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Incarto n. |
16 ottobre 1996/fb |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Gianinazzi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del
5 febbraio 1996 da
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__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) |
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contro |
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__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________); |
premesso che il 12 settembre 1996 __________ __________ ha presentato appello contro il decreto cautelare emanato il 12 agosto 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne 6;
preso atto che con lettera del 24 settembre 1996 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta – per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La Presidente La Segretaria