Incarto n..
11.96.00144

Lugano

23 settembre 1996/gb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure cautelari in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 6 maggio 1996 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) 

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, nata __________ _____ ______, __________);

 

e ora sul decreto cautelare emanato il 2 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se deve essere accolto l’appello 13 settembre 1996 di __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 2 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

                                         che __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1959) si sono uniti in matrimonio avanti all’ufficiale dello stato civile di __________ il __________ 1988 e che dalla loro unione è nato il figlio __________ (__________1989);

                                         che __________ __________ ha chiesto il 13 ottobre 1994 di essere convocata con il marito per l’esperimento di conciliazione, decaduto infruttuoso il 24 novembre 1994 (inc. __________ __________.__________);

                                         che i coniugi hanno concordato, all’udienza del 24 novembre 1994, di regolare l’assetto cautelare mediante versamento da parte del marito di un contributo alimentare di fr. 1’800.– per la moglie e di fr. 1’000.– per il figlio;

                                         che __________ __________ ha introdotto il 22 maggio 1995 la petizione di divorzio e nel contempo ha chiesto, in modifica dell’assetto cautelare, un contributo alimentare per sé di fr. 3’800.– e uno di fr. 1’500.– per il figlio;

                                         che la causa di merito si trova attualmente allo stadio dell’istruttoria;

                                         che dopo aver sentito le parti, ultimata l’istruttoria cautelare ed esperita la relativa discussione finale, il Pretore ha statuito nella procedura provvisionale avviata dall’attrice (inc. __________.__________.__________) con decreto cautelare 6 febbraio 1996, con il quale ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto da __________ __________ in fr. 3’347,50 per la moglie e in fr. 1’495.– per il figlio, da indicizzare;

                                         che contro tale decreto è pendente un appello presentato il 19 febbraio 1996 da __________ __________ (inc. __________.__________.__________ di questa Camera);

                                         che nel frattempo __________ __________ ha introdotto il 6 maggio 1996 un’istanza intesa alla modifica dell’assetto cautelare, proponendo la riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 1’500.– per la moglie e a fr. 1’000.– per il figlio, facendo valere che per le esigenze della sua formazione professionale (conseguimento della specializzazione in __________ __________) si era trasferito a __________, dove percepiva un reddito inferiore a quello considerato nel precedente decreto cautelare;

                                         che all’udienza di discussione del 3 giugno 1996 (inc. __________.__________.__________) __________ __________ ha confermato l’istanza di modifica, proponendo tuttavia un contributo alimentare mensile di fr. 1’700.– per la moglie, mentre quest’ultima si è opposta all’istanza e a sua volta ha chiesto la modifica del contributo alimentare a causa dell’aumento dei suoi costi di cassa malati;

                                         che in tale occasione entrambi i coniugi hanno offerto numerosi mezzi di prova (testimoni, interrogatorio formale, perizia sullo stipendio del marito, richiamo di atti), sui quali il Pretore ha statuito con ordinanza emanata il 5 luglio 1996, mediante la quale ha disposto l’audizione in via rogatoriale di due testi, l’interrogatorio formale dell’istante e l’edizione da parte del datore di lavoro del dott. __________ del contratto di previdenza professionale;

                                         che il 29 agosto 1996 __________ __________ ha presentato un’ulteriore istanza di misure cautelari, chiedendo una diminuzione dei contributi alimentari a suo carico in pendenza dell’istruttoria provvisionale, per evitare di dover contrarre debiti;

                                         che statuendo su quest’ultima istanza, il Pretore l’ha accolta parzialmente senza contraddittorio, riducendo il contributo alimentare mensile dovuto dal marito a fr. 1’000.– per il figlio e a fr. 2’700.– per la moglie dal 1° settembre 1996, per la durata dell’istruttoria cautelare;

                                         che __________ __________ con appello 13 settembre 1996 propone di dichiarare nullo, rispettivamente di annullare il decreto cautelare;

                                         che il gravame non è stato notificato alla controparte;

Considerato

in diritto:

                                         che le misure provvisionali contemplate dall'art. 145 cpv. 2 CC in pendenza di divorzio sono emanate con procedura sommaria (art. 376 cpv. 1 lett. d CPC);

                                         che solo i provvedimenti emessi previo contraddittorio sono appellabili ( art. 382 cpv. 1 CPC);

                                         che a detta dell’appellante il contraddittorio ha avuto luogo all’udienza del 3 giugno 1996, così che il Pretore ha emanato il decreto 2 settembre 1996 in contrasto con le norme previste dal Codice di procedura ticinese, ciò che lo rende nullo ai sensi dei combinati art. 101 e 142 cpv. 1 lett. b CPC;

                                         che secondo la pluriennale e costante giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382 CPC; da ultimo sentenza I CCA del 4 gennaio 1996 nella causa A. c. A) per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280);

                                         che nel caso concreto all’udienza del 3 giugno 1996 le parti hanno discusso l’istanza di modifica dell’assetto cautelare presentata dal marito il 6 maggio 1996 e hanno offerto numerosi mezzi di prova, sull’ammissibilità dei quali il primo giudice ha statuito il 5 luglio 1996;

                                         che per stessa ammissione dell’appellante l’istruttoria cautelare, comportante rogatorie fuori Cantone, è tuttora in corso;

                                         che di conseguenza l’udienza del 3 giugno 1996 non può essere considerata una discussione finale (art. 395 CPC) e il Pretore può far capo alla facoltà concessagli dall'art. 379 cpv. 1 CPC (Rep. 1974 304) fino al termine dell’istruttoria;

                                         che in tali circostanze il decreto impugnato, del resto esplicitamente designato come “supercautelare”, ovvero emanato senza contraddittorio, non è appellabile e il gravame sfugge già d’acchito a un esame di merito;

                                         che si può prescindere dall’esaminare se l’appello non possa essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l’indizione del contraddittorio (art. 126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);

                                         che infatti il primo giudice deve ancora ultimare l’assunzione delle prove e, ultimata l’istruttoria, citare le parti per la discussione finale, ragione per cui un simile rinvio sarebbe inutile, i coniugi dovendosi esprimere sulle risultanze di un’istruttoria ancora incompleta;

                                         che l’appellante non subisce pertanto alcun pregiudizio irreparabile dal decreto supercautelare, potendo far valere le proprie argomentazioni alla discussione finale;

                                         che vista la manifesta irricevibilità dell’appello, lo stesso può venire deciso con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;

                                         che le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

richiamato l’art. 313bis CPC,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

                                   1.   L’appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - avv. __________ __________, __________;

                                         - avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria