Incarto n.
11.95.00088

Lugano

14 marzo 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Enrico Giani

 

 

segretaria:

 Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. ____ DSA (azione di divorzio) della Pretura  del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell’11 settembre 1991 da

 

 

 

 

__________, __________

 (patrocinata dall’avv. dott. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________, __________, 

 (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________)

 

e ora sul decreto cautelare emanato il 15 ottobre 1993 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore;

 

 

premesso che il 2 novembre 1993 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 15 ottobre 1993 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato il contributo alimentare del marito per la figlia __________ (1984) e il relativo diritto di visita durante la procedura di divorzio;

 

preso atto che con dichiarazione registrata a verbale il 23 febbraio 1995 davanti al Segretario assessore l’attrice ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

 

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep __________pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

accertato che le parti hanno dichiarato, su richiesta del giudice delegato, di compensare le ripetibili del procedimento in appello, lasciando le spese processuali a carico di chi le ha anticipate;

 

considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);

 

 

decreta:

 

                                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr.        70.–

                                         b) spese                                 fr.        30.–

                                                                                         fr.      100.–

sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. dott. __________, __________;

                                         – avv. dott. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria