Incarto n.
11.96.00111

Lugano

8 luglio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Gianinazzi

 

sedente per statuire nella causa n. _______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 settembre 1993 da

 

 

____________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________

)

 

 

contro

 

 

 

__________, __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________, __________);

 

 

premesso che il 1° luglio 1996 __________ ha presentato appello contro una sentenza emessa il 10 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

preso atto che con lettera del 5 luglio 1996 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso;

 

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla procedura, con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

considerato che nella fattispecie l’appello non è stato intimato alla controparte, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire;

 

ritenuto che la particolarità della fattispecie permette di rinunciare in questa sede al prelievo di tasse e di spese;

 

 

decreta:

 

                                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese né si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - avv. __________, __________;

                                         - avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria