Incarto n.
11.95.00092

Lugano

20 marzo 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. ____ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione dell'8 novembre 1990 da

 

 

__________, __________

(patrocinati dall’avv. dott. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________o

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________), 

 

 

esaminati gli atti

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 giugno 1993 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 13 maggio 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili;

 

Ritenuto

 

 

 

in fatto:

 

                                     -   che con petizione dell’8 novembre 1990 __________ e __________ __________, comproprietari della particella n. __________RFD di __________, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di ordinare a __________ __________, proprietaria del contiguo fondo n. __________, di allontanare, rispettivamente di spostare alla distanza minima di 50 cm dal confine comune, la siepe di piracanta posta a dimora sul confine delle due proprietà;

 

                                     -   che con risposta del 9 gennaio 1991 __________ __________ si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale ha postulato l’iscrizione di una servitù per il mantenimento della siepe sul confine dei due fondi;

 

                                     -   che con sentenza del 13 maggio 1993 il Pretore ha respinto la petizione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha ordinato all’ufficiale dei registri di Lugano di iscrivere una servitù avente per oggetto il mantenimento di una siepe di piracanta sul confine tra i fondi di proprietà delle parti, in deroga alla distanza minima prevista dall’art. 139 LAC;

 

                                     -   che con appello del 2 giugno 1993 __________ e __________ __________ chiedono, in riforma del querelato giudizio, l’accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale;

 

                                     -   che con osservazioni del 5 luglio 1993 __________ __________ propone di respingere il gravame;

 

                                     -   che il 16 dicembre 1994 la presidente di questa Camera ha rinviato la causa al Pretore affinché procedesse alla determinazione del valore litigioso;

 

                                     -   che con ordinanza del 7 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha fissato in fr. 2’500.-- il valore di lite;

 

considerando

 

in diritto:

 

                                     -   che gli attori hanno chiesto l’allontanamento, rispettivamente lo spostamento di una siepe messa a dimora dalla convenuta in urto alla distanza minima prevista dall’art. 139 LAC;

 

                                     -   che nelle controversie relative a servitù o a diritti di vicinato il valore è determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC);

 

                                     -   che con ordinanza del 7 marzo 1996 il Pretore ha fissato in fr. 2’500.-- il valore della lite;

 

                                     -   che il valore minimo per potersi appellare è di fr. 8’000.-- (art. 13 LOG);

 

                                     -   che pertanto l’appello, non raggiungendo il citato valore, dev’essere dichiarato irricevibile;

 

                                     -   che nondimeno il gravame è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC);

 

                                     -   che data la particolarità della fattispecie non si giustifica di prelevare spese né di assegnare ripetibili;

 

 

per questi motivi;

 

ordina:

 

                                   1.   L’appello è irricevibile e l’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         -  avv. dott. __________ __________, __________o;

                                         -  avv. __________ __________, __________;

                                         -  Camera di cassazione civile del Tribunale di appello, sede con trasmissione dell’incarto).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria