Incarto n..
11.96.00143

Lugano

25 ottobre 1996/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (rilascio di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 16 luglio 1996 da

 

 

__________ __________, __________

 

 

 

 

per ottenere il rilascio del certificato ereditario nella successione fu __________ __________ (1921), già domiciliato a __________ e ivi deceduto il __________ 1995;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se deve essere accolto l’appello del 16 settembre 1996 promosso da __________ __________ contro il certificato ereditario rilasciato il 20 agosto 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

                                         che __________ __________, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il __________ 1995, lasciando come eredi legittimi la moglie __________ __________ e i fratelli __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________;

                                         che nel febbraio 1996 gli eredi __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno dichiarato di rinunciare alla successione “in favore di __________ __________ ”;

                                         che il rappresentante degli eredi ha instato alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città il 16 luglio 1996 per ottenere il rilascio del certificato ereditario, in conformità alla dichiarazione di rinuncia del febbraio 1996;

                                         che il Pretore ha rilasciato il 20 agosto 1996 il certificato ereditario attestante che uniche eredi del defunto __________ __________ sono la moglie __________ __________ e la sorella __________ __________;

                                         che il 16 settembre 1996 __________ __________, rappresentante degli eredi, ha chiesto la “correzione” del certificato ereditario, che non corrisponde all’intento degli eredi rinunciatari;

                                         che tale atto è stato considerato dalla Pretura alla stregua di un appello ed è pertanto stato trasmesso a questa Camera;

                                         che in data 3 ottobre 1996 l’Ufficio delle imposte di successione e donazione ha trasmesso alla Camera la dichiarazione di rinuncia sottoscritta il 23 settembre 1996 da __________ __________;

Considerato

in diritto:

                                         che nel Cantone Ticino il rilascio del certificato ereditario viene trattato in procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 n. 10 LAC, 360 e segg. CPC);

                                         che in tale procedura il termine per appellare è di 10 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 370 cpv. 2 CPC);

                                         che di conseguenza l’atto presentato il 16 settembre 1996 sarebbe tardivo se fosse un appello contro il decreto 20 agosto 1996;

                                         che con l’atto in questione è stata tuttavia chiesta la rettifica del certificato ereditario;

                                         che con la dichiarazione sottoscritta nel febbraio 1996 gli eredi __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ intendevano chiaramente favorire la vedova, cedendole la loro quota ereditaria;

                                         che tale dichiarazione non è un contratto di cessione di una quota ereditaria fra coeredi, non essendo stato sottoscritto dalla vedova (art. 635 CC);

                                         che a ogni modo tale scritto, vista la chiara intenzione dei firmatari, non è una rinuncia incondizionata e senza riserve ai sensi dell’art. 570 cpv. 2 CC, ciò che comporta, essendo scaduto il termine di tre mesi per rinunciare all’eredità, l’acquisizione dell’eredità (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1966, n. 14 ad art. 570 CC);

                                         che altrettanto vale per la dichiarazione sottoscritta da __________ __________ il 23 settembre 1996, oltretutto tardiva poiché inoltrata dopo il termine di tre mesi prescritto per rinunciare all’eredità (art. 567 cpv. 1 CC);

                                         che di conseguenza il certificato ereditario rilasciato il 20 agosto 1996 si rivela inesatto, eredi essendo, oltre a __________ __________ e __________ __________, anche __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________;

                                         che per diritto federale i certificati ereditari errati possono di principio essere annullati o modificati senza formalità, sia a richiesta dell’istante originario, sia di terzi, sia ancora d’ufficio dal giudice (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 24 ad art. 559 CC);

                                         che la lettera 16 settembre 1996 chiede esplicitamente la correzione del certificato ereditario;

                                         che l’incarto deve quindi essere ritornato al Pretore affinché consideri la lettera 16 settembre 1996 alla stregua di un’istanza di rettifica e proceda alla correzione del certificato ereditario, nel senso che eredi del defunto __________ __________ sono la moglie __________ __________ i fratelli __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________;

                                         che, viste le particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese e dall’assegnazione di ripetibili;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

ordina:

                                   1.   L’incarto è ritornato al Pretore perché statuisca sull’istanza di rettifica ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria