Incarto n.
11.95.00077

Lugano

9 maggio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della  Pretura della giurisdizione di Locarno–Città, promossa con petizione 29 marzo 1993  da

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti a giudizio i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se deve essere accolta l’appellazione 2 marzo 1995 di __________ contro la sentenza 9 febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città;

                                   2.   Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appellazione;

                                   3.   Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ con le osservazioni;

                                   4.   Il giudizio su spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   __________ __________ (1924) si è unito in matrimonio con __________ nata __________ (1926) davanti all’ufficiale di stato civile di __________ il __________ 1949. Dalla loro unione sono nati i figli __________ __________ (nato il __________ 1950 e deceduto __________ dopo), __________ (1953) e __________ (1956). In data 24 marzo 1988 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato fra i coniugi, accogliendo la petizione 3 settembre 1986 della moglie (inc. n. __________). In seguito all’appello del marito e all’appello adesivo della moglie contro la determinazione del contributo alimentare eseguita dal Pretore, il contributo alimentare mensile in favore della moglie è stato fissato da questa Camera in fr. 2000.– fino al 31 luglio 1989, e in fr. 1500.– meno la rendita AVS percepita dall’interessata a partire dal 1° agosto 1989 (sentenza 28 marzo 1989, inc. __________).

                                  B.   __________ ha in seguito promosso davanti alla stessa Pretura, con petizione 20 febbraio 1991, un’azione di modifica della sentenza di separazione, chiedendo l’adeguamento del contributo alimentare all’indice nazionale dei prezzi al consumo, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1990 (inc. n. __________). __________ ha a sua volta avviato, con petizione 26 marzo 1993, l’azione di divorzio, offrendo alla convenuta una rendita d’indigenza ai sensi dell’art. 152 CC di fr. 300.– mensili (inc. n. __________). La moglie ha aderito alla domanda di divorzio con risposta 12 luglio 1993 e ha postulato un contributo alimentare di fr. 375.– mensili, adeguato all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo a partire dall’agosto 1989.

                                         Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato ad essere convocate per il dibattimento finale e hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi. La convenuta nelle conclusioni 26 settembre 1994 ha confermato l’adesione alla pronuncia del divorzio e ha chiesto un contributo alimentare di almeno fr. 1000.–, da indicizzare, rimettendosi comunque al giudizio del Pretore sull’entità della prestazione. Essa ha inoltre postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. A sua volta l’attore nelle conclusioni 30 settembre 1994 offre una rendita di indigenza non indicizzata di fr. 375.– mensili.

                                  C.   Il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, statuendo il 6 dicembre 1994 sull’azione di modifica, ha accolto parzialmente la petizione, ha condannato il marito a versare all’attrice, quale adeguamento della pensione alimentare dal febbraio 1991 alla data della sentenza, l’importo di fr. 261.– e ha disposto l’adeguamento del contributo alimentare mensile di fr. 375.– dovuto all’attrice nella stessa misura in cui veniva adeguata la pensione percepita dal marito (inc. n. __________). Tale sentenza non è stata oggetto di impugnativa ed è passata in giudicato. Il 9 febbraio 1995 il Pretore ha poi pronunciato il divorzio tra le parti ed ha obbligato l’attore a pagare alla convenuta, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, a partire dal 1° febbraio 1995, una rendita di indigenza di fr. 800.– mensili, di cui fr. 440.– indicizzati secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo, con primo adeguamento al 1° gennaio 1996, e fr. 360.– secondo l’effettiva indicizzazione della pensione percepita versata all’attore dall’__________. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico dell’attore per 5/7, con l’obbligo di rifondere fr. 1500.– per ripetibili alla convenuta, cui è stato concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria (inc. n. __________).

                                  D.   __________, insorto con appello 2 marzo 1995, postula in riforma della sentenza pretorile la riduzione della rendita di indigenza a fr. 375.– mensili, di cui fr. 207.– da adeguare all’indice dei prezzi al consumo e fr. 168.– in funzione dell’effettivo adeguamento al rincaro della rendita __________, con protesta di spese e ripetibili. Chiede inoltre che la sua domanda di assistenza giudiziaria venga integralmente accolta con il beneficio del gratuito patrocinio in appello.

                                  E.   Nelle osservazioni 28 marzo 1995 __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza pretorile, chiedendo essa pure l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede di appello.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Nella risposta 12 luglio 1993, la convenuta ha chiesto una pensione alimentare di fr. 375.–, da indicizzare. Al termine dell’istruttoria, preso atto in particolare dei dati relativi al calcolo delle rispettive rendite AVS delle parti dopo la pronuncia del divorzio, essa ha esteso con le conclusioni 26 settembre 1994 la propria domanda, chiedendo una rendita di almeno fr. 1000.– per la cui determinazione si è rimessa al giudizio del Pretore. Quest’ultimo ha completato l’istruttoria, in virtù degli art. 88 lett. d e 89 CPC, chiedendo alle parti informazioni sui rispettivi fabbisogni con ordinanza 14 dicembre 1994. Il 20 gennaio 1995 l’attore ha preso posizione sui nuovi documenti prodotti dalla convenuta, contestando la possibilità di estendere la domanda. Il primo giudice ha ritenuto ammissibile l’estensione della domanda avuto riguardo all’art. 75 CPC, e ha accordato alla convenuta una rendita di indigenza di fr. 800.– mensili, dopo aver proceduto a determinare i fabbisogni dei coniugi e le rispettive disponibilità.

                                         Nel gravame, come già nelle osservazioni 20 gennaio 1995, l’attore contesta che la convenuta potesse aumentare in sede di conclusioni l’importo del contributo alimentare e adduce che la rendita deve quindi essere limitata all’importo di fr. 375.–, così come formulato nella risposta di causa. A detta dell’appellante, infatti, la nuova richiesta di giudizio non si fonda sulle stesse tesi sostenute nello scambio degli allegati e configura una mutazione dell’azione, impossibile allo stadio delle conclusioni. La censura non è seria, se si considera che la convenuta ha postulato una rendita di indigenza ai sensi dell’art. 152 CC, fondata sulla propria situazione finanziaria precaria, e ciò sia nella risposta di causa che nelle conclusioni. La domanda non è quindi mutata, ma è stata semplicemente estesa per adeguarla alle risultanze dell’istruttoria (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, note 5, 6, 9, 10 ad art. 75 CPC). L’attore ha avuto per altro la possibilità di discutere in contraddittorio le tesi della convenuta ed è stato chiamato a esprimersi sui nuovi documenti richiesti d’ufficio dal Pretore in merito ai fabbisogni delle parti.

                                         Come correttamente indicato dal Pretore, quindi, l’aumento del contributo alimentare richiesto ai sensi dell’art. 152 CC contenuto nelle conclusioni 26 settembre 1994 non costituisce una mutazione dell’azione, ma una semplice estensione della domanda ai sensi dell'art. 75 lett. b CPC. L’appello deve pertanto essere respinto su questo punto.

                                   2.   Il Pretore, dopo aver determinato in fr. 2196.– il fabbisogno del marito e in fr. 2205.– quello della moglie, ha constatato che la convenuta non è in grado di coprire il proprio fabbisogno con il reddito di fr. 1087.–, composto della sola rendita AVS, e si è pertanto scostato, per motivi di equità, dal calcolo invalso per la determinazione delle rendite di indigenza (DTF 118 II 99, 114 II 304), imponendo al marito un contributo alimentare di fr. 800.– mensili. Egli ha in sostanza ritenuto che non sia equo, in presenza di un coniuge indigente al punto da non coprire neppure il proprio minimo di base, garantire al coniuge debitore delle prestazioni un fabbisogno più ampio del minimo esecutivo.

                                         L’appellante contesta tale conclusione, facendo valere in primo luogo che non è possibile ridurre il coniuge debitore al solo minimo esecutivo, dovendogli essere garantito il 120% del fabbisogno. Egli rileva inoltre che nel computo del reddito della moglie devono essere inseriti gli interessi dei capitali a risparmio, che la voce relativa all’alloggio deve essere ridimensionata, il costo sopportato dall’appellata essendo troppo oneroso nelle sue condizioni finanziarie, e infine che nel reddito della moglie deve essere considerata la prestazione complementare AVS.

                                   3.   L’attore ha sempre riconosciuto il diritto della convenuta a una rendita di indigenza ai sensi dell’art. 152 CC e il requisito dell’innocenza del coniuge richiedente è pacificamente adempiuto nella fattispecie. La rendita di indigenza ha come scopo ultimo quello di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione d'indigenza (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 3a ed., Berna 1995, n. 755). La grave ristrettezza del coniuge innocente giusta la citata norma è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo di indigenza (Rep. __________, p. 310; SJ 1992 380). Per consolidata giurisprudenza, il fabbisogno da tenere in considerazione per il calcolo della rendita di indigenza equivale al 120% del minimo esistenziale (DTF 121 III 49, 118 II 100, 115 II 424), epurato da voci non comprese nella definizione di fabbisogno minimo (come telefono, elettricità ecc.). La prestazione prevista dall'art. 152 CC dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale e dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF 108 II 30; Rep. __________,187), come pure dalle possibilità del debitore, che devono essere tenute in debita considerazione (cfr. Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 764). L’età dei coniugi, la formazione del coniuge beneficiario nonché il suo stato di salute sono elementi da considerare nel calcolo (DTF 108 II 81 ad art. 151 CC, applicabile anche all’art. 152 CC).

                                   4.   Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, e in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. __________ 195; Guglielmoni/Trezzini, in: Rep. __________129 e riferimenti citati; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband, 191, n. 84 ad art. 151 CC). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. Nella fattispecie il Pretore, constatato che era rilevante per il giudizio determinare i rispettivi fabbisogni delle parti, li ha invitati con ordinanza 14 dicembre 1994 a completare le prove agli atti, conformemente agli art. 88 lett. d e 89 CPC. Solo la convenuta ha fornito alcuni dei dati richiesti, mentre l’attore ha indicato nella lettera 20 gennaio 1995 alcune voci del proprio fabbisogno, senza produrre i relativi documenti giustificativi. Il primo giudice, sulla base della comune esperienza e del normale andamento delle cose, ha comunque ritenuto fedefacenti le indicazioni delle parti e su questo punto, rimasto incontestato, non vi è motivo di scostarsi dal prudente apprezzamento del Pretore.

                               5 a)   Secondo gli accertamenti eseguiti dal primo giudice l’attore, pensionato, disporrà dopo il divorzio di un reddito complessivo di fr. 3216.–, composto della rendita AVS di fr. 1760.– e della pensione previdenziale versata dall’__________ di fr. 1456,10. Il fabbisogno del marito può essere valutato, secondo i dati ritenuti attendibili dal Pretore e qui non contestati, in fr. 2196.– (minimo base fr. 1025.–, alloggio fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 261.–, imposte presumibili fr. 60.–) cui deve essere aggiunto il 20%, ossia fr. 440.– (DTF 114 II 304, 118 II 100) dal momento che il minimo del diritto esecutivo è solo un punto di partenza indicativo per il calcolo della rendita, per un totale quindi di fr. 2636.–.

                                  b)   La convenuta, essa pure pensionata, disporrà dopo il divorzio unicamente della rendita AVS in fr. 1087.– (cfr. lettera Istituto delle assicurazioni sociali del 14 dicembre 1994, incarto richiamato I). L’attore sostiene che nel reddito dell’appellata deve essere computato anche il provento dei capitali a risparmio, il cui ammontare non precisa, e l’importo delle prestazioni complementari (PC) AVS. Dai vari certificati municipali per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria prodotti dalla convenuta risulta invero che essa dispone ancora di diversi libretti di risparmio, per un totale di circa fr. 11’000.– al 1° gennaio 1995 (cfr. dichiarazione 1995/1996). L’attore non si è tuttavia mai curato, nel corso della procedura, di far accertare il reddito della sostanza percepito dalla moglie, che per altro egli stesso definisce “esiguo” nelle conclusioni di causa. La censura relativa a tale reddito si rivela pertanto improponibile, poiché il gravame non indica di quale preciso importo deve essere maggiorato il reddito computato all’appellata (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC) né consente di determinarlo attraverso gli atti di causa.

                                         Non è contestato che la convenuta percepisce dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI una prestazione complementare che le consente di raggiungere il limite di reddito determinante stabilito dalla Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC, RS __________.30, art. 2 e 3; cfr. decisione del 14 gennaio 1994, incarto richiamato I). Tale importo ammontava nel 1994 a fr. 582.– mensili (di cui fr. 140.– versati direttamente alla cassa malati). L’appellante sostiene che tale prestazione deve essere computata nel reddito della convenuta, che avrà comunque diritto alle prestazioni assicurative anche dopo il divorzio. La giurisprudenza non computa le prestazioni complementari all’AVS/AI nel reddito determinante per il calcolo della rendita di indigenza (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband __________, n. 15 ad art. 152 CC; SJZ __________n. 40 pag. 366). Una parte della dottrina critica tale giurisprudenza, sostenendo che le prestazioni complementari AVS/AI sono un diritto dell’assicurato e non una prestazione di assistenza (T. Koller in: Recht __________, pag. 80) ma la dottrina dominante considera che occorre dapprima far capo alle prestazioni del diritto di famiglia e solo sussidiariamente a quelle delle assicurazioni sociali (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo __________, pag. 303 nota 11b; Deschenaux/Tercier/Werro, 3a ed., Berna __________, n. 762-763). Del resto i lavori preparatori della LPC indicano che il legislatore ha dato la precedenza alla solidarietà familiare rispetto alla solidarietà sociale e in tal senso si situa anche il progetto di nuovo diritto del divorzio, che consacra una solidarietà finanziaria dei coniugi anche dopo il divorzio (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 763; Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero in Foglio federale 1996, volume I, n. __________.31, pag. 49). A ogni modo, come si vedrà in seguito, il quesito è irrilevante per il giudizio odierno, perché anche se si considerasse un reddito della convenuta di fr. 1569.– (rendita AVS fr. 1087.– più prestazioni complementari in denaro fr. 482.–) rimarrebbe comunque un ammanco rispetto al fabbisogno, da colmare mediante un contributo alimentare.

                                         Il fabbisogno mensile dell’appellata, tenuto conto di quanto esposto in precedenza, ammonta a fr. 2205.– (minimo base fr. 1025.–, alloggio fr. 1007.–, premio della cassa malati fr. 113.–, imposte presumibili fr. 60.–) e maggiorato del 20% raggiunge fr. 2646.–. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, un onere di fr. 1000.– mensili per l’alloggio non è da considerare eccessivo nella zona urbana di __________ e non vi è motivo di ridurre tale voce, per altro documentata con la produzione del contratto di locazione (doc. 1). Vi è dunque un ammanco di fr. 1559.– secondo quanto calcolato dal Pretore, rispettivamente di fr. 1077.–se si seguisse la tesi dell’appellante e si considerasse la prestazione complementare alla stregua di un reddito.

                                  c)   Contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, il debitore della rendita di indigenza non può essere ridotto al puro minimo esecutivo, neppure quando la creditrice della prestazione sia in situazione di assoluta indigenza. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale al debitore deve infatti essere lasciato, di principio, il fabbisogno del minimo esecutivo maggiorato di almeno il 20% (DTF 121 III 49 segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; 114 II 304; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 764). Il Pretore si è invero richiamato all’equità per derogare a tale consolidata prassi, ma la solidarietà fra gli ex coniugi anche dopo il divorzio tiene già conto di tale elemento, che è alla base anche della maggiorazione del fabbisogno minimo, e non vi è motivo per appesantire ulteriormente la situazione dell’attore. Il contributo alimentare dovuto da quest’ultimo dopo il divorzio ammonta quindi a fr. 580.–, pari alla differenza fra il reddito complessivo di fr. 3126.– e il fabbisogno maggiorato del 20%, di fr. 2636.–. La rendita di indigenza sarà adeguata al rincaro nella misura stabilita dal primo giudice, vale a dire fr. 440.– secondo l’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo e fr. 140.– nella misura in cui sarà adeguata la rendita versata dall’__________. L’appello dell’attore merita pertanto parziale accoglimento limitatamente alla fissazione della rendita in fr. 580.– mensili.

                                   6.   L’appellante contesta inoltre la data di decorrenza delle prestazioni, che il Pretore ha stabilito al 1° febbraio 1995. A detta dell’attore, infatti, la rendita è dovuta solo dal passaggio in giudicato della sentenza di appello. La tesi non può essere condivisa. L’obbligo contributivo decorre, di principio, dal giorno successivo a quello del passaggio in giudicato del pronunciato di divorzio, salvo casi particolari che qui non ricorrono (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., n. 54 ad art. 151 CC). La pronuncia del divorzio in quanto tale è passata in giudicato, non essendo stata dedotta in appello, il 3 marzo 1995 e la rendita di indigenza decorre pertanto in concreto dal 4 marzo 1995, vigendo fino ad allora, come correttamente esposto dal primo giudice, la sentenza di separazione, rispettivamente la sentenza di modifica del 6 dicembre 1994. L’importo dovuto nel mese di marzo 1995 dovrà evidentemente essere calcolato sulla quota parte del contributo mensile a partire dalla data di decorrenza.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito del gravame giustifica la modifica della ripartizione di tasse e spese operata dal primo giudice. L’appellante vede infatti accolta parzialmente la sua tesi e deve versare una rendita di indigenza di fr. 580.– mensili invece dell’importo di fr. 375.– da lui offerto. Dal momento che la convenuta chiedeva un contributo di almeno fr. 1000.–, le parti sono ugualmente soccombenti, di modo che gli oneri processuali di prima sede devono essere sopportati in parti uguali. La reciproca soccombenza delle parti in una lite che verte sul diritto  di famiglia configura infatti un giusto motivo ai sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC per prescindere da un riparto strettamente numerico delle spese (cfr. sentenza TF II Corte civile, inedita, del  __________ 1988 in causa R/C, consid. 5). Le ripetibili, come le tasse di giustizia, devono pertanto essere sopportate in ugual misura dalle parti e sono compensate.

                                         L’attore contesta da ultimo la determinazione della tassa di giustizia, sostenendo che l’importo di fr. 1000.– fissato dal Pretore è eccessivo tenuto conto della particolare situazione finanziaria delle parti. Nelle cause di stato la tassa di giustizia va da fr. 250.– a fr. 10’000.– (art. 18 LTG) e quella fissata dal Pretore nella fattispecie rientra nei limiti inferiori della tariffa. Tenuto conto della complessità della vertenza una tassa di giustizia di fr. 1000.– appare del tutto adeguata alle circostanze e la decisione del primo giudice non presta fianco a critiche, neppure in presenza di parti con redditi limitati, come nella fattispecie. In sede di appello l’attore ottiene soddisfazione solo nella misura di circa un terzo e deve dunque sopportare i due terzi degli oneri processuali. Egli dovrà inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte di appello.

                                         L’appellante ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito beneficio in questa sede. La domanda deve essere respinta per carenza del requisito dell’indigenza ai sensi dell’art. 155 CPC. L’attore risulta infatti disporre, dai documenti agli atti, di una sostanza superiore a fr. 20’000.– (cfr. notifica di tassazione 1993/1994, del 12 settembre 1994), con i quali può sopperire ai costi della causa. L’esito del giudizio odierno gli consente d’altra parte di conservare per le proprie esigenze un fabbisogno maggiorato del 20% (cfr. consid. 5a) e la sostanza può quindi essere destinata al pagamento dei costi legali.

                                         La convenuta, pur disponendo di un libretto di risparmio con un saldo di fr. 11’131.– al 31 dicembre 1994 (cfr. certificato municipale dell’8 maggio 1995), deve invece essere considerata indigente, poiché non è in grado di coprire con le proprie entrate il fabbisogno minimo e dovrà forzatamente intaccare il capitale per vivere. Non le si può quindi imporre di destinare l’esigua sostanza, indispensabile ai bisogni minimi, alle spese di causa. La sua istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria può quindi essere accolta.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

                                    I.   Nella misura in cui è ricevibile l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

“1.2 A titolo di contributo alimentare per la moglie ex art. 152 CC, il marito verserà un importo mensile anticipato di fr. 580.–.

1.3   Tale contributo verrà adeguato annualmente all’aumento del                  costo della vita nel seguente modo:

       -  la somma di fr. 440,–, all’inizio di ogni anno, secondo l’indice dei prezzi al consumo, valendo come base quello vigente al 1° gennaio 1995 e con primo adeguamento al 1° gennaio 1996;

       -  la somma di fr. 140.– a dipendenza dell’effettiva e concreta     indicizzazione della rendita pensionistica versata dall’__________ ad __________.

1.4   Il contributo dovrà essere versato con decorrenza dal 4 marzo 1995, ritenuto che per il periodo precedente fanno stato la sentenza di separazione e la sentenza di modifica del 6 dicembre 1994 e che il contributo dovuto per il mese di marzo 1995 sarà calcolato sulla quota parte del contributo mensile.

2.    Le spese, con una tassa di giudizio di fr. 1000.–, in parte già anticipate dall’attore, sono poste a suo carico per 1/2, rilevato che la convenuta è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria in data 6 settembre 1993. Le ripetibili sono compensate.

                                         Per il resto la sentenza rimane invariata.

                                   II.   L’istanza di assistenza giudiziaria presentata il 2 marzo 1995 da __________ è respinta.

                                   III.   __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

                                 IV.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                      fr.    500.–

                                         b) spese                                        fr.      50.–

                                                                                                fr.    550.–

                                         sono a carico per 2/3 di __________ e per 1/3 a carico di __________, e per essa, la beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. __________ rifonderà inoltre a __________ l’importo di fr. 300.– per ripetibili ridotte di appello.

                                  V.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________

                                         – avv. __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria