Incarto n..
11.96.00116

rinvio T.F.

Lugano

22 luglio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 agosto 1995 da

 

 

__________, __________

(patrocinata dall’avv. dott. __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________, __________

(patrocinata dall’avv. dott. __________, __________);

 

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 26 ottobre 1995 la I Camera civile ha respinto l’appello presentato il 18 settembre 1995 dalla convenuta contro la sentenza emanata il 31 agosto 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, che ha confermato;

                                         che con sentenza 7 marzo 1996 la II Corte civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso per riforma presentato il 30 novembre 1995 da __________, ha riformato la sentenza impugnata limitatamente alla frase “__________ ”, stralciata dalla risposta all’editoriale “__________ ” e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura cantonale;

                                         che nel caso concreto il gravame della convenuta è stato accolto limitatamente allo stralcio di una frase della risposta, comprendente 13 parole, rispetto a un testo di 15 frasi e di 313 parole, ciò che corrisponde a una minima vittoria quantitativa;

                                         che tuttavia la frase stralciata riveste grande importanza, per le considerazioni etico-morali esposte in dettaglio dalla convenuta nel ricorso per riforma;

                                         che non si può comunque disconoscere che l’appellante si è sempre tenacemente opposta al principio stesso della pubblicazione della risposta in questione e ha respinto in blocco la richiesta, senza nemmeno proporre lo stralcio della frase non conforme, costringendo così l’istante a rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il diritto di risposta;

                                         che nei suoi gravami la convenuta ha persistito nel negare in blocco la risposta all’editoriale “__________ ”, tanto che nell’appello e nel ricorso per riforma essa ha ancora contestato la possibilità del giudice di adattare la risposta per renderla conforme alla legge, sostenendo una tesi in contrasto con la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 117 II 1 consid. 2c, 119 II 104 consid. 3e) ribadita nella sentenza che riguarda le parti;

                                         che in siffatte circostanze gli oneri processuali di prima sede e di appello devono adeguatamente considerare da un lato l’esiguità materiale della vittoria conseguita (1 frase stralciata su 15, 13 parole su 313), dall’altro la valenza etico-morale della frase stralciata per la convenuta e infine il comportamento processuale di quest’ultima;

                                         che per tali motivi appare equo e adeguato alle circostanze ripartire gli oneri processuali di appello in ragione di 9/10 alla convenuta e di 1/10 all’istante, con l’obbligo per l’appellante di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte, nella stessa proporzione;

                                         che non si giustifica per contro di modificare gli oneri processuali di prima sede, che già tengono conto della parziale soccombenza dell’istante, costretta a rivolgersi al giudice dall’atteggiamento di chiusura della convenuta, che per ragioni di principio ha rifiutato di entrare in materia sul diritto di risposta;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

                                   1.   Gli oneri del procedimento di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         già anticipati dall’appellante, sono posti a suo carico nella misura di 9/10 e a carico dell’istante nella misura di 1/10. ____________________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.

 

                                   2.   Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede è confermato.

                                   3.   Intimazione:

                                         - avv. dott. __________, __________

                                         - avv. dott. __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria