Incarto n.
11.96.00141

Lugano,

16 ottobre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

5 febbraio 1996 da

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________); 

 

 

premesso che il 12 settembre 1996 __________ __________ ha presentato appello contro il decreto cautelare emanato il 12 agosto 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-

ne 6;

 

preso atto che con lettera del 24 settembre 1996 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta – per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:

                                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta        fr.   70.–

                                         b) spese                                      fr.   30.–

                                                                                              fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La Presidente                                                 La Segretaria