Incarto n.
11.95.00078

Lugano

18 marzo 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. ____ Ord. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 12 dicembre 1986 da

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. dott. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. dott. __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 13 luglio 1994 presentata da __________ contro la sentenza emanata il 21 giugno 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   __________ (1934) e __________ nata __________ (1938) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ 1963. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1964) e __________ (1969). Il marito è dirigente aziendale, la moglie ha lavorato fino al 1977 presso la __________ dei genitori. Dal mese di giugno 1984 i coniugi vivono separati.

 

                                  B.   Il 2 aprile 1986 __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 30 aprile seguente. Il 12 dicembre 1986 il marito ha presentato la petizione di divorzio, offrendo, in particolare, un contributo alimentare per la moglie di fr. 1’000.– mensili fino alla maggiore età della figlia __________a. __________ __________ si è opposta alla petizione con risposta del 9 aprile 1987, sostenendo che il marito era esclusivamente colpevole della disunione e che essa era disposta a riprendere la vita coniugale. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le proprie domande.

 

                                         Esperita l’istruttoria, i coniugi hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e con le rispettive conclusioni hanno ribadito le domande di giudizio proposte con gli allegati di petizione e risposta. Il marito ha non di meno limitato l’offerta di un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili fino al 30 giugno 1993.

 

                                  C.   Statuendo il 21 giugno 1994, il Pretore ha respinto l’azione di divorzio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.– sono state posta a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 4’000.– a titolo di ripetibili.

 

                                  D.   Contro la citata sentenza __________ è insorto con un appello del 13 luglio 1994 nel quale chiede, in riforma della querelata decisione, l’accoglimento della petizione. Nelle sue osservazioni del 24 agosto 1994 __________ propone la reiezione del gravame.

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   Il Pretore, dopo aver negato l’esistenza di fattori oggettivi di disunione, ha respinto la petizione considerando che la relazione sentimentale allacciata dal marito con la cognata della moglie configura colpa preponderante tale da non legittimarlo a richiedere il divorzio. L’appellante censura le conclusioni del primo giudice, ribadendo che la responsabilità della disunione dev’essere imputata all’eccessiva dipendenza della moglie dalla propria famiglia. Egli sostiene inoltre che la diversa impostazione della vita matrimoniale ha minato sempre più l’unione coniugale, di modo che la relazione con la cognata non risulta essere la causa della disunione. L’appellante assevera infine che la moglie, non avendo la reale volontà di riprendere la vita coniugale, non può validamente opporsi all’azione di divorzio.

 

                              2. a)   Per l’art. 142 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro. Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).

 

                                  b)   Dal fascicolo processuale non risulta che l’unione coniugale fosse già in crisi prima dell’inizio della relazione tra l’appellante e la cognata della moglie. Secondo quanto riferito dai vari testi nei primi anni di matrimonio i rapporti tra i coniugi erano ottimi (deposizioni __________ e __________ e __________), perfetti (deposizioni __________ e __________), molto buoni (deposizioni __________ e __________), la famiglia era felice e unita (deposizione __________), senza attriti o discussioni (deposizioni __________ __________); in sostanza la coppia era affiatata (deposizione __________). Anche le vacanze, sempre trascorse assieme dai coniugi, fino al 1975 erano allegre e serene (deposizioni __________ e __________). Contrariamente all’opinione dell’appellante, i contatti dei testi con la famiglia __________ non sono stati sporadici, ma sono stati intensi e continui (teste __________), regolari (teste __________i), molto frequenti (teste __________i), da 3 a 6 volte l’anno (teste __________), spesse volte (teste __________), ciò che rende priva di consistenza la critica formulata nell’appello sull’occasionalità e sulla superficialità delle impressioni dei testi relative allo stato d’animo del marito.

 

                                  c)   L’appellante sostiene che i rapporti coniugali erano comunque già turbati prima della sua relazione, segnatamente a causa della vicinanza dei suoceri (il marito si sentiva praticamente integrato nella famiglia della moglie), ciò che nel corso degli anni ha ingenerato un desiderio di evasione, quasi di ribellione. L’istruttoria ha permesso di appurare che al momento del matrimonio i coniugi sono vissuti per qualche mese nell’appartamento dei genitori della moglie (deposizione __________), e che successivamente essi si sono trasferiti in uno stabile situato di fronte alla __________ di costoro (loc. cit.). Non è contestato che la moglie trascorreva prevalentemente il suo tempo nella __________ dei genitori e che i pranzi familiari venivano consumati in casa __________ (deposizioni __________, __________, __________ e __________), come pure che il marito aiutasse i suoceri nei lavori di __________, in particolare per le consegne (deposizioni __________, __________, __________, __________, __________ e __________i). La circostanza che per il marito tale aiuto fosse frustrante e insoddisfacente non emerge tuttavia con precisione dall’incarto. Certo a volte egli sembrava depresso per questo impegno, che non gli lasciava tempo libero, apparendo perfino amareggiato (deposizione __________), era stanco e stufo del lavoro (deposizione __________) e accennava a problemi di stanchezza (deposizione __________ __________), ma risulta anche che egli non si è mai lamentato (deposizioni __________ __________, __________, __________ e __________) o solo raramente (deposizione __________ __________), anzi “si vedeva che lo faceva volentieri” (deposizioni __________ e __________i), anche perché aveva espresso l’intenzione di ritirare il negozio al decesso dei suoceri (deposizioni __________ e __________). Gli indizi evocati dall’appellante a sostegno della sua tesi sono pertanto troppo labili per giungere con tranquillizzante certezza alle conclusioni da lui auspicate, di modo che in simili circostanze non vi è motivo per riformare la sentenza del primo giudice.

 

                                  d)   È possibile che per l’appellante la vicinanza della famiglia __________ fosse di peso, ma dall’istruttoria non risulta che egli abbia compiuto concreti tentativi per ovviare a questa situazione, né che si sia mai lamentato di questo stato di cose. Il fatto che i coniugi si siano trasferiti dopo pochi mesi di matrimonio in un appartamento situato di fronte al posto di lavoro della moglie, che questa abbia continuato a lavorare nella __________ dei genitori e che i coniugi prendessero i loro pasti presso i suoceri non permette ancora di intravedere un morboso attaccamento della convenuta alla famiglia __________ a scapito del marito, del quale essa era per altro innamorata (deposizioni __________ e __________ e __________) e al quale dimostrava affetto (deposizione __________). Del resto queste situazioni possono essere ricondotte a contingenze varie: la permanenza agli inizi del matrimonio nell’appartamento dei suoceri era transitoria, in attesa di trasferirsi nell’appartamento di fronte (deposizione __________), mentre il consumo dei pasti nel retro bottega del negozio era dovuto anche alla comodità di beneficiare dei prodotti della __________ (deposizione __________i). Va infine rilevato che questa situazione si è, in ogni caso, modificata nel tempo, i coniugi essendosi dapprima trasferiti in un’altra abitazione (deposizione __________), dove prendevano anche i pasti (deposizione __________). Certo __________ ha avuto modo di affermare che un giorno imprecisato il marito, stufo di mangiare dai suoceri, ha ottenuto di cenare la sera in casa propria, ma questa stessa perentoria affermazione è stata mitigata da __________, per la quale i coniugi hanno iniziato a cenare in casa propria non appena il marito espresse questo desiderio, peraltro prontamente assecondato dalla moglie. Ora, tenuto conto di esposto in precedenza, non è condivisibile l’assunto dell’appellante e considerare questo episodio come un sintomo di irrimediabile rottura dei rapporti coniugali. Anzi, ciò dimostra semmai che la moglie dava prova di buona volontà per superare le difficoltà coniugali. In queste condizioni non è possibile ravvisare la causa del dissidio coniugale in fattori oggettivi dipendenti da una diversa impostazione della vita matrimoniale, come da lui preteso.

                                         Si aggiunga che a ogni coniuge incombe l’obbligo di far prova di buona volontà, pazienza, indulgenza e sacrificio per comporre i dissidi e che se questi sono dovuti a un fatto di carattere, ognuno deve fare il possibile per adattarsi all’altro (DTF 116 II 15; Bühler/Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 142 CC). Va inoltre rilevato che a partire dal 1977, allorquando la __________ è stata chiusa, la situazione di disagio addotta dall’appellante non esisteva più. Il marito evoca invero il fatto che dopo la chiusura del negozio la moglie ha continuato a intrattenere stretti rapporti con la propria madre (circostanza confermata dalla teste __________), ciò che costituirebbe un sintomo della preferenza data alla propria famiglia di origine a scapito di quella creata dal matrimonio. Ma questa sua interpretazione non può però ancora una volta essere condivisa, ritenuto che la teste si è espressa sulla situazione esistente nel 1991, ossia dopo la separazione, mentre il fatto che la suocera si fermasse qualche volta a pranzo presso la figlia (risposta punto 6, pag. 3), non è ancora sufficiente per provare un disinteresse della moglie per la famiglia tale da assurgere a colpa. Nell’appello il marito avanza tutta una serie di motivi che l’avrebbero indotto a non chiedere il divorzio nei primi 14 anni di vita coniugale, quali le speranze di un miglioramento della situazione, la giovane età dei figli, i condizionamenti di natura sociale, familiare e religiosa e il timore di dover avviare la causa di divorzio nella giurisdizione dove era Pretore il fratello della moglie. Si tratta però solo di ipotesi, plausibili a detta dell’appellante, ma sprovviste di supporto probatorio e come tali inefficaci per sostenere la tesi della turbativa dovuta a fattori oggettivi.

                                         In definitiva, ritenuto che per scindere i rapporti coniugali il giudice deve fondarsi su fatti precisi, oggettivamente riscontrabili e dai quali risulti il turbamento dell’unione coniugale, nella fattispecie non è possibile concludere che la situazione familiare era irrimediabilmente compromessa prima della relazione extraconiugale del marito.

 

                                   3.   Spettava all’appellante, per altro, dimostrato che la sua relazione con la cognata della moglie non era causale per la disunione.

                                         Il coniuge che, lasciato il domicilio coniugale, allaccia una relazione stabile, è presunto infatti essere responsabile della disunione, a meno che dimostri la preesistenza del dissidio coniugale (Bühler/Spühler op. cit., nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza), ciò che nella fattispecie all’appellante non è riuscito. Benché non sia possibile appurare con precisione l’inizio di questa relazione, l’istruttoria ha in realtà suffragato quanto il marito avrebbe dovuto smentire. Come si è visto in precedenza (consid. 2b), prima della nota relazione l’unione coniugale appariva ai terzi serena e felice; la situazione è per contro radicalmente cambiata dopo l’inizio della relazione sentimentale del marito con la cognata. I testi hanno riferito a questo proposito che i rapporti si sono turbati (deposizione __________), sono mutati (deposizioni __________ __________ e __________i), raffreddati (deposizione __________ __________), al punto che la moglie ne fu molto scossa (deposizioni __________ e __________) e ne ha molto sofferto (deposizione __________). In sostanza, quindi da quel momento i rapporti tra i coniugi non sono più stati quelli di prima, ma sono diventati tesi (deposizione __________). In conclusione, viste le emergenze processuali la domanda di divorzio del marito dev’essere respinta, poiché egli è coniuge esclusivamente responsabile della disunione, non risultando che eventuali fattori oggettivi di disunione abbiano concorso alla rottura dei rapporti coniugali.

 

 

                                   4.   Sostiene l’appellante che la moglie non potrebbe opporsi al divorzio, poiché essa non ha mai intrapreso nessun tentativo per dimostrare la sua effettiva volontà di ricostruire il matrimonio. Ora, l’opposizione del coniuge innocente deve essere respinta qualora configuri un manifesto abuso di diritto. Tale possibilità è da ammettere con grande riserbo e cioè quando la posizione dell’opponente è assolutamente priva di senso e non sorretta da alcun interesse degno di protezione (DTF 111 II 112 consid. 1d; Bühler/Spühler, op. cit., nota 145 ad art. 142 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 126, n. 627). L’onere probatorio dell’abuso di diritto incombe all’attore (DTF 108 II 507; Bühler/Spühler, op. cit., nota 146 ad art. 142 CC). Nella fattispecie dal fascicolo processuale è emerso che la moglie ha sempre sperato in una riconciliazione (risposta pag. 3, duplica pag. 4, conclusioni pag. 4, osservazioni all’appello pag. 3, deposizione __________). Certo, non risulta, né la moglie lo afferma, che essa abbia fatto concreti tentativi per riconciliarsi con il marito, ciò che tuttavia nemmeno poteva essere preteso da lei nei confronti di un coniuge adultero che non ha mai inteso ritornare sui suoi passi. Non essendo stato provato, e neppure reso verosimile, che la convenuta non tiene più al vincolo matrimoniale se non per la forma, così che il rifiuto del divorzio non servirebbe che a mantenere un’unione assolutamente vuota di contenuto (DTF 108 II 112; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 125, n. 626), la sua opposizione merita protezione. Il fatto che poi essa nel sostanziare la sua opposizione al divorzio abbia rinunciato a invocare l’adulterio non è decisivo, e ciò non significa ancora che essa abbia tollerato la situazione. Del resto, a prescindere dalla circostanza che l’ipotesi di cui all’art. 137 cpv. 3 CC concerne il caso del divorzio chiesto dal coniuge che ha consentito o perdonato l’adulterio ciò che non risulta nella fattispecie, l’eventuale perdono accordato dalla moglie non rende ancora innocente il coniuge colpevole (DTF 117 II 13). Giovi a questo proposito rilevare che i motivi per cui un coniuge innocente si oppone al divorzio sono – di massima – irrilevanti, il diritto di opposizione come tale essendo garantito dalla legge (art. 142 cpv. 2 CC; Bühler/Spühler, op. cit., nota 143 ad art. 142 CC). Il solo limite consiste, come si è spiegato, nel divieto dell’abuso (DTF 111 II 112), ma il semplice fatto che un matrimonio non possa più essere salvato non basta a far apparire abusiva l’opposizione del coniuge innocente (Bühler/Spühler, op. cit., nota 149 ad art. 142 CC). Per dimostrare l’abuso bisogna fondarsi su circostanze qualificate, tanto meno evidenti nella fattispecie. Si aggiunga che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di affermare che l’opposizione non è abusiva nemmeno quando il coniuge innocente non si limiti a opporsi al divorzio, ma domandi in via riconvenzionale il divorzio o la separazione (DTF 118 II 20 consid. 2).

                                        

                                         È vero infine che se al momento dell’introduzione della domanda di divorzio i coniugi sono separati da 15 anni si può ammettere che l’opponente abbia perso di fatto la reale volontà di continuare nel matrimonio e che pertanto non abbia più un interesse legittimo (DTF 108 II 503), ma questa presunzione non giova all’appellante, ritenuto che i coniugi al momento della petizione erano separati da soli due anni (cfr. consid. A).Inconcludente è infine, ancorché non provata, la circostanza che anche la cognata sentiva sempre più pesare sulla propria vita matrimoniale l’influenza della famiglia __________ (appello pag. 11). Ciò premesso, non avendo il marito, coniuge esclusivamente colpevole, dimostrato che l’opposizione della convenuta è destituita di buon diritto, l’appello dev’essere respinto.

 

                                   5.   Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante.

 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                           fr. 750.–

                                         b) spese                                             fr.   50.–

                                                                                                     fr. 800.–

                                         sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________, __________;

                                         – avv. dott. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria