Incarto n.
11.95.00085

Lugano

2 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. ______ spec. (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 21 settembre 1994 da

 

 

Patriziato di Lodrino, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________)  e

 

__________, __________. 

 

 

premesso che il Patriziato di __________ ha interposto il 24 ottobre 1994 un appello contro un decreto emesso il 17 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di __________, con cui è stata respinta, per incompetenza giurisdizionale, l’azione possessoria introdotta dallo stesso Patriziato di __________;

 

preso atto che il 17 marzo 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti avendo raggiunto un accordo;

 

visto che il Patriziato di Ira__________a, con lettera del 4 aprile 1994, ha comunicato di non rinunciare alle ripetibili di appello;

 

ricordato che se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite, a richiesta di parte, dal giudice adito (art. 151 CPC);

 

osservato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________375), pone fine alla procedura di ricorso e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

rilevato che in caso di desistenza la valutazione dell’equa indennità considera il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, come soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato n. 10 ad art. 148);

 

accertato che nel caso concreto non risultano giusti motivi per suddividere tra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);

 

considerato nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che non è stata emanata una decisione di merito (art. 21 LTG);

 

ritenuto che per l’art. 150 CPC le ripetibili sono fissate entro i limiti della tariffa dell’Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore, ragion per cui l’importo di fr. 600.-- a favore del Patriziato di __________ appare nella fattispecie equo e consono all’impegno profuso da quest’ultimo nella procedura di ricorso, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili a __________ che non ha presentato osservazioni all’appello;

 

per questi motivi,

 

decreta:

 

                                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                           fr.      100.--

                                         b) spese                                             fr.        50.--

                                                                                                     fr.      150.--

 

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà al Patriziato di __________ l’importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili di appello. Non si assegnano ripetibili a __________.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - avv. __________, __________

                                         - avv. __________, __________

                                         - __________, __________

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria