Incarto n.
11.96.00010

Lugano,

31 gennaio 1996

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 6 ottobre 1992 da

 

 

__________ __________ -__________, __________

(patrocinata dall’avv. prof. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________; 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 10 gennaio 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

 

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:

che con sentenza del 12 dicembre 1995 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha accolto una petizione con cui __________ __________ -__________, rivendicando la proprietà della particella n. ____RFD di __________ (art. 641 cpv. 2 CC), chiedeva che __________ __________ fosse condannato a sgomberare e a consegnarle l’immobile sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP;

 

che contro tale sentenza __________ __________ ha introdotto un appello del 10 gennaio 1996 per ottenere che, conferito al gravame effetto sospensivo, la petizione di __________ __________ -__________ sia respinta e il giudizio pretorile riformato di conseguenza;

 

che il 19 gennaio 1996 la presidente della I Camera civile ha dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo, il ricorso avendo tale attributo già per legge;

 

che l’appello non è stato intimato alla controparte;

 

e considerando

 

in diritto:

che il Pretore ha accolto l’azione per non avere, il convenuto, dimostrato l’incapacità di discernimento del padre, __________ __________, al momento in cui questi aveva donato all’attrice, sua nipote (allora dodicenne), la proprietà del fondo litigioso (rogito __________ 1982,  n. __________, del notaio __________ __________, __________);

 

che nell’appello il convenuto censura un apprezzamento erroneo delle prove, sostenendo che il Pretore  avrebbe sottovalutato le reticenze dell’attrice durante l’interrogatorio formale del 7 luglio 1994, come pure un certificato medico agli atti (doc. 1c), due lettere (doc. 1d e 1e), la circostanza che il defunto padre aveva promosso il 24 aprile 1984 una causa per far accertare la nullità della donazione e la firma insicura del padre medesimo sul relativo contratto (doc. A), onde un giudizio pretorile viziato – secondo l’appellante – di “arbitrio allo stato puro” (appello, pag. 7);

 

che nel corso dell’interrogatorio formale l’attrice ha dichiarato di ricordare il nonno come una persona con leggere difficoltà di parola, a suo avviso senza problemi di udito, e di non rammentare a distan-za di dodici anni altri particolari sulla salute di costui (risposta 1.3: verbale del 7 luglio 1994, pag. 1 in fondo), ciò che – contrariamente all’opinione dell’appellante – non comprova in alcun modo la scemata responsabilità della persona;

 

che il certificato medico del 3 agosto 1982 attesta bensì sordità, tur-be della fonazione, “manifestazione iniziale di tipo artereosclerotico cerebrale” e grandi difficoltà di comunicazione, ma – come ha rilevato il primo giudice – tale certificato è posteriore di oltre quattro mesi alla firma del contratto e costituisce tutt’al più un indizio, non una prova sufficiente a dimostrare l’incapacità di discernimento del donatore il 27 marzo 1982;

 

che la lettera del 6 agosto 1982 con cui l’avv. __________ __________ definiva __________ __________ “non più completamente in grado di valutare la portata dei suoi atti” (doc. 1d), oltre a essere l’espressione soggettiva di un legale di parte, è coeva al certificato medico;

 

che ciò vale anche per la risposta del 7 agosto 1982 in cui __________ __________ (fratello del convenuto) ammetteva una quasi totale mancanza di parola del padre (doc. 1e), soggiungendo tuttavia che costui è “sempre stato in grado di far intendere i suoi voleri”;

 

che l’azione giudiziaria con la quale __________ __________ intendeva far dichiarare inefficace la donazione del fondo alla nipote è stata ritirata dagli eredi (doc. G) perché verosimilmente destinata all’insuccesso (deposizione __________ __________ del 4 ottobre 1993: verbali, pag. 2 in fondo);

 

che la firma relativamente incerta del donatore sul noto contratto del 27 marzo 1982 può destare sospetti, nondimeno a parere del notaio __________ l’interessato “sapeva esattamente cosa stava facendo allorché firmò l’atto di donazione” (foglio successivo al doc. 1o);

 

che, anche apprezzati nel loro insieme e non isolatamente, gli indizi predetti alimentano se mai dubbi e perplessità, ma non bastano a dimostrare che __________ __________ non capiva la portata dei suoi atti all’epoca della liberalità, né le altre risultanze istruttorie suffragano estremi del genere;

 

che il rammarico espresso dal Pretore per le conseguenze del giudizio e per l’impossibilità di “riportare le relazioni tra le parti sul binario della comprensione reciproca” nulla muta al corretto esito della sentenza;

 

che per quanto attiene agli oneri processuali del sindacato odierno, essi vanno a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

che l’ammontare della tassa di giustizia è ridotto in ogni modo, per rapporto all’art. 24 lett. a LTG, la sentenza potendo essere emanata con la procedura dell’art. 313bis CPC;

 

che non è il caso per converso di attribuire ripetibili all’attrice, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;

 

pronuncia:

 

1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

      a) tassa di giustizia      fr. 200.–

      b) spese                         fr.   50.–

                                              fr. 250.–

 

      sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

3.   Intimazione:

      – __________ __________, __________;

      – avv. prof. __________ __________, __________.

      Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La Segretaria