Incarto n.
11.95.00075

Lugano

3 marzo 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G.Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (misure provvisionali in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3 novembre 1992 da

 

 

____________________

 (ora patrocinata dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________, __________

 (patrocinato dalla lic.iur. __________, studio avv. __________
  __________, __________)

 

 

esaminati gli atti,

 

posti a giudizio i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 12 luglio 1993 di __________ contro il decreto 28 giugno 1993 del Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                   2.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata con l’appello;

                                   3.   Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 24 agosto 1993 di __________ contro il medesimo decreto;

                                   4.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata con le osservazioni e l’appello adesivo;

                                   5.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   __________ (1956) e __________ nata __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1985. Dalla loro unione sono nate __________ (1986) e __________ (1988). Il marito è operaio presso la __________ di __________, mentre la moglie è alle dipendenze dello __________ in qualità di ausiliaria. A seguito di vari problemi sorti con le figlie, e in particolare per l’incapacità dei genitori di gestire la loro educazione, la delegazione tutoria di __________, con risoluzione del 14 ottobre 1991, ha privato i genitori della custodia parentale sulle figlie che sono state collocate presso due famiglie (doc. A).

 

                                  B.   Il 15 ottobre 1992 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza successo il 17 novembre 1992. Nel frattempo, il 3 novembre 1992, la moglie ha presentato un’istanza per l’adozione di misure provvisionali tendente - tra l’altro - all’affidamento delle figlie __________ e __________, e alla condanna del marito al versamento dell’importo di fr. 700.– per ciascuna delle figlie e di fr. 500.– per sé medesima a titolo di contributo alimentare. Con decreto supercautelare del 5 novembre 1992 il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 500.– mensili

 

                                  C.   Al contraddittorio del 17 novembre 1993, indetto per discutere le misure provvisionali, l’istante ha mantenuto le proprie pretese alle quali si è opposto il marito.

                                         Esperita l’istruttoria, durante la quale l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di Bellinzona (OSC) ha rilasciato, il 6 maggio 1993, un rapporto sulla situazione delle figlie, il Pretore con l’accordo delle parti ha sostituito la discussione finale con l’inoltro di un riassunto scritto. Nei rispettivi memoriali conclusivi del 21 giugno 1993 le parti si sono confermate nelle proprie argomentazioni e domande.

 

                                  D.   Statuendo il 28 giugno 1993, il Pretore ha confermato l’affidamento delle figlie __________ e __________ a terzi come alla risoluzione 14 ottobre 1991 della Delegazione tutoria di __________, con un diritto di visita per i genitori da esercitarsi d’intesa con il servizio medico-psicologico di Bellinzona e ha fissato in fr. 500.– il contributo dovuto dal marito alla moglie. Entrambe le parti sono state poste al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                  E.   Insorta contro il predetto decreto con appello del 12 luglio 1993, __________ chiede in riforma del giudizio impugnato l’affidamento delle figlie __________ e __________ con un diritto di visita a favore del padre. In via subordinata essa chiede, nel caso non dovesse essere riconosciuto l’affidamento delle figlie, un’estensione del suo diritto di visita.

 

                                         Nelle sue osservazioni del 24 agosto 1993 __________ __________ propone la reiezione del gravame, e con appello adesivo di medesima data postula l’esonero da qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie.

 

                                         Nelle sue osservazioni del 30 agosto 1993 __________ __________ propone di dichiarare tardivo l’appello adesivo del marito.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Le osservazioni all’appello principale e l’appello adesivo presentati il 24 agosto 1993 da __________ __________ sono tardivi. L’appello di __________ __________, intimato il 14 luglio 1993, è stato ricevuto dal legale dell’appellato il 15 luglio successivo. Considerato che le misure provvisionali previste dall’art. 145 CC sono trattate secondo la procedura di cui agli art. 376 e seguenti CPC e che tale procedura è sommaria, con la conseguenza che il termine per la risposta e per l’appello adesivo è ridotto a 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) e non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC), gli allegati presentati il 24 agosto 1993 risultano irricevibili.

 

                                   2.   Le parti hanno rinunciato a essere citate per la discussione finale provvisionale all’udienza dell’8 giugno 1993. Il Pretore ne ha preso atto ed ha assegnato loro un termine per la presentazione di un riassunto scritto. Sennonché tale modo di procedere non trova conforto alcuno nel Codice di procedura civile e il giudice non può disporre un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC; I CCA 1° marzo 1994 in re S./ S.). L’art. 119 bis CPC prevede che “quando la causa è introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all’udienza di discussione un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, da annettere al verbale” (sullo scopo della norma: verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, pag. 124 in basso). La presentazione del riassunto scritto presuppone però, per chiaro disposto di legge, che vi sia un’udienza. In concreto i memoriali conclusivi hanno invece sostituito la discussione finale, neppure indetta, alla quale le parti hanno espressamente rinunciato. La rinuncia è invero possibile, le parti potendo disporre liberamente dei propri diritti processuali; esse non possono tuttavia sostituire la discussione finale con uno scambio di memoriali scritti, che in quanto irriti devono essere stralciati dall’incarto processuale, quanto meno nella misura in cui non sono di rilievo per statuire sull’affidamento dei figli, al cui riguardo il giudice indaga d’ufficio in virtù del principio inquisitorio (infra, consid. 3).

 

                                   3.   Secondo l’art. 145 cpv. 2 CC, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure cautelari, in particolare per la custodia dei figli.Per l’assegnazione dei figli pendente causa valgono, in linea generale, i principi dottrinali e giurisprudenziali che reggono l’art. 156 CC relativo ai diritti dei genitori nei confronti dei figli in caso di divorzio (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 206 ad art.145). Nell’uno e nell’altro dei casi il criterio direttivo è quello del bene della prole, da ricercare alla luce dell’insieme delle circostanze di ogni singolo caso, valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (Bühler/Spühler, op. Cit. n. 64 ss ad art. 156; DTF 114 II 201). Trattandosi di decidere l’attribuzione in via cautelare ai sensi dell’art. 145 CC, ossia in una procedura necessariamente veloce e sommaria, i parametri ordinari sono la capacità e la disponibilità dei genitori alla cura e l’ambiente in cui il figlio è vissuto fino a quel momento e ciò senza che venga ancora determinato presso quale dei genitori sia meglio garantito nel futuro il diritto dei figli di ricevere cure ed educazione ottimali (DTF 111 II 223; Rep. 1975 228; 1980 50).

 

                                         Nell’ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 119 II 203 consid. 1; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 3a edizione, 1989, n.14.9 seg. e 21.5; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 33 e 42 ad art. 156). Il giudice di ogni grado accerta d’ufficio e apprezza liberamente le prove, senza essere legato alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 118 II 93). Nei limiti dell’oggetto a lui sottoposto, egli ordina anche le opportune misure per il bene del figlio previste dagli art. 307 segg. CC (cfr. anche l’art. 315a CC). La decisione del primo giudice non limita nemmeno il potere cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg.).

 

                                   4.   Oggetto della vertenza è l’affidamento delle figlie __________ e __________ a terzi così come deciso dalla delegazione tutoria di __________ il 14 ottobre 1991 e confermato dal Pretore. Il primo giudice, dopo aver considerato i motivi che avevano determinato il collocamento delle figlie ed esaminato i rapporti dell’OSC, ha ritenuto nell’interesse delle bambine la conferma del loro affidamento a terze persone. Egli ha rilevato inoltre quale ulteriore elemento di disturbo la nuova amicizia della madre con una persona la cui presenza è di sicuro nocumento per le bambine (decreto pag. 3).

 

                                         L’appellante contesta tali risultanze affermando che il rapporto 6 maggio 1993 dell’OSC è parziale e inveritiero, basato unicamente su supposizioni e semplici sospetti. Essa sostiene inoltre che il rapporto rasenta gli estremi penali dei reati di calunnia e di diffamazione e paleserebbe nei suoi confronti un’avversione al fine di screditarla ulteriormente. Infine fa valere che la sua situazione personale è sostanzialmente modificata rispetto al mese di ottobre 1991, di modo che la misura pronunciata dall’autorità tutoria non è più giustificata.

 

                                   5.   Dagli atti della Delegazione tutoria di __________ (cfr. richiamo DT) risulta che l’affidamento delle figlie a terzi è stato determinato essenzialmente dai maltrattamenti subìti da __________ ad opera del padre e dall’incapacità della madre di proteggere adeguatamente le figlie (cfr. rapporto 3 ottobre 1991 del dott. __________ __________, rapporti 24 aprile e 7 ottobre 1991 dell’OSC). A seguito delle diverse segnalazioni in merito alla precaria situazione delle figlie __________ la Delegazione tutoria di __________, con risoluzione del 14 ottobre 1991,  privava i coniugi della custodia parentale sulle figlie (art. 311 CC), e collocava quest’ultime presso famiglie affidatarie.

 

                                         Dal rapporto 6 maggio 1993 dell’OSC di Bellinzona si evince in sostanza che la madre ha enormi difficoltà a gestire le figlie e ha nei confronti delle stesse un “atteggiamento trascurante, non rispettoso dei loro bisogni e a momenti maltrattante” (rapporto pag. 4). Essa oltre a non occuparsi delle figlie, nel senso “di dare una prestazione”, fa loro “delle richieste affettive massicce e molto esplicite”, ciò che crea problemi a livello psicologico. Inoltre, si sono riscontrate grosse carenze anche a livello di cure primarie (igiene, alimentazione, orari). Infine, e anche a seguito della nuova relazione della madre con tale __________, durante il diritto di visita vi è stata una certa mancanza di pudore da parte della genitrice nel senso che regnava una certa promiscuità, nonché una mancanza di separazione delle bambine dalla vita intima degli adulti. Infine il 7 giugno 1993 l’OSC ha nuovamente esternato le sue serie preoccupazioni in merito alla situazione delle figlie __________, rilevando che le bambine, quando si recano presso la madre, non si trovano in condizioni idonee e soddisfacenti per un loro equilibrato sviluppo psicofisico.

 

                                   6.   L’appellante non indica nessuna circostanza concreta a suffragio delle sue asserzioni, ma si limita a contrapporre una sua personale interpretazione al rapporto dell’OSC. Orbene, contrariamente alle argomentazioni dell’appellante, il rapporto dell’OSC del 6 maggio 1993 non può essere considerato parziale e inveritiero. Le difficoltà della madre a gestire il rapporto con le figlie è stato confermato pure dalle persone che hanno in affidamento le due bambine. Sia __________ __________ che __________ __________ hanno accennato ad una certa mancanza di igiene delle bambine al rientro dal diritto di visita con la madre, nonché a certi atteggiamenti di quest’ultima - riferiti dalla figlia __________ - con l’attuale convivente (verbali pag. 9 e 10). Anche il dott. __________ __________ ha avuto modo di accertarsi delle difficoltà della madre, riscontrando in alcune circostanze un’inadeguata sorveglianza delle bambine (cfr. rapporto 3 ottobre 1991). Inoltre l’OSC si è occupato della famiglia __________ da lungo tempo, ciò che esclude l’ipotesi di un esame sommario della situazione e la stessa assistente sociale __________ __________ non ha escluso un ritorno delle figlie con la madre (verbali pag. 5). Infine non consta che sia in atto un tentativo di discredito: che la madre non protegga adeguatamente le figlie e che usa sistemi repressivi di educazione è stato pure riferito dal dott. __________ .

 

                                   7.   L’appellante invero sostiene che la situazione, rispetto al 1991, si è modificata. Essa accenna in particolare alla separazione dal marito, al suo completo ristabilimento dal profilo psicologico, alla maggior tranquillità delle figlie e al desiderio di queste ultime di ritornare a vivere con lei, ma ciò non significa ancora che l’eventuale riaffidamento sia senza rischi per l’armonioso sviluppo fisico e morale delle bambine. Determinante risulta essere, oltre al legame tra madre e figlie, la questione di sapere se la personalità e le sue qualità educative, come pure le circostanze esterne, rendono l’appellante atta a svolgere il compito di madre (DTF 111 II 119).

 

                                         Dall’istruttoria non è emerso alcun elemento che lasci supporre un deterioramento dei rapporti tra la madre e le figlie. Le genitrici affilianti hanno riferito episodi di stanchezza delle bambine dopo le visite con la madre, ma ciò non permette di giungere a nessuna particolare conclusione. E’ possibile che dopo la separazione dei coniugi i conflitti di coppia non siano più suscettibili di compromettere la serenità e lo sviluppo psicofisico delle bambine, ma dal fascicolo processuale risulta che l’appellante ha iniziato una nuova relazione sentimentale con tale signor __________. Quest’ultimo, già noto ai servizi sociali, risulta avere a sua volta dei notevoli problemi con i propri figli, anche per le percosse loro affibbiate (rapporto 6 maggio 1993 OSC), ciò che sconsiglia un contatto con le bambine (teste __________ pag. 5). Questa relazione non sembra inoltre essere così serena come descritta dall’appellante, tant’è che __________ __________, genitrice affiliante di __________, ha riferito che la bambina ha assistito a liti tra la madre e l’attuale convivente (verbali pag. 10). Che la madre poi sia attualmente in buono stato psichico è possibile (doc. B), ma ciò non basta ancora per ritenerla idonea alle cure e all’educazione delle figlie. Non va sottaciuto che la capacità educativa della madre non appariva manifesta già durante l’unione coniugale: il dott. __________ aveva potuto constatare grosse mancanze della madre in relazione alle cure e alla sorveglianza delle figlie (rapporto 3 ottobre 1991), mentre i disturbi di carattere psichico di cui soffriva l’appellante le impedivano di curare le figlie e persino di badare a sé stessa (teste __________, pag. 4).

 

                                         Nelle condizioni descritte il primo giudice non ha ritenuto opportuno affidare le bambine alla madre, ma ha confermato il loro collocamento presso terzi. Tale decisione sfugge alla critica ed è senz’altro consona all’interesse di __________ e __________. D’altronde la situazione delle bambine sembra essere migliorata (testi __________ e __________). E’ possibile che __________ e __________ vogliano ritornare dalla madre, ma tale argomento non è decisivo (DTF 111 II 405). Allo stadio attuale delle cose si giustifica quindi, ponderando tutti gli interessi in gioco in funzione del bene delle bambine, di non mutare senza necessità la situazione in vigore per quanto riguarda l’affidamento. Il giudizio odierno mantiene tuttavia carattere provvisionale: qualora la madre, dopo una ulteriore indagine sulla sua personalità e sulle sue capacità educative, dovesse apparire idonea alle cure ed all’educazione delle figlie, l’assetto provvisionale potrà mutare.

 

                                   8.   In via subordinata l’appellante chiede che il suo diritto di visita sia esteso e che esso possa essere esercitato in presenza del signor __________. La richiesta non può essere accolta.

                                         Il primo giudice ha stabilito il diritto di visita secondo le disposizioni impartite dalla delegazione tutoria di __________, d’intesa con l’OSC e in particolare con l’assistente sociale __________ __________. Va innanzitutto rilevato che nell’ambito di una procedura di divorzio spetta al giudice e non all’autorità tutoria fissare il diritto di visita (art. 145 cpv. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, pag. 125). Su questo specifica domanda il Pretore ha statuito con decreto supercautelare del 18 marzo 1993. L’assetto prevede che la madre può avere con sé le figlie tutte le settimane dal sabato alle 14.00 al lunedì mattina alle 08.30, ritenuto che a quell’ora essa le accompagnerà all’asilo. Inoltre all’udienza del 4 maggio 1993 le parti si sono accordate nel senso di concedere alla madre la possibilità di aver le figlie già il venerdì sera, qualora gli impegni del padre non permettessero a quest’ultimo di esercitare il suo diritto di visita (verbali, pag. 7). Queste misure appaiono adeguate e tengono debitamente conto degli interessi della madre, ragion per cui non si impone una loro estensione. D’altronde, tenuto conto che l’appellante stessa ha richiesto questa estensione da concordarsi con l’assistente sociale, e che quest’ultima, nel corso della sua audizione testimoniale, ha precisato di voler mantenere il diritto di visita nella misura più ampia possibile, queste potranno sempre accordarsi in merito all’estensione del diritto di visita. Infine non può essere accolto la richiesta di esercitare il diritto di visita con il signor __________. Accertato che costui rappresenta per le bambine una fonte di disturbo, il divieto imposto dal Pretore merita infatti conferma.

 

                                   9.   Entrambe le parti postulano, come in prima sede, il beneficio dell’assistenza giudiziaria. La loro indigenza può ritenersi verosimile (art. 155 CPC).Tuttavia entrambi i ricorsi sono privi di ogni possibilità di succcesso, l’appello principale perché manifestamente infondato e l’appello adesivo perché irricevibile. Non si acordano, in ogni modo, ripetibili al convenuto, che non ha presentato valide osservazioni all’appello adesivo.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

 

                                   3.   Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:

                                         a. tassa di giustizia                    fr.           150.–

                                         b. spese                                      fr.             50.–

                                         totale                                            fr.           200.–

                                         sono posti a carico dell’appellante principale. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   L’appello adesivo è irricevibile.

 

                                   5.   Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                    fr.           100.–

                                         b) spese                                      fr.             50.–

                                         totale                                            fr.           150.–

 

                                         sono a carico di __________ __________ che rifonderà alla controparte fr. 100.– per ripetibili.

 

                                   6.   Intimazione a:

                                         -  avv. __________ __________, __________

                                         -  lic. iur __________ __________ __________, studio avv. __________     __________,__________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente:                                                       La segretaria