Incarto n..
11.96.00150

Lugano

21 maggio 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 20 aprile 1994 da

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________ (__________, __________)

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che il 13 settembre 1996 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emanata il 12 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

constatato che il 21 ottobre 1996 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza;

 

preso atto che le parti hanno sottoscritto il 7 maggio 1997 un accordo con il quale hanno risolto in via extra giudiziaria la vertenza;

 

constatato che tale accordo, trasmesso alla Camera il 16 maggio 1997, prevede il ritiro di entrambi gli appelli presentati contro la sentenza 12 luglio 1996;

 

rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

accertato che le parti hanno convenuto di sopportare ognuna le spese processuali del proprio gravame, mentre le ripetibili sono compensate;

 

ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   L’appello adesivo è dichiarato caduco.

 

                                   3.   Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario