Incarto n.
11.96.00178

11.96.00179

Lugano

20 ottobre 1997/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nelle cause __._____ e ._____ (obbligo d'informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse rispettivamente con istanza del 4 giugno 1996 da

 

 

 

__________ __________, __________

(ora patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);

 

 

e con istanza del 27 agosto 1996 dalla convenuta nei confronti dell’attore;

 

 

                                         ritenuto che il 18 novembre 1996 __________ __________ ha introdotto un appello contro un decreto cautelare del 6 novembre 1996 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto una richiesta d’informazione da lui presentata il 4 giugno 1996;

 

                                         considerato che lo stesso giorno __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare del 7 novembre 1996 con il quale il medesimo Pretore ha accolto una richiesta d’informa-zione presentata da __________ __________ il 27 agosto 1996;

 

                                         preso atto che il 16 ottobre 1997 l’appellante ha comunicato che le cause possono essere stralciate dai ruoli per intervenuto accordo;

 

                                         ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta in linea di principio l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

                                         considerato che le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore dell’appellata il 16 ottobre 1997;

 

                                         osservato che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Gli appelli sono stralciati dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta        fr. 130.–

                                         b) spese                                      fr.   50.–

                                                                                              fr. 180.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria