Incarto n.
11.96.00157

Lugano

21 ottobre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi, Giani

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.96.00219 (contestazione dell'inventario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza del 19 settembre 1995 da

 

 

__________, __________

(patrocinata dalla dott. iur. __________ __________, studio legale __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

e

__________ __________ -__________, __________;

 

e ora sul decreto 3 settembre 1996 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di ricusa e

revoca del mandato di notaio divisore avv. __________, presentata il 13 agosto 1996 dall'attrice;

 

esaminati gli atti

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato il 27 settembre 1996 da __________ contro il decreto emanato il 3 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di __________;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:                      -   che con decreto del 18 giugno 1993 il Pretore della giurisdizione di __________ ha ordinato la divisone ereditaria della successione fu __________ e, contestualmente, ha designato quale notaio divisore l’avv. __________, __________;

 

                                     -   che in data 13 agosto 1996 la coerede __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore e, di conseguenza, la revoca del mandato conferito all’avv. __________, asserendo la sua parzialità;

 

                                     -   che la coerede __________ si è opposta all’istanza, mentre __________ ha aderito alla stessa;

 

                                     -   che nelle osservazioni del 19 agosto 1996 l’avv. __________ la ha proposto la reiezione dell’istanza;

 

                                     -   che con decreto del 3 settembre 1996 il Pretore della giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27 lett. b CPC tali da mettere in dubbio l’imparzialità del convenuto;

 

                                     -   che contro il predetto decreto è insorta __________ con atto d’appello (“ricorso”) del 27 settembre 1996, nel quale conclude, in riforma della decisione impugnata, per l’accogli-mento dell’istanza di ricusa e revoca del notaio divisore;

 

                                     -   che l’appello non è stato notificato alle controparti;

 

Considerando

 

 

in diritto:                    -   che la divisione ereditaria è regolata dal diritto federale per quanto attiene alle norme sostanziali applicabili, mentre i Cantoni ne disciplinano la procedura (art. 64 cpv. 3 e 64bis cpv. 2 Cost.);

 

                                     -   che le norme di procedura civile del Cantone Ticino (art. 475 segg. CPC) relative al processo di divisione concedono al giudice la facoltà di avvalersi della collaborazione di ausiliari (notai) e periti, da lui designati (art. 476 CPC; DTF 109 II 411; cfr. Seeberger, Die richterliche Erbteilung, Friburgo 1992, pag. 41);

 

                                     -   che nel caso concreto, __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore, a motivo della sua parzialità;

 

                                     -   che il codice di procedura civile ticinese non prevede alcuna norma specifica in merito alla possibilità di ricusa del notaio divisore e quindi tornano applicabili, per analogia, le norme stabilite per il perito giudiziario (art. 163 CPC;cfr. anche l'art. 572 cpv. 2 CPC vodese);

 

                                     -   che l’art. 248 cpv. 2 CPC rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici;

 

                                     -   che la cognizione dei motivi di ricusazione del perito giudiziario (e quindi del notaio divisore) compete al giudice che lo ha designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv. 1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);

 

                                     -   che il relativo giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);

 

                                     -   che l'appello in esame, manifestamente irricevibile, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;

 

                                     -   che in tali circostanze si può, eccezionalmente, rinunciare al prelievo di oneri processuali;

 

                                     -   che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

 

 

 

Per questi motivi

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                          

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                         La segretaria