Incarto n..
11.96.00148

Lugano

19 febbraio 1997/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Prati

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, promossa con istanza 7 settembre 1995 da

 

 

__________ __________ __________ __________. __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

__________ __________ -__________, __________

(entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se dev’essere accolto l’appello 16 settembre 1994 (recte: 1996) presentato da __________ e __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 4 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   La ditta __________ __________ & __________. __________, __________, ha eseguito sulla particella n. __________ RFD di __________, appartenente in comproprietà in ragione di ½ ciascuno ad __________ e __________ __________ -__________, lavori relativi all’impianto di riscaldamento e all’impianto sanitario. Il prezzo forfettario pattuito per l’esecuzione di tali lavori ammontava a fr. 327’000.– (doc. B, C e D). Il 29 giugno 1995 la ditta __________ __________ __________ __________. __________ ha inviato al committente la fattura definitiva, chiedendo il versamento dell’importo ancora scoperto, ossia di fr. 47’490.– (doc. F). Tale importo risulta a tutt’oggi impagato.

                                  B.   Il 7 settembre 1995 la __________ __________ __________ __________. __________ ha inoltrato alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord un’istanza con cui ha chiesto che fosse ordinata, a proprio favore e a carico della particella n. __________ RFD di __________, l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 47’490.– oltre accessori, importo pari al credito residuo da lei vantato per i lavori svolti sul fondo.

                                         Con decreto 11 settembre 1995, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha fatto ordine all’Ufficio dei registri di __________ di procedere all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale. Il 15 settembre 1995 i convenuti hanno instato per la revoca del decreto supercautelare.

                                  C.   Alla discussione del 26 ottobre 1995, l’istante ha riconfermato le proprie domande, alle quali si sono opposti i convenuti. Essi hanno in particolare eccepito la tardività dell’iscrizione, contestando altresì l’ammontare e la fondatezza del credito. I coniugi __________ hanno inoltre rilevato che, contrariamente a quanto decretato dal Pretore, l’ipoteca legale avrebbe dovuto essere iscritta a carico delle singole quote di comproprietà e non a carico del fondo base. Da ultimo i convenuti hanno eccepito che la quota di comproprietà della moglie non poteva essere gravata da un’ipoteca legale, poiché solo il marito aveva sottoscritto i contratti d’appalto per l’esecuzione dei lavori. Entrambe le parti hanno presentato memoriali scritti.

                                  D.   Conclusa l’istruttoria, alla discussione finale del 26 giugno 1996 le parti si sono riconfermate nelle precedenti allegazioni e domande. La parte istante ha prodotto seduta stante un riassunto scritto ai sensi dell’art. 119bis CPC.

                                  E.   Con sentenza 4 settembre 1996 il Segretario assessore della Pretura ha confermato, in luogo e vece del Pretore, l’ordine fatto all’ufficio dei registri di annotare un’ipoteca legale provvisoria per l’importo di fr. 47’490.– oltre accessori a favore di __________ __________ __________ __________. __________ e a carico della particella n. __________ RFD di __________, proprietà di __________ __________ ed __________ __________ -__________, ha assegnato alla parte istante un termine di 90 giorni per promuovere l’azione di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e ha posto a carico dei convenuti, in solido, le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 650.–, facendo inoltre loro obbligo, sempre in solido, di rifondere alla controparte fr. 2’200.– per ripetibili.

                                  F.   Insorti il 16 settembre 1996 contro il decreto del Segretario assessore, __________ ed __________ __________ postulano, in riforma del giudizio impugnato, la cancellazione dell’annotazione dell’ipoteca legale.

                                  G.   Nelle osservazioni del 7 ottobre 1996 l’istante propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Preliminarmente si deve osservare che il Segretario assessore non ha rispettato nella fattispecie le norme di procedura, avendo assegnato alle parti, in occasione dell’udienza 26 ottobre 1995, un termine per la presentazione di allegati di replica e duplica scritti. Nel Cantone Ticino l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a norma degli art. 839 cpv. 2 e 961 CC è trattata secondo la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e 5 LAC). Ora, l’art. 363 cpv. 2 CPC prevede esplicitamente che la procedura è orale. L’assegnazione di un termine per la presentazione di replica e duplica scritte stravolge la procedura sommaria e allunga inutilmente il decorso della causa. Simili artifici procedurali non possono essere ammessi, poiché né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). Le contestazioni di dettaglio sul merito delle pretese fatte valere dall’istante non trovano posto nella procedura – sommaria – di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale, ma devono semmai essere fatte valere nell’ambito della procedura – ordinaria – intesa all’iscrizione definitiva del pegno.

                                   2.   Gli appellanti sostengono in primo luogo che il credito vantato dall’imprenditore nella liquidazione finale del __________ 1995 è contestato dal convenuto, unico firmatario del contratto di appalto, di modo che non sarebbe possibile iscrivere un’ipoteca legale per tale importo.

                                         Giusta l’art. 839 cpv. 3 CC l’iscrizione dell’ipoteca legale può farsi solo se il credito è riconosciuto dal proprietario o per sentenza del giudice e non può essere richiesta se il proprietario offre sufficiente garanzia per il credito preteso. Il riconoscimento del credito da parte del giudice è previsto per i casi di contestazione dell’esistenza o dell’importo del credito (Steinauer, Les droits réels, tomo III, 2a ed., Berna 1996, n. 2888 pag. 223). Visto che l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito potrebbe protrarsi oltre il temine perentorio di tre mesi per ottenere l’iscrizione, il legislatore ha conferito all’avente diritto la possibilità di richiedere un’iscrizione provvisoria (Steinauer, op. cit., loc. cit.). In tale procedura sommaria, basata sul principio della verosimiglianza, l’artigiano deve rendere verosimile il suo credito e l’ammontare dello stesso (art. 961 cpv. 3 CC) e a tale valutazione il giudice non deve porre esigenze troppo severe (Steinauer, op. cit., n. 2891 pag. 224).

                                         Nella fattispecie la ditta appellata ha reso verosimile l’esistenza del credito, risultante dal costo dei lavori a corpo (forfettari) e supplementari per un importo complessivo di fr. 297’490.–, dedotti gli acconti versati di fr. 250’000.– (doc. F). Gli appellanti non hanno reso verosimile che tale importo non sia, seppure in parte, dovuto, limitandosi a sostenere che non era riconosciuto dal committente. L’argomentazione è irrilevante ai fini dell’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale dell’artigiano e dell’imprenditore, prevista appunto per i casi in cui sorgono contestazioni fra una parte e l’altra.

                                   3.   A detta degli appellanti l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale sarebbe dovuta avvenire a carico delle singole quote di comproprietà loro appartenenti, in applicazione dell’art. 798 cpv. 2 CC, e non a carico dell’intero fondo n. __________ RFD __________, come disposto dal primo giudice.

                                         I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote (art. 648 cpv. 3 CC). Tale norma è applicabile anche alle ipoteche legali (DTF 113 II 157; Steinauer, op. cit., vol. III, n. 2657 e 2874j; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 5a ed., n. 44 ad art. 648 CC), ma non giova in concreto agli appellanti. Gli oneri ipotecari iscritti a carico del fondo n. __________ RFD di __________ gravano infatti l’intero immobile e non le singole quote di comproprietà (doc. A, incarto I richiamato dall’ufficio dei registri). L’art. 648 cpv. 3 CC non è pertanto applicabile alla fattispecie e a giusta ragione l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale dell’imprenditore è quindi avvenuta a carico dell’intero fondo. La censura degli appellanti si rivela di conseguenza infondata.

                                   4.   Gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe a torto decretato l’iscrizione dell’ipoteca legale anche sulla quota di comproprietà di pertinenza di __________ __________ -__________, benché quest’ultima non abbia sottoscritto i contratti di appalto.

                                         Il diritto all’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è per definizione diretto contro il proprietario attuale dell’immobile oggetto dei lavori (Steinauer, op. cit., n. 2877 pag. 216–217; DTF 92 II 227/230; STF del 15 giugno 1995 pubblicata parzialmente in SJZ 93 [1997] pag. 45 n. 6). La garanzia offerta dal legislatore non è legata alla persona del committente, ma al proprietario attuale dell’immobile (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione, Zurigo 1982, n. 436–437; Steinauer, op. cit., n. 2877a pag. 217). Nella fattispecie è quindi del tutto irrilevante che il contratto d’appalto sia stato sottoscritto da uno solo dei comproprietari del fondo. L’argomentazione si rivela quindi ai limiti della temerarietà.

                                   5.   Il Segretario assessore ha ritenuto tempestiva l’istanza di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale, dato che l’istante avrebbe reso verosimile di avere svolto lavori di compimento dell’opera almeno fino al 12/13 giugno 1995 e pertanto entro i 3 mesi antecedenti l’iscrizione dell’ipoteca legale. Gli appellanti sostengono al contrario che tale termine non sarebbe rispettato, dal momento che gli ultimi lavori effettuati dalla ditta appellata sulla particella n. __________ RFD di __________ risalirebbero al 24 maggio 1995, come risulterebbe dalla fattura del 29 giugno 1995.

a) Giusta l’art. 839 cpv. 2 CC l’iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve essere fatta al più tardi entro tre mesi dal compimento dell’opera, cioè da quando tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e l’opera può essere consegnata. Il termine di tre mesi è perentorio ed è salvaguardato con l’iscrizione provvisoria di cui agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC e 22 cpv. 4 ORF (Schumacher, op. cit., n. 697 pag. 200 e n. 739 pag. 214). L’iscrizione provvisoria può essere rifiutata solo quando l’esistenza del diritto di pegno sembri esclusa a priori o estremamente improbabile; nei casi dubbi deve per contro essere ammessa e la decisione sul fondamento del diritto all’ipoteca legale demandata alla procedura di merito (Schumacher, op. cit., n. 748 pag. 217; Steinauer, op. cit., n. 2891 pag. 224; DTF 102 II 86 consid. 2b bb; 86 I 270). Vertendo il litigio sulla tempestività dell’istanza, in particolare, l’iscrizione provvisoria può essere rifiutata unicamente quando non vi è alcun dubbio sul fatto che la richiesta non è formulata in tempo utile (Schumacher, op. cit., n. 750 pag. 218 e riferimenti giurisprudenziali citati). Tale impostazione, favorevole al richiedente, si spiega con il fatto che, vista la brevità del termine di perenzione, il rifiuto dell’iscrizione provvisoria del diritto comporterebbe per l’istante la perdita del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale. Al contrario, l’accoglimento dell’iscrizione provvisoria, in caso di mancata conferma nella procedura di merito, condurrebbe solo a un aggravio temporaneo del fondo del convenuto, peraltro evitabile mediante fornitura di garanzie (art. 839 cpv. 3 CC; DTF 86 I 269 seg.; Schumacher, op. cit., n. 749 pag. 217).

     Determinante ai fini della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere che formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine (DTF 106 II 25; Schumacher, op. cit., n. 612 pag. 172). Lavori di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati deliberatamente posticipati dall’artigiano o dall’imprenditore, così come ritocchi, sostituzioni di parti difettose dell’opera prestata ed eliminazione di altri difetti, non appartengono al completamento del lavoro principale (Steinauer, op. cit., n. 2884a pag. 220; DTF 106 II 25; DTF 102 II 208). Determinanti sono invece i lavori indispensabili per il funzionamento dell’opera, indipendentemente dal tempo impiegato e dai relativi costi (Schumacher, op. cit., n. 617 pag. 174 e n. 621 pag. 175).

b) Dagli atti emerge che in data 12 e 13 giugno 1995 sono stati eseguiti alcuni lavori sul fondo dei convenuti: sono state applicate le targhette di riconoscimento alle condotte dell’impianto, sono stati installati i rubinetti esterni, è stato riempito il circuito dell’impianto di riscaldamento e si è proceduto allo sfogo dell’aria (audizione testimoniale __________ del 7 maggio 1996, pag. 17). Tale circostanza è pure stata confermata dal montatore che ha eseguito i suddetti lavori (audizione testimoniale __________ del 7 maggio 1996, pag. 19). La fattura del 29 giugno 1995 indica invero quale ultimo bollettino di lavoro quello datato 24 maggio 1995. La spiegazione risulta dalla deposizione __________, il quale ha affermato che i bollettini venivano allestiti unicamente per le opere a regia che esulavano dall’importo forfettario pattuito, mentre per i lavori compresi nell’offerta, come quelli effettuati il 12 e 13 giugno 1995, si redigeva un rapporto giornaliero (audizione testimoniale __________, pag. 17). Dall’istruttoria non è inoltre emerso che i lavori in questione siano stati volutamente ritardati dalla ditta appellata, in modo da salvaguardare il termine per l’iscrizione dell’ipoteca legale. In un giudizio di semplice apparenza non si può quindi concludere che il termine utile per l’inoltro dell’istanza di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale sia decorso.

c) Occorre ora determinare se i lavori effettuati il 12 e 13 giugno 1995 (rapporto giornaliero doc. M) sono serviti al completamento dell’opera oppure se sono solo lavori di secondaria importanza. Dall’istruttoria risulta – ed è manifesto – che l’impianto di riscaldamento funzionava anche senza le piastrine applicate ai tubi dell’impianto. Non si può dire altrimenti della posa dei rubinetti esterni, senza i quali sarebbe stato impossibile avere l’acqua all’esterno (audizione testimoniale __________i, pag. 17). Per quanto riguarda il riempimento dell’impianto e lo sfogo dell’aria, il teste __________ ha affermato che senza tali interventi l’impianto di riscaldamento funziona, ma non in maniera ottimale (verbale di audizione testimoniale pag. 17). Sia i rubinetti esterni che la prova di funzionamento e la regolazione dell’impianto di riscaldamento sono esplicitamente previsti nei contratti di appalto (doc. B, capitolato pag. 1, pag. 8; doc. C, capitolato pag. 28). Tali lavori sono avvenuti, come risulta dalle deposizioni testimoniali, corroborate dal rapporto giornaliero (doc. M), il 12 e il 13 giugno 1995, ossia poco prima della consegna ufficiale dell’impianto sanitario e di riscaldamento, prevista dai contratti, che ha avuto luogo il 14 giugno 1995 (doc. E). La fattura finale, infine, è stata emessa il 29 giugno 1995 (doc. F). Il concatenarsi degli eventi (lavori finali, collaudo ed emissione della fattura) lascia concludere, a un esame di mera verosimiglianza, che i lavori di rabbocco e regolazione dell’impianto di riscaldamento e la posa dei rubinetti esterni possono essere considerati necessari alla completazione dell’opera conformemente al contratto, nonostante l’esigua entità oggettiva dell’intervento stesso (DTF 106 II 22, relativa alla messa a punto di un impianto di riscaldamento; Schumacher, op. cit., n. 617, 623). Non risulta, a questo stadio della procedura, che l’imprenditore abbia ritardato per sua colpa i lavori conclusivi, tanto più che il committente non risulta nemmeno averlo messo in mora per inadempimento delle prestazioni contrattuali (Schumacher, op. cit., n. 628 e 629). Non vi sono dunque motivi, a questo stadio della procedura, per scostarsi dal giudizio pretorile. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve pertanto essere respinto.

                                   6.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno alla controparte un’equa indennità a titolo di ripetibili di appello.

 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno all’appellata, sempre in solido,  fr. 700.– a titolo di ripetibili d’appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria