Incarto n.
11.96.00107

Lugano

18 dicembre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di __________ -__________, promossa con istanza del 21 luglio 1994 da

 

Comunione dei comproprietari

del condominio __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________,

studio legale __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________, __________ (__)

(patrocinato dall’avv. __________, __________);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se deve essere accolto il ricorso per cassazione (recte: l’appel-lo) presentato dalla Comunione dei comproprietari del condominio __________ il 18 settembre 1995 contro la sentenza emessa il 7 settembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di __________ -__________;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

                                         che con sentenza 7 settembre 1995 il Pretore della giurisdizione di __________, in parziale accoglimento di un'istanza 21 luglio 1994 presentata dalla Comunione dei comproprietari “Condominio __________ ”, ha fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario di iscrivere in via provvisoria un’ipoteca legale di fr. 783,35 oltre interessi al 5% a carico della proprietà per piani n. __________, appartenente al convenuto __________;

                                         che il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese per 6/7 a carico dell’istante e per 1/7 a carico del convenuto, al quale ha riconosciuto un’indennità per ripetibili di fr. 700.–;

                                         che la Comunione dei comproprietari “Condominio __________ ” è insorta il 18 settembre 1995 con un ricorso per cassazione, in cui postula l’accoglimento integrale dell’istanza 21 luglio 1994;

                                         che __________ ha a sua volta chiesto, con osservazioni del 16 ottobre 1995, l’annullamento della sentenza pretorile e il rinvio degli atti al primo giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio;

                                         che con sentenza 24 giugno 1996 la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha trasmesso l’incarto per competenza alla prima Camera civile;

                                         che con l'ordinanza 28 ottobre 1996 la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra le parti;

                                         che l’appellante ha comunicato il 9 dicembre 1996 di avere trovato un accordo con la controparte e che la causa può essere quindi stralciata dai ruoli;

                                         che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

                                         che nella fattispecie le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore dell’appellato il 9 dicembre 1996;

                                         che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

decreta:                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese né tasse di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________;

                                         – Ufficio dei Registri, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di ____________________

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria