 pag. 3 e 4). Il Pretore ha invitato il 16 dicembre 1992 la moglie a produrre tale documentazione senza ottenere riscontro. In queste circostanze spettava al marito stesso farsi parte diligente e censurare la mancanza di tale documentazione dal fascicolo processuale. Non avendolo fatto e avendo, per di più, sottoscritto il verbale del 20 ottobre 1993, egli ha dimostrato di rinunciare, per atti concludenti, all’assunzione di tali prove, di modo che, pur mancando agli atti una decisione del primo giudice, non si ravvisano motivi di nullità.

 

                                         Del resto l’appellante, avendo rinunciato al dibattimento finale, non può in questa sede dolersi del fatto che la controparte nel memoriale scritto abbia invocato fatti nuovi. Le sue contestazioni sono pertanto tardive.

                                     

                                   4.   L’appellante censura anzitutto la determinazione del proprio reddito mensile, accertato dal primo giudice in fr. 5’762.30 per il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 dicembre 1992, in fr. 5’411.50 nel 1993 e in fr. 4’081.70 a partire dal 1° gennaio 1994. Egli fa valere di aver percepito in realtà fr. 5’523.55 per il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 dicembre 1991, di non aver guadagnato alcunché dal 1° gennaio al 30 aprile 1992, e di aver ricevuto fr. 4’756.90 per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 giugno 1993 e fr. 4’081.70 a partire da quest’ultima data.

 

                                         Contrariamente all’assunto dell’appellante (appello pag. 8), per calcolare il reddito del marito, il Pretore ha proceduto a suddividere per le varie mensilità i totali annuali figuranti nei conteggi di stipendio rilasciati della __________ (fascicolo richiami inc. 18 spec.). In queste condizioni non risulta alcuna violazione dell’obbligo sancito dall’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, il decreto impugnato essendo sufficientemente motivato (decreto pag. 4, 3° capoverso).

 

                                  a)   L’appellante critica l’accertamento operato dal Pretore, che ha fissato in fr. 5’762.30 il suo reddito per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1991. Dal fascicolo processuale risulta che l’appellante è stato titolare di una ditta individuale sino al 30 aprile 1992. In caso di reddito da attività indipendente non fa stato il guadagno conseguito al momento del giudizio, bensì quello medio ricavato sull’arco di più anni (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 149 ad art. 145 CC). In concreto gli unici dati disponibili sono quelli del 1987/88 (doc. A inc. 18 spec.) e quelli del 1991 (doc. 9 pag. 2) da cui risulta che al 31 dicembre 1991 l’utile aziendale ammontava a fr. 66’285.85. Certo, nel corso del suo interrogatorio formale il marito ha dichiarato di percepire fr. 100’000.– netti annuali (cfr. verbale 13 ottobre 1993 risposta n. 2, pag. 2: act: XIV), ma la notoria persistente crisi legata al ristagno economico del settore edile rende attendibile una diminuzione del reddito aziendale rispetto al 1988. Può per contro destare qualche perplessità la mancanza di una corretta contabilità, con conseguente ricostruzione a posteriori a opera del fiduciario __________ __________, ma agli atti non figura alcun elemento che possa corroborare la tesi della moglie secondo la quale il marito avrebbe inteso “costruire una propria situazione finanziaria tale da indurre il Giudice a assegnare un contributo alimentare sempre più modesto” (osservazioni pag. 3). Ne discende che in difetto di indicazioni più precise il reddito del marito al momento dell’introduzione della causa può essere fissato in fr. 5’523.–.

 

                                  b)   Non può per contro essere seguita la tesi dell’appellante secondo la quale per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1992, non avendo percepito alcunché, non gli si deve calcolare un reddito.  È appena il caso di ricordare che decisivo per la fissazione dei contributi alimentari di mantenimento non è il reddito effettivo, bensì quello che un coniuge ha la ragionevole possibilità di conseguire (DTF 117 II 17 consid. 1b). È possibile che durante questi quattro mesi egli non abbia percepito alcunché, ma semplici oscillazioni di reddito dovute a contingenze transitorie non sono decisive ai fini del un giudizio (per di più sommario) sul contributo alimentare. Ciò posto, il reddito del marito per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992 deve rimanere fissato in fr. 5’523.–.

 

                                  c)   Il marito afferma inoltre che il suo reddito dal 1° maggio 1992 al 30 giugno 1993 ammonta a fr. 4’756.90. Che a partire dal 1° maggio 1992 egli sia stato assunto dalla __________ quale capomontatore è fuori dubbio. Dai certificati di salario richiamati dalla ditta in questione risulta che nel 1992  l’appellante ha percepito un salario mensile di fr. 4’757.– (salario netto, comprensivo degli assegni familiari, meno rimborsi vari più altre deduzioni), corrispondente a quanto percepito nei mesi di maggio e giugno 1992 (doc. 18 inc. 18 spec.). In merito alle spese di trasferta va rilevato che le indennità versate dal datore di lavoro al dipendente per il rimborso delle spese professionali non possono essere considerate come reddito ai fini del contributo alimentare se, e nella misura in cui, coprono spese affrontate nell’interesse del datore di lavoro stesso (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, n. 72 ad art. 163 CC). Il computo di un reddito fittizio può entrare in linea di conto solo se l’indennità per il rimborso spese è senza alcun rapporto con spese effettive professionali. Nel caso concreto risulta che l’appellante, quando deve recarsi a Zurigo, riceve dalla datrice di lavoro indennità per il vitto e l’alloggio (teste __________ __________, verbale 2 marzo 1993 pag. 3, inc. __________ act. __________), pari a fr. 415.– mensili nel 1992 e a fr. 437.– mensili nel 1993 (doc. I richiamato). Le spese professionali addotte dal dipendente giustificano, da un sommario esame, un’indennità di simile entità. Esse non devono quindi essere aggiunte al reddito mensile, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice. Contrariamente all’assunto dell’appellante (appello pag. 8 punto 8.4; doc. 13 inc. __________), il suo reddito nel 1993 e nel 1994 non è diminuito. Dai conteggi di stipendio prodotti dalla datrice di lavoro, risulta che il salario lordo è passato bensì da fr. 5’000.– nel 1992 a fr. 5’213.– nel 1993 e a fr. 5’250.– nel 1994, circostanza che è stata pure confermata da __________ __________ (verbale 2 marzo 1993 pag. 3 in alto). Quest’ultimo ha pure dichiarato che lo stipendio dell’appellante è stato ridotto del 20% dal mese di luglio 1993 (cfr. verbali 20 ottobre 1993, pag. 2), ma tale affermazione, smentita dai conteggi di stipendio, non è comunque decisiva, poiché diminuzioni di reddito dovute a contingenze transitorie non possono essere considerate ai fini di un giudizio come quello in esame. In tali condizioni il reddito mensile netto del marito può essere fissato in fr. 4’871.– nel 1993 e in fr. 4’913.– nel 1994 (cfr. conteggio salario nel fascicolo richiami, inc. 18 spec.).

 

                                   5.   L’appellante chiede che il contributo a favore dei figli sia ridotto a fr. 300.– per __________ e a fr. 350.– ciascuno per __________ e __________ per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992, e, a partire da questa data a fr. 695.– (assegni familiari compresi) unicamente per __________ e __________.

 

                                         Il Pretore, sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, ha fissato i contributi dei figli in fr. 775.– per __________ e in fr. 570.– per __________ e __________ dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992 e in fr. 695.– (comprensivi degli assegni familiari) dal 1° maggio 1992 per __________ e __________. L’appellante non spende una parola per motivare la prospettata riduzione del contributo a favore dei figli, ciò che rende il gravame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Il principio inquisitorio imposto dal diritto federale in materia di filiazione è destinato infatti, e in primo luogo, a tutelare gli interessi del minorenne, non del genitore. Trattandosi di fissare i contributi di mantenimento - mera questione patrimoniale - l’intervento del giudice a tutela del genitore è limitato ai casi in cui l’offerta del genitore al figlio è manifestamente eccessiva o sproporzionata (DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). Se non ricorrono tali estremi il giudice non è abilitato a ridurre un contributo alimentare di mantenimento. In concreto la somma destinata al figlio, calcolata dal Pretore in applicazione delle note raccomandazioni e corrispondente al fabbisogno medio in denaro per ragazzi dell’età dei fratelli __________, non appare affatto eccessiva o sproporzionata. In assenza di una valida - ovvero motivata - censura dell’obbligato, questa Camera non può quindi ridurre l’importo fissato dal primo giudice. In proposito l’appello sfugge a un esame di merito. Si aggiunga del resto che se la riduzione è chiesta a motivo della mancata riscossione di un reddito da parte del padre la censura sarebbe comunque infondata. Come si è visto in precedenza, decisivo per la fissazione dei contributi alimentari di mantenimento non è il reddito effettivo, bensì quello che un coniuge ha la ragionevole possibilità di conseguire (DTF 117 II 17 consid, 1b). Nel caso in esame non risulta che il padre fosse nell’impossibilità oggettiva di percepire un reddito, ragione per cui non si giustifica di ridurre il contributo solamente per una temporanea diminuzione guadagno.

 

                                   6.   L’appellante chiede dipoi che il contributo alimentare a favore della moglie sia fissato in fr. 666.15 per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1991 e in fr. 910.– per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 giugno 1993, ritenuto che per gli altri periodi egli dev’essere esonerato da qualsiasi obbligo contributivo.

 

                                  a)   In merito ai contributi dovuti tra coniugi, giova preliminarmente rilevare che la metodica di calcolo è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 304; SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio l’abbonamento TV via cavo) non rientrano nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re S./S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF). Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi d’assicurazione relativi alla copertura di rischi d’interesse per l’intera comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità giudiziaria, in procedura sommaria, procedere al suo calcolo. L’eccedenza che ne dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi, in linea di principio, in ragione di metà ciascuno (DTF 119 II 319; 114 II 31 consid. 7; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit.. n. 26 ad art. 176 CC).

 

                                  b)   I rispettivi  fabbisogni devono essere corretti d’ufficio stralciando tutto quanto non rientra nella definizione di fabbisogno dianzi citata, ossia la posta relativa all’acqua, luce e telefono stimata in fr. 280.– per la moglie e in fr. 150.– per il marito.

 

                                  c)   Quanto al suo fabbisogno, l’appellante ritiene che lo stesso debba essere fissato in fr. 3’180.–, rispettivamente fr. 3’265.– a partire dal 1° gennaio 1994, il Pretore non avendo considerato l’onere di fr. 500.– per il leasing di un’autovettura. L’argomentazione è priva di consistenza. A prescindere dalla circostanza che non risulta la necessità da parte dell’appellante di far uso di un’autovettura per scopi professionali, visto che le trasferte a Zurigo sono effettuate con un veicolo messo a disposizione dalla datrice di lavoro (teste __________ __________, verbale 2 marzo 1993 pag. 3 in fondo), agli atti non figura nulla che permetta di riconoscere tale pretesa. La sentenza di questa Camera citata dall’appellante si riferiva all’uso per motivi professionali dell’autovettura, ciò che non risulta essere il caso nella fattispecie.Va infine rilevato che nel computo degli oneri fiscali devono essere considerate le imposte correnti e non le imposte arretrate, che sono considerate alla stregua degli altri debiti (Rep. __________ __________). E siccome il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti coniugali, tali debiti possono essere inclusi nel fabbisogno (mensile) solo in quanto i membri della famiglia si vedano assicurato il rispettivo fabbisogno (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 162 ad art. 145). Tenuto conto che in concreto il fabbisogno minimo della famiglia non è garantito, tali arretrati non possono essere inseriti nel fabbisogno del marito.

 

                                  d)   Nella misura in cui è chiesta la riduzione del fabbisogno della moglie per tenere conto della partecipazione del figlio Pierre alle spese dell’economia domestica (appello pag. 13 punto d), la censura è provvista di buon diritto. I genitori possono esigere dal figlio (minorenne) che ritrae un provento dal proprio lavoro e che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Identico principio vale per il figlio maggiorenne (I CCA sentenza del 20 dicembre 1994 in re F./F.; sentenza del 29 dicembre 1989 in re P./P.; Bräm/Hasenböhler, op. cit. n. 188 A. III ad art. 163). Nella fattispecie risulta che __________ dal mese di maggio 1992 è alle dipendenze della __________ di __________a, ove consegue un reddito lordo di fr. 2’200.– (doc. 19 inc. 18 spec.) aumentato a fr. 2’900.– nel 1993 (deposizione __________ __________ del 2 marzo 1993).  L’entità del contributo esigibile dal figlio dipende dalle circostanze concrete e potrà essere considerato solo parzialmente nelle entrate del genitore convivente - in particolare quale partecipazione alla pigione e alle spese accessorie - la differenza essendo da ritenere come controprestazione per cure in natura, segnatamente per il vitto ( I CCA sentenza del 13 marzo 1990 in re B./B., citata in Rep. 1991 362 n. 74). Nella fattispecie si giustifica pertanto di dedurre la posta relativa all’alloggio di ulteriori fr. 190.– (pari alla quota per locazione prevista dalle note raccomandazioni zurighesi per i figli da 16 a 20 anni).

 

                                         In mancanza dell’indicazione dei motivi per cui il fabbisogno della moglie dev’essere ulteriormente ridotto, il gravame è irricevibile (art. 309 cpv.2 lett. f e cpv. 5 CPC), il semplice rinvio alle conclusioni non essendo sufficiente. Il fabbisogno della moglie, come visto in precedenza (consid. 6b), deve essere in ogni caso corretto d’ufficio.

 

                                  e)   In conclusione il fabbisogno mensile del marito è valutato in fr. 2’560.– (minimo del diritto esecutivo fr. 940.–, locazione fr. 1’200.–, cassa malati fr. 200.–, assicurazioni fr. 100.–, onere fiscale fr. 120.–), aumentato a fr. 2’755.– dal 1° gennaio 1994 (per tener conto dell’aumento del minimo vitale e dell’onere fiscale).

 

                                         Quello della moglie, con lo stralcio relativo alla posta acqua, luce e telefono, è fissato in fr. 3’078.– per il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 dicembre 1992, in fr. 2’327.– per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 e in fr. 2’252.– a partire dal 1° gennaio 1994.

 

                                   7.   L’appellante si duole del fatto che la moglie non sfrutti appieno le sue possibilità lucrative e rimprovera al Pretore di averle imputato un reddito mensile di fr. 1’400.–, pari a quello conseguito negli anni 1987/88. Egli assevera che essa è in grado di percepire mensilmente almeno fr. 2’800.–.

 

                                  a)   La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare - in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettono - il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). D’altro lato quel tenore di vita costituisce anche il limite superiore per il cui mantenimento un coniuge può chiedere contributi all’altro (DTF 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3), la moglie non avendo più una pretesa legale a essere di principio esentata dall’obbligo di assolvere un’attività lavorativa prestando il suo contributo con il governo della casa. In caso di separazione o di divorzio, il coniuge che non aveva sino ad allora esercitato un’attività lucrativa o che l’aveva esercitata solo in misura limitata, può infatti essere tenuto, a seconda delle circostanze (in particolare dell’età, della formazione professionale, dello stato di salute, del ruolo svolto in precedenza nell’ambito familiare e della durata del matrimonio) a riprendere o a estendere la propria attività lavorativa. Un tale obbligo può segnatamente intervenire nel caso in cui il reddito del coniuge che già svolge un’attività lucrativa non è sufficiente a coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche distinte (DTF 114 II 302 consid. 3a).

 

                                  b)   In concreto la moglie è proprietaria di un salone di parrucchiera a __________ che occupa almeno due operaie e un’apprendista (testi __________ __________ e __________ __________). Dal fascicolo processuale è unicamente risultato che essa nel 1987/88 ha dichiarato un reddito annuo di fr. 17’000.– (fr. 1’416.– mensili). Dopo la separazione di fatto l’attuale reddito del marito non consente più di coprire il fabbisogno delle due nuove economie domestiche, ragione per cui la moglie è tenuta a aumentare la sua attività lavorativa. Certo la moglie ha addotto problemi di salute, al punto da risultare integralmente inabile al lavoro dal mese di settembre 1993 (doc. F e G inc. n. __________). Se non che, come visto in precedenza (consid. 1), questi documenti, prodotti con il memoriale del 21 febbraio 1994 sono inammissibili e pertanto non possono essere presi in considerazione. In ogni modo, quand’anche si volesse prescindere da questa circostanza, l’argomentazione non avrebbe miglior esito. Tenuto conto dei vari periodi di contribuzione, essa doveva estendere maggiormente la sua attività nel periodo dal 1° novembre 1991 al 31 dicembre 1992 (fr. 2’030.–, rispettivamente fr. 2’272.–), ossia prima dell’eventuale inabilità lavorativa. A partire da quest’ultima data il reddito sufficiente per coprire l’ammanco risulta essere di fr. 1’406.– nel 1993 e di fr. 1’484.– nel 1994, importi leggermente superiori a quelli ammessi dal primo giudice e non espressamente contestati dall’interessata. Ne discende che, pur con le cautele del caso, essa deve in ogni caso rivedere la struttura della sua attività in maniera da poter contribuire a colmare l’ammanco mensile per gli anni 1991 e 1992. Non è infatti pensabile che, in qualità di titolare del salone, possa permettersi di guadagnare meno di un’operaia diplomata che  percepisce al primo anno fr. 2’209.– mensili netti (teste __________).

 

                                   8.   Esaurite le risorse finanziarie dei coniugi (ridotto cioè il marito debitore dei contributi a vivere sostanzialmente con il fabbisogno minimo), rimane da determinare la spettanza della moglie. Il calcolo è il seguente:

 

                                         Periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992:

                                         - reddito del marito: fr. 5’523.–

                                         - reddito della moglie: fr. 2’030.–

                                         - fabbisogno minimo del marito: fr. 2’560.–

                                         - fabbisogno minimo della moglie: fr. 3’078.–

                                         - fabbisogno complessivo in denaro dei figli: fr. 1’915.–

                                         Spettanza della moglie: 3’078.– ./. 2’030.– = fr. 1’048.–

 

                                         Periodo dal 1° maggio 1992 al 31 dicembre 1992:

                                         - reddito del marito: fr. 4’756.–

                                         - reddito della moglie: fr. 2’272.–

                                         - fabbisogno minimo del marito: fr. 2’560.–

                                         - fabbisogno minimo della moglie: fr. 3’078.–

                                         - fabbisogno complessivo in denaro dei figli: fr. 1’390.–

                                         Spettanza della moglie: 3’078.– ./. 2’272.– = fr. 806.–. Tenuto conto dell’offerta del marito (domanda 2c, appello pag. 2) il contributo per questo periodo è fissato in fr. 910.–.

 

                                         Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993:

                                         - reddito del marito: fr. 4’871.–

                                         - reddito della moglie: fr. 1’406.–

                                         - fabbisogno minimo del marito: fr. 2’560.–

                                         - fabbisogno minimo della moglie: fr. 2’327.–

                                         - fabbisogno complessivo in denaro dei figli: fr. 1’390.–

                                         Spettanza della moglie: 2’327.– ./. 1’406.– = fr. 921.–.

 

                                         Periodo dal 1° gennaio 1994:

                                         - reddito del marito: fr. 4’913.–

                                         - reddito della moglie: fr. 1’484.–

                                         - fabbisogno minimo del marito: fr. 2’755.–

                                         - fabbisogno minimo della moglie: fr. 2’252.–

                                         - fabbisogno complessivo in denaro dei figli: fr. 1’390.–

                                         Spettanza della moglie: 2’252.– ./. 1’484.– = fr. 768.–.

 

                                         L’appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti.

 

                                   9.   L’appellante si duole di un diniego di giustizia, il Pretore non avendo motivato il rigetto delle istanze presentate dalla moglie e tendenti all’obbligo per il marito di assumere le rate scoperte per il debito presso il __________ (istanza del 24 gennaio 1992) come pure di pagare fr. 13’820.20 alla Banca __________ per interessi ipotecari scoperti (istanza del 11 febbraio 1992). Nella fattispecie le istanze presentate dalla moglie sono diventate senza interesse poiché superate dagli eventi, i debiti in questione essendo stati pagati con il provento della vendita dell’abitazione coniugale (decreto pag. 11; doc. 28 inc. __________, osservazioni all’appello adesivo pag. 6). Ciò posto, non è ravvisabile una violazione all’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC. Nel caso concreto all’udienza dell’11 febbraio 1992 l’appellante si è opposto alle istanze avversarie, conclusioni mantenute anche nel memoriale del 3 dicembre 1993. Orbene considerato che in sostanza il pronunciato pretorile non gli  procura uno svantaggio, il marito non è legittimato a ricorrere contro il dispositivo come tale (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 129-130).

                                         Diversa la questione relativa agli oneri processuali delle istanze in esame che sarà però trattata di seguito.

 

II. Sull’appello adesivo

 

                                10.   L’appellante adesiva critica sia il reddito del marito accertato dal Pretore, sia l’ammontare del proprio fabbisogno, sia il contributo per i figli. Il marito obietta che l’appello adesivo non è ricevibile poiché essa avrebbe dovuto appellare autonomamente, in via principale, il dispositivo relativo al contributo alimentare a suo favore. Egli ritiene inoltre che il gravame debba essere dichiarato irricevibile nella misura in cui è diretto contro il dispositivo con cui il Pretore ha respinto tutte le altre richieste della moglie.

 

                                  a)   L’appello adesivo è ricevibile. La giurisprudenza ammette che un appello adesivo possa riferirsi anche a dispositivi non impugnati con l’appello principale, nel solco della prassi federale e di quella di altri Cantoni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 314).

 

                                  b)   Il marito si prevale della massima secondo cui un appello adesivo è ricevibile solo qualora il primo giudice abbia respinto parzialmente le domande dello stesso appellante adesivo, non quando le abbia respinte integralmente (Rep. ____________________). A prescindere dal fatto però che v’è da interrogarsi sulla legittimità di tale principio, non confortato dal alcun riferimento dottrinale e giurisprudenziale, nella fattispecie la moglie si è vista respingere parzialmente e non interamente la sua richiesta di contributo alimentare.

 

                                11.   Sostiene l’appellante adesiva che il reddito del marito va stimano in almeno fr. 10’000.– mensili, pari a quello indicato dallo stesso nel 1990 (doc. 1 inc. 18 spec.). Essa chiede pertanto che il contributo a suo favore sia aumentato a fr. 2’000.– mensili indicizzati, e che quello dei figli sia fissato in fr. 775.– fino al 1° giugno 1992 per __________e, e in fr. 700.– per __________ e __________, oltre a fr. 2’330.– da versare alla Banca __________ a copertura degli interessi ipotecari sino al 31 dicembre 1992.

 

                                         L’assunto, così come motivato, non può essere condiviso. Che il reddito del marito superasse originariamente i fr. 100’000.– annui (doc. 1 inc. 18 spec.) non è contestato, ma la notoria congiuntura economica che ha colpito il settore edile rende tutt’altro che inattendibile una diminuzione degli stipendi rispetto al 1987. Certo può destare qualche perplessità la circostanza che dall’introduzione della causa il reddito del marito si sia ridotto di circa il 15%, ma dal fascicolo processuale non risulta che tale riduzione sia abusiva, ossia che egli abbia rinunciato di sua volontà a un reddito che poteva effettivamente conseguire (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 141 ad art. 145). Il teste __________ ha riferito che la situazione della ditta __________ nel 1991 era fallimentare al punto da consigliare la cessazione dell’attività. Egli ha inoltre dichiarato che durante i primi mesi del 1992 gli operai della ditta hanno beneficiato di un’indennità di disoccupazione parziale (verbale 2 marzo 1993). Anche il teste __________ ha confermato le difficoltà della ditta __________ (“non vi era lavoro tant’è che tutti i dipendenti dal Natale 1991 al 9 marzo 1992 non hanno più lavorato”), sottolineando di essere stato in disoccupazione nei primi mesi del 1992 (verbale 12 maggio 1992 pag. 3). Orbene se da un canto il diritto di scegliere liberamente una professione trova il suo limite nel dovere di provvedere alla famiglia (DTF 114 IV 124), dall’altro non si può concludere che il marito abbia preferito optare per un’altra scelta professionale al fine di nascondere i suoi effettivi redditi (appello adesivo pag. 9). È possibile che i rapporti tra il marito e la __________ non siano solamente quelli indicati dall’amministratore della società (verbale 2 marzo 1993; interrogatorio formale del marito risposta n. 12), ma le argomentazioni della moglie (appello adesivo pag. 9-13), basate su una personale interpretazione dei fatti e delle testimonianze agli atti, non sono sorrette da elementi in grado di corroborare eventuali sospetti. Ciò posto il reddito del marito dev’essere fissato, come visto in precedenza (consid. 4) in fr. 5’523.– per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992, in fr. 4’757.– fino al 31 dicembre 1992, in fr. 4’871.– nel 1993 e in fr. 4’913.– nel 1994.

 

                                         Ci si potrebbe invero chiedere se per la valutazione del reddito del marito non ci si dovesse fondare su quello medio conseguito sull’arco degli ultimi anni (cfr. consid. 4a). La questione può rimanere indecisa, poiché nell’ambito di un procedimento cautelare il giudice statuisce a mero titolo provvisorio, valutando in base alla verosimiglianza gli elementi in suo possesso (DTF 118 II 377 consid. 3; Rep. ____________________consid. 1); egli apprezza pertanto sommariamente i dati a disposizione limitandosi all’apparenza. Nella fattispecie, agli atti vi è unicamente la dichiarazione fiscale relativa agli anni 1989/90, fondata sui redditi conseguiti nel 1987/88 (doc. 1), donde l’impossibilità di attuare una media attendibile.

 

                                12.   Le argomentazioni dell’appellante adesiva sul reddito imputabile a lei medesima devono essere respinte. Come si è visto in precedenza (consid. 7b), quand’anche si volesse tener conto della sua inabilità lavorativa dal mese di settembre 1993, il reddito da lei conseguito a partire da questa data non è stato contestato (osservazioni pag. 8), ragione per cui non vi è motivo di rivederlo. Si aggiunga infine che l’insorgenza di debiti gravanti la sua attività commerciale, in mancanza di qualsiasi riscontro probatorio, non è stata sufficientemente resa verosimile.

 

                                13.   Le rimanenti rivendicazioni dell’appellante adesiva, che chiede di aumentare il suo fabbisogno di fr. 100.– per tenere conto di spese diverse legate alla casa, di fr. 250.– per le spese dovute per lo studio del figlio, di fr. 300.– per la retta del figlio __________, di fr. 300.– di spese mediche, di fr. 682.– per un debito contratto presso la __________, di fr. 668.– per il leasing di un’autovettura e di rivalutare il contributo per ogni figlio da 695.– mensili a fr. 700.–  non possono, come che sia, comportare un aumento dei contributi richiesti. Già in base ai fabbisogni ammessi in precedenza (consid. 7e) non rimane in effetti alcun apprezzabile margine di incremento, di modo che l’esito del giudizio non muterebbe nemmeno se le rivendicazioni dell’interessata fossero accolte. Si aumentasse in concreto il fabbisogno della moglie, e di conseguenza quello della famiglia, oltre quanto consentono i limiti (trascurabili) dell’eccedenza, di cui metà spetta già alla moglie, si creerebbe manifestamente un ammanco. Ora, la più recente giurisprudenza del Tribunale federale ha specificato che il coniuge debitore di contributi alimentari non può essere privato del suo fabbisogno minimo, indispensabile alla sua sussistenza (DTF del 18 aprile 1995 in re H.-M.; SJ 1995 pag. 615, consid. 3b; SJZ 1995 292). In altri termini, quand’anche nella fattispecie si aumentasse il fabbisogno della moglie, l’ammanco mensile non potrebbe essere posto a carico del marito, già ridotto a vivere con il minimo di esistenza. Le rivendicazioni dell’appellante adesiva potranno acquisire rilevanza giuridica qualora i redditi dei coniugi dovessero aumentare o i fabbisogni diminuire. Ma ciò non è il caso oggi, nella situazione finanziaria in cui versa la famiglia. Del resto in mancanza di qualsiasi elemento di prova, alcune delle poste rivendicate non sarebbero state, in ogni caso, riconosciute.

 

                                         Si aggiunga infine che, contrariamente all’assunto dell’appellante adesiva (pag. 4), gli oneri ipotecari gravanti l’abitazione coniugale sono stati considerati nell’ambito della determinazione del fabbisogno della moglie per il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 dicembre 1992 (decreto pag. 6), ragione per cui essi sono compresi nel contributo alimentare a lei assegnato.

 

                                14.   L’indicizzazione di contributi alimentari in sede provvisionale non è opportuna già per il fatto che le somme in questione possono essere modificate nel caso di mutate circostanze (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 128 ad art. 145). La clausola dell’adeguamento al rincaro si giustifica nondimeno, qualora la causa di stato appaia relativamente lunga e si possa presumere che il reddito del debitore segua l’evoluzione dei prezzi al consumo (v. DTF 115 II 312 consid. 1). In concreto il processo di divorzio si preannuncia di lunga durata, ove appena si consideri che l’istruttoria dell’azione di merito non è ancora iniziata e che già l’attuale procedimento cautelare ha richiesto tempi di evasione notevoli. Come si è visto in precedenza, inoltre, il reddito del marito (consid. 4b) è passato da fr. 5’000.-- nel 1992 a

                                         fr. 5’213.-- nel 1993 e a fr. 5’250.-- nel 1994, ciò che giustifica, in via del tutto eccezionale di ancorare, nella fattispecie, il contributo mensile per la moglie e i figli all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Dandosi il caso, il marito potrà chiedere la soppressione (parziale e totale) dello scatto annuale di cui beneficia automaticamente il contributo nella misura in cui dimostrerà che il suo reddito non ha fruito del rincaro.

 

                                         Vista la situazione patrimoniale del marito, la richiesta di provvigione ad litem formulata dall’appellante adesiva non può essere accolta.

 

III. Sulle spese e le ripetibili

 

                                15.   In merito agli oneri processuali della prima sede, il Pretore li ha suddivisi per metà, senza motivare tale decisione. Ci si potrebbe invero chiedere se tale ripartizione sia giustificata, tenuto conto del fatto che le istanze del 24 gennaio e dell’11 febbraio 1992 sono state dichiarate senza oggetto (decreto pag. 11). Ove una lite diventi priva d’oggetto e di interesse giuridico per le parti, il pronunciato sulle spese e le ripetibili avviene applicando per  analogia l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA sentenza del 12 ottobre 1989 in re G./G.): il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, importa esaminare sommariamente quale possibilità di buon esito avrebbe avuto la procedura pendente se la lite non fosse diventata senza oggetto o senza interesse (DTF 111 Ib 191 consid. 7a).

 

                                  a)   Nel caso concreto con istanza del 24 gennaio 1992 la moglie ha chiesto che fosse ordinato al marito di versare al __________ di __________ le rate scadute di un debito di fr. 30’000.– contratto dai coniugi per le necessità della ditta del marito. Questi si è opposto all’istanza, adducendo trattarsi di un debito coniugale.

                                         L’istruttoria non ha permesso di definire la causale del debito, ricondotta da un canto al pagamento per imposte e acquisti (deposizione __________ del 12 maggio 1992), e d’altro canto al pagamento di rate ipotecarie (interrogatorio formale __________ del 13 ottobre 1993, risposta 3.1). Resta la circostanza che debitore principale era il marito, il quale si era assunto l’onere di rimborsare il citato debito (deposizione __________), circostanza per altro ammessa anche dall’appellante (interrogatorio formale risposta n. 3.2). Certo il teste ha indicato che la moglie era debitrice solidale del mutuo, ma ciò nulla muta alla sostanza, ritenuto che il marito aveva sino ad allora fatto fronte personalmente al pagamento dello stesso. Le altre motivazioni da lui addotte, in particolare le sue difficoltà finanziarie, non avrebbero condotto a diverso risultato ragione per cui, verosimilmente, l’istanza presentata dalla moglie sarebbe stata accolta, con spese e ripetibili a carico del resistente.

 

                                  b)   L’11 febbraio 1992 la moglie ha chiesto al Pretore che il marito fosse obbligato a versare gli interessi ipotecari dovuti alla __________ di __________ per un semestre, pari a complessivi fr. 13’820.20. Il marito ha contestato tale domanda, rilevando di aver versato, conformemente al decreto del 2 dicembre 1991 l’importo di fr. 2’230.– a copertura degli interessi correnti. Considerato l’obbligo del marito di far fronte al pagamento di questo onere, l’istanza sarebbe verosimilmente stata accolta. Il fatto che successivamente all’introduzione dell’istanza 11 febbraio 1992 della moglie, motivata con il timore di una disdetta del mutuo ipotecario da parte della banca creditrice (cfr. doc. A e C, inc. n. 18 spec.), quest’ultima abbia manifestato la disponibilità ad attendere l’eventuale vendita dell’immobile prima di procedere nei confronti dei coniugi __________ (doc. A, inc. n. 18 spec.) nulla toglie alla circostanza che la domanda cautelare della moglie appariva provvista di buon esito al momento della sua presentazione. Si aggiunga infine che neppure le precarie condizioni finanziarie del marito avrebbero condotto a un risultato diverso, debitore della prestazione essendo quest’ultimo, cui incombeva l’onere di pagare l’importo in questione. In queste circostanze l’istanza sarebbe stata verosimilmente accolta con spese e ripetibili a carico del marito.

 

                                  c)   Ciò posto, non si giustifica una modifica degli oneri processuali di prima sede, la soccombenza delle parti potendo essere ritenuta uguale. L’appello principale va respinto su questo punto.

 

                                16.   In questa sede, visto l’esito dell’appello principale, che ha condotto a una riduzione del contributo alimentare a favore della moglie da fr. 1’642.65 mensili a fr. 1’048.– per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992, da fr. 1’905.20 a fr. 910.– mensili dal 1° maggio 1992 al 31 dicembre 1992, e da fr. 1’354.50 mensili a fr. 921.–  per il 1993, ma alla reiezione delle altre domande, si giustifica di porre a carico dell’appellante principale un quarto delle spese, la rimanenza dovendo essere posta a carico della moglie, tenuta a rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte. L’appello adesivo, parzialmente accolto, ma in misura minima (aumento del contributo alimentare a favore della moglie da fr. 554.70 mensili a fr. 768.– per il 1994, rigetto dell’aumento dei contributi per i figli e della provvigione ad litem), legittima la suddivisione degli oneri processuali in tre quarti a carico dell’appellante adesiva, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte e in un quarto a carico dell’appellante.

 

                                17.   Entrambe le parti hanno postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio (art. 159 CPC). Tenuto conto della rispettiva situazione finanziaria, del fatto che gli appelli presentavano probabilità di esito favorevole, almeno parziale, e della verosimile impossibilità di incassare l’indennità per ripetibili, è opportuno porre sin d’ora entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nella tassazione dell’onorario del patrocinatore d’ufficio della moglie si terrà conto nondimeno della parziale infondatezza dell’appello adesivo.

 

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello principale è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

 

                                         II.   __________ è tenuto a versare alla moglie __________ nata __________i, anticipatamente ogni mese,

                                              a) dal 1.11.91 al 30.4.92

                                              fr. 1’048.– per il di lei mantenimento

                                              fr     775.– per il figlio __________ (AG compresi)

                                              fr.    570.– ciascuno per i figli __________ e __________ (AG compresi);

 

                                              b) dal 1.5.92 al 31.12.92

                                              fr.   910.– per il di lei mantenimento

                                              fr.   695.– ciascuno per i figli __________ e __________ (AG compresi);

 

                                              c) dal 1.1.93 al 31.12.93

                                              fr.   921.– per il di lei mantenimento

                                              fr.   695.– ciascuno per i figli __________ e __________ (AG compresi);

 

                                   2.   __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

 

                                   3.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti  in:

                                         a) tassa di giustizia                                  fr.      350.–

                                         b) spese                                                    fr.        50.–

                                                                                                            fr.      400.–

 

                                         sono posti a carico di __________, e per esso a carico dello Stato, per 1/4 e di __________, e per essa a carico dello Stato, per 3/4, la quale rifonderà alla controparte l’importo di fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello.

 

                                   4.   L’appello adesivo è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

 

                                         “II. d) dal 1.1.94

                                         fr.  768.– per il di lei mantenimento

                                         fr.  695.– ciascuno per i figli __________ e __________ (AG compresi);

                                         Il contributo è ancorato all’indice nazionale dei prezzi al consumo (gennaio 1994) ed è adeguato di anno in anno, la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1995”.

                                         Per il resto il decreto rimane invariato.

 

                                   5.   __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

 

                                   6.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti  in:

                                         a) tassa di giustizia                                  fr.      300.–

                                         b) spese                                                    fr.        50.–

                                                                                                            fr.      350.–

 

                                         sono posti a carico di __________, e per essa a carico dello Stato, per 3/4 e per di __________, e per esso a carico dello Stato, per 1/4. L’appellante adesiva rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.– per ripetibili ridotte di appello.

 

                                   7.   Intimazione a:

                                         - avv. __________, __________;

                                         - avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria