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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente,
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segretaria: |
Gianinazzi |
sedente per statuire nella causa n. _______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 settembre 1993 da
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____________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________ )
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contro |
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__________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
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premesso che il 1° luglio 1996 __________ ha presentato appello contro una sentenza emessa il 10 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
preso atto che con lettera del 5 luglio 1996 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla procedura, con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie l’appello non è stato intimato alla controparte, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire;
ritenuto che la particolarità della fattispecie permette di rinunciare in questa sede al prelievo di tasse e di spese;
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
- avv. __________, __________;
- avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria