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Incarto n. |
21 ottobre 1996/fb |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente,
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segretaria: |
Gianinazzi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.96.00219 (contestazione dell'inventario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza del 19 settembre 1995 da
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__________, __________ (patrocinata dalla dott. iur. __________ __________, studio legale __________ __________, __________) |
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contro |
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__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________ -__________, __________;
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e ora sul decreto 3 settembre 1996 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di ricusa e
revoca del mandato di notaio divisore avv. __________, presentata il 13 agosto 1996 dall'attrice;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato il 27 settembre 1996 da __________ contro il decreto emanato il 3 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di __________;
2. Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: - che con decreto del 18 giugno 1993 il Pretore della giurisdizione di __________ ha ordinato la divisone ereditaria della successione fu __________ e, contestualmente, ha designato quale notaio divisore l’avv. __________, __________;
- che in data 13 agosto 1996 la coerede __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore e, di conseguenza, la revoca del mandato conferito all’avv. __________, asserendo la sua parzialità;
- che la coerede __________ si è opposta all’istanza, mentre __________ ha aderito alla stessa;
- che nelle osservazioni del 19 agosto 1996 l’avv. __________ la ha proposto la reiezione dell’istanza;
- che con decreto del 3 settembre 1996 il Pretore della giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27 lett. b CPC tali da mettere in dubbio l’imparzialità del convenuto;
- che contro il predetto decreto è insorta __________ con atto d’appello (“ricorso”) del 27 settembre 1996, nel quale conclude, in riforma della decisione impugnata, per l’accogli-mento dell’istanza di ricusa e revoca del notaio divisore;
- che l’appello non è stato notificato alle controparti;
Considerando
in diritto: - che la divisione ereditaria è regolata dal diritto federale per quanto attiene alle norme sostanziali applicabili, mentre i Cantoni ne disciplinano la procedura (art. 64 cpv. 3 e 64bis cpv. 2 Cost.);
- che le norme di procedura civile del Cantone Ticino (art. 475 segg. CPC) relative al processo di divisione concedono al giudice la facoltà di avvalersi della collaborazione di ausiliari (notai) e periti, da lui designati (art. 476 CPC; DTF 109 II 411; cfr. Seeberger, Die richterliche Erbteilung, Friburgo 1992, pag. 41);
- che nel caso concreto, __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore, a motivo della sua parzialità;
- che il codice di procedura civile ticinese non prevede alcuna norma specifica in merito alla possibilità di ricusa del notaio divisore e quindi tornano applicabili, per analogia, le norme stabilite per il perito giudiziario (art. 163 CPC;cfr. anche l'art. 572 cpv. 2 CPC vodese);
- che l’art. 248 cpv. 2 CPC rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici;
- che la cognizione dei motivi di ricusazione del perito giudiziario (e quindi del notaio divisore) compete al giudice che lo ha designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv. 1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);
- che il relativo giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);
- che l'appello in esame, manifestamente irricevibile, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
- che in tali circostanze si può, eccezionalmente, rinunciare al prelievo di oneri processuali;
- che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria