Incarto n.
11.95.00076

Lugano

3 marzo 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

 Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 10 settembre 1993 da

 

 

__________, __________

 (patrocinato dalla lic.iur. __________, studio avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________ __________, 

 (patrocinata dall’avv. __________, __________);

 

ed ora sull’istanza 3 giugno 1994 di modifica di provvedimenti cautelari presentata da __________;

 

esaminati gli atti,

 

posti a giudizio i seguenti

 

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 9 settembre 1994 di __________ contro il decreto del 31 agosto 1994 emesso in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto  di Bellinzona;

                                   2.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata con l’appello;

                                   3.   Se dev’essere accolta l’istanza d’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata il 29 settembre 1994 da __________;

                                   4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   __________ (1956) e __________ nata __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1985. Dalla loro unione sono nate __________ (1986) e __________ (1888). Il marito, dopo essere stato alle dipendenze della __________ di S__________, è attualmente disoccupato, mentre la moglie è alle dipendenze della __________ __________ in qualità di donna delle pulizie. A seguito di vari problemi sorti con le figlie, e in particolare per l’incapacità dei genitori di gestire la loro educazione, la delegazione tutoria di __________, con risoluzione del 14 ottobre 1991, ha privato i genitori della custodia parentale sulle figlie che sono state collocate presso due famiglie.

 

                                  B.   Il 15 ottobre 1992 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza successo il 17 novembre 1992.

                                         Nel frattempo, il 3 novembre 1992, la moglie ha presentato un’istanza per l’adozione di misure provvisionali tendente - tra l’altro - all’affidamento delle figlie __________ e __________, e alla condanna del marito al versamento dell’importo di fr. 700.– per ciascuna delle figlie e di fr. 500.– per sé medesima a titolo di contributo alimentare. Con decreto del 28 giugno 1993 il Pretore ha - tra l’altro - fissato in fr. 500.– il contributo dovuto dal marito per la moglie.

                                         L’appello presentato dal marito il  24 agosto 1993 contro il predetto decreto è stato dichiarato tardivo da questa Camera con decisione odierna (inc. __________).

 

                                  C.   Il 3 giugno 1994 __________ ha introdotto un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari, chiedendo di essere esonerato da qualsiasi contributo alimentare nei confronti della moglie. Egli ritiene che a causa del suo licenziamento non è più in grado di far fronte ai suoi impegni, considerato pure che la moglie è in grado di estendere la sua attività lavorativa e di coprire pertanto il suo fabbisogno mensile. All’udienza del 6 luglio 1994, indetto per discutere la provvisionale, l’istante ha mantenuto la sua domanda, alla quale si è opposta la moglie.

                                         Esperita l’istruttoria, il Segretario assessore con l’accordo delle parti ha sostituito la discussione finale con la produzione di un riassunto scritto. Nei rispettivi memoriali conclusivi del 9 agosto, rispettivamente del 18 agosto 1994 le parti si sono confermate nelle proprie argomentazioni e domande.

 

                                  D.   Statuendo il 31 agosto 1994, il Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 160.– sono state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili.

 

                                  E.   Insorto contro il predetto decreto con appello del 9 settembre 1994, __________ chiede in riforma del giudizio impugnato l’esonero da qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie. In via subordinata egli chiede la riduzione a fr. 250.– del suddetto contributo. L’appellante postula inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                         Nelle sue osservazioni del 29 settembre 1994 __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del decreto impugnato.

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Le parti hanno rinunciato a essere citate per la discussione finale provvisionale all’udienza dell’8 giugno 1993. Il Pretore ne ha preso atto ed ha assegnato loro un termine per la presentazione di un riassunto scritto. Sennonché tale modo di procedere non trova conforto alcuno nel Codice di procedura civile e il giudice non può disporre un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC; I CCA 1° marzo 1994 in re S./ S.). L’art. 119 bis CPC prevede che “quando la causa è introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all’udienza di discussione un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, da annettere al verbale” (sullo scopo della norma: verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale __________, vol. 1, pag. 124 in basso). La presentazione del riassunto scritto presuppone però, per chiaro disposto di legge, che vi sia un’udienza. In concreto i memoriali conclusivi hanno invece sostituito la discussione finale, neppure indetta, alla quale le parti hanno espressamente rinunciato. La rinuncia è invero possibile, le parti potendo disporre liberamente dei propri diritti processuali; esse non possono tuttavia sostituire la discussione finale con uno scambio di memoriali scritti, che in quanto irriti devono essere stralciati dall’incarto processuale. La semplice estromissione degli allegati è sufficiente per sanare l’irregolarità formale senza arrecare pregiudizio alle parti, di modo che l’appello presentato dalla moglie può essere vagliato nel merito.

 

                                   2.   Per l’art. 145 cpv. 2 CC, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure cautelari: tra di esse quelle circa il mantenimento della famiglia, ritenuto che ad entrambi i coniugi va garantito, per quanto possibile, un tenore di vita equivalente a quello precedente la sospensione dell’economia domestica (DTF 114 II 26). I provvedimenti adottati nell’ambito dell’art. 145 CC non acquisiscono forza di cosa giudicata e possono essere modificati qualora più non corrispondano ai criteri di opportunità posti alla base della norma: e cioè o essendo state trascurate alcune circostanze influenti per la decisione o essendosene modificate altre in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler, Commentario bernese, n. 437 ad art. 145).

 

                                   3.   Il contributo alimentare di fr. 500.–, stabilito dal Pretore con decreto del 28 giugno 1993, era stato fissato senza un calcolo dettagliato. Il marito, a quel tempo impiegato presso la __________ di __________, percepiva mensilmente fr. 3’528.– netti e aveva un fabbisogno da lui quantificato in fr. 3’186.80. La moglie era impiegata quale ausiliaria dallo Stato e percepiva in media fr. 350.– mensili.

 

                                         Nel decreto impugnato il Segretario assessore ha confermato il contributo di fr. 500.– dovuto alla moglie, partendo dai redditi attuali dei coniugi (fr.  2’750.– per il marito e fr. 655.– per la moglie) e dai loro fabbisogni (fr. 2’162.– per il marito e fr. 2’444.– per la moglie).

 

                                   4.   L’appellante censura tale conclusione asseverando che il primo giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che la moglie è senz’altro in grado di guadagnare almeno fr. 2’400.–, di modo che essa potrebbe far fronte alle proprie spese senza il suo contributo. Egli contesta inoltre i rispettivi fabbisogni e nega che la sua situazione sia migliorata a seguito della nuova convivenza con __________. Egli sostiene in particolare che nel suo fabbisogno devono essere conteggiate le spese relative alla sua partecipazione alla retta dell’istituto per il figlio della signora __________ (fr. 200.–), le spese personali (fr. 150.–) e le spese per l’automobile (fr. 100.–).

 

                                         a)  In merito ai contributi dovuti tra coniugi, giova preliminarmente rilevare che la metodica per il calcolo del contributo alimentare è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 304; SJ 1992 380). Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi d’assicurazione relativi alla copertura di rischi d’interesse per l’intera comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al suo calcolo (DTF inedita del 27 maggio 1991 nella causa J./S.). L’eccedenza che ne dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli, va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 119 II 319; 114 II 31 consid. 7; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit. n. 26 ad art. 176 CC).

 

                                         b)  Dal calcolo del fabbisogno determinato dal primo giudice per il marito deve essere stralciato d’ufficio tutto quanto non rientra nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28 dicembre 1992 in re S. / S.; cfr. tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita dalla CEF), o nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393) ossia la posta relativa al telefono, TV, elettricità. Anche l’importo di fr. 232.– per l’estinzione di un debito con la Banca __________ non può essere riconosciuto,  l’obbligo di mantenimento verso la famiglia essendo, di principio, prioritario rispetto ai debiti contratti dal coniuge debitore di alimenti (Rep. __________ 92). I debiti verso terzi possono invero essere considerati a determinate condizioni, se il mantenimento della famiglia è assicurato (Bühler/Spühler, op. cit. n. 162 ad art. 145) , oppure quando si tratta di spese decise in comune e che sono andate a beneficio di entrambi i coniugi (Perrin in SJ 1993 437; Steinauer in RFJ 1992 7). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie. Si aggiunga inoltre che il marito non ha reso verosimile che il debito di cui si prevale rientra nella categoria di quelli ammissibili nel fabbisogno, non bastando a questo proposito la sola cedola di versamento (doc. H).

 

                                              Inoltre, a ragione il primo giudice non ha conteggiato le spese di partecipazione alla retta dell’istituto per il figlio della convivente, dal momento che l’appellante non è obbligato ad assistere la compagna nel suo onere di mantenimento del figlio (sentenza della I CCA del 10 settembre 1991 in re H./.H). Infine non possono essere ammesse le spese personali, già comprese nel minimo vitale, e quelle per l’automobile, non risultando indispensabile ai fini professionali l’utilizzo di un veicolo.

                                              Operate queste modifiche, il fabbisogno dell’appellante ammonta a fr. 1’785.– (minimo base fr. 925.–, alloggio

                                              fr. 528.–, premio cassa malati fr. 221.–, assicurazione mobilio fr. 16.– e imposte fr. 95.–).

 

                                   5.   L’appellante sostiene che nel fabbisogno della moglie non si giustifica conteggiare le pigioni e i premi di cassa malati arretrati.

 

                                         La questione non merita particolare approfondimento, poichè che il fabbisogno della moglie sia fissato in fr. 2’414.–

                                         (fr. 2’444.– ammessi dal primo giudice dedotti fr. 30.– per il canone TV, non riconosciuti) o in fr. 2’099.– (fr. 2’444.–  ./. fr. 354.– pari al canone TV più quote di pigione e primi di cassa malati arretrati) l’appello dovrebbe comunque essere respinto, come si vedrà di seguito.

 

                                   6.   Il reddito del marito può essere confermato in fr. 2’750.– mensili, pari all’indennità di disoccupazione attualmente percepita. Ci si potrebbe invero chiedere se tale reddito sia determinante, ritenuto che nel calcolo del contributo alimentare non è decisivo il reddito effettivo dell’interessato, ma qello che egli potrebbe ragionevolmente ottenere facendo prova di buona volontà (DTF 117 II 16). La questione può tuttavia rimanere indecisa, il reddito del marito non essendo stato contestato dalla moglie.

 

                                         Giusta l’art. 163 CC l’obbligo di mantenimento della famiglia non incombe più prioritariamente al marito, ma ai coniugi in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze. Così la moglie non ha più una pretesa legale ad essere di principio esentata dall’obbligo di assolvere un’attività lavorativa prestando il suo contributo con il governo della casa. In caso di separazione o di divorzio il coniuge che non aveva sino ad allora esercitato un’attività lucrativa o che l’aveva esercitata solo in misura limitata, può essere tenuto, a seconda delle circostanze (in particolare dell’età, della formazione professionale, dello stato di salute, del ruolo svolto in precedenza nell’ambito familiare e della durata del matrimonio) a riprendere o a estendere la propria attività lavorativa. Un tale obbligo può segnatamente intervenire nel caso in cui il reddito del marito non è sufficiente per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a).

 

                                         Considerato che il reddito di fr. 2’750.– del marito, sufficiente ai fabbisogni di una sola economia domestica, non consente di far fronte agli accresciuti oneri di due distinte economie domestiche, la moglie deve contribuire anch’essa a coprire l’ammanco dei fabbisogni familiari.

 

                                   7.   Nella fattispecie __________ __________ è impiegata presso la __________ __________ in qualità di ausiliaria. La retribuzione varia a dipendenza del tempo di lavoro e dall’inizio della sua attività essa ha percepito mensilmente fr. 655.– (teste __________). Dal fascicolo processuale risulta inoltre che l’appellata ha lavorato presso lo __________, presso il Comune di __________ (teste __________), ove percepiva fr. 900.– mensili e presso il “__________ ” di __________ (cfr. interrogatorio formale). Ciò posto si può ragionevolmente pretendere da essa, ancora giovane e in buona salute, visto che i problemi di carattere psichico sembrano essere superati, che sia in grado di estendere la sua attività lavorativa. Un’attività, anche parziale, che le consenta di percepire 1’450.– ( o anche solo fr. 1’135.–) rientra senza dubbio nelle sue possibilità, tenuto conto che essa ha l’opportunità di lavorare quasi a tempo pieno presso la __________ (teste __________, verbali pag. 10). Tale retribuzione corrisponde del resto a circa 22 ore settimanali retribuite fr. 16.– l’una, ciò che risulta essere alla portata dell’interessata. Si aggiunga che, con sentenza odierna questa Camera ha confermato l’affidamento a terzi delle figlie __________ e __________, ciò che permette all’appellata di estendere ulteriormente la sua attività lavorativa. D’altronde la ripartizione dell’ammanco trova applicazione solo quando i fabbisogni della famiglia non possono essere coperti sfruttando tutte le potenzialità di reddito della famiglia, ivi comprese quelle della moglie che fino ad allora aveva lavorato solo a tempo parziale.

 

                                   8.   Nel caso concreto, tenuto conto che non vi è praticamente eccedenza da ripartire (reddito complessivo fr. 4’200.– meno fabbisogno complessivo 4’199.–, nell’ipotesi in cui nel fabbisogno della moglie sono conteggiati gli arretrati) il contributo alimentare a favore della moglie ammonterebbe a fr. 965.– (fabbisogno personale di fr. 2’414.– meno  reddito virtuale di fr. 1’450.–). Nonostante l’appellante abbia ragione nel computare alla moglie un reddito potenziale superiore a quello attualmente percepito, non vi è quindi motivo per modificare il contributo alimentare stabilito dal primo giudice, neppure stralciando dal fabbisogno dell’appellata gli arretrati di pigione e di primi cassa malati. In effetti nell’ipotesi di un fabbisogno di soli fr. 2’099.– vi sarebbe un’eccedenza di fr. 316.– e il contributo alimentare per la moglie ammonterebbe a fr. 807.– (fabbisogno fr. 2’099.– più metà dell’eccedenza fr. 158.– dedotto il reddito personale di fr. 1’540.–), comunque superiore a quello stabilito in prima sede. L’appello deve quindi essere respinto sia nella domanda principale che nella subordinata.

 

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, tenuto a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

 

                                         __________ ha postulato l’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La domanda non può essere accolta. Innanzitutto appare dubbio che sia adempiuto il requisito dell’indigenza, poichè tenuto conto di un reddito di fr. 2’750.– e di un fabbisogno di fr. 2’250.–(compreso il contributo versato alla moglie), all’appellante rimane pur sempre un’eccedenza di fr. 500.– che gli consente di far fronte agli altri suoi impegni. Inoltre nel caso concreto fa difetto pure il requisito della probabilità di esito favorevole dell’appello. Nelle cause di diritto della famiglia tale requisito viene invero valutato con minor rigore (Rep. __________ 122), ma nella fattispecie l’appellante ha proposto al giudizio della seconda sede contestazioni su temi già ampiamente sviluppati da consolidata dottrina e giurisprudenza, per di più pubblicata.

 

                                         La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie può essere dichiarata priva d’oggetto. I costi processuali sono infatti a carico dell’appellante, che deve inoltre versare alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Con quest’ultimo importo l’appellata sarà verosimilmente in grado di provvedere al pagamento dell’onorario esposto dal suo legale per le prestazioni di questa sede.

 

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.

 

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è dichiarata priva d’oggetto.

 

                                   4.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr.      200.–

                                         b) spese                                    fr.       50.–

                                                                                           fr.      250.–

                                         sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.– per ripetibili d’appello.

 

                                   5.   Intimazione a:

                                         -     lic. iur. __________, studio avv. __________,   __________

                                         -     avv. __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria