Incarto n.
11.96.00181

Lugano,

28 novembre 1996/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________._______ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 marzo 1993 da

 

 

 

__________ __________, __________

(già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ e __________ __________, __________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________),

 

 

giudicando ora sul decreto del 23 ottobre 1996 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolto l’appello del 13 novembre 1996 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 23 ottobre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 23 ottobre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione processuale una causa promossa il 23 marzo 1993 da __________ __________ nei confronti di __________ e __________ __________, cui l’attrice chiedeva di rimuovere svariati manufatti dalla loro proprietà;

 

                                         che con il decreto di stralcio il Pretore ha lasciato le spese a carico di chi le aveva anticipate, compensando le ripetibili;

 

                                         che contro la compensazione delle ripetibili __________ e __________ __________ hanno introdotto un appello del 13 novembre 1996 in cui postulano “l’importo di fr. ...” appunto a titolo di ripetibili;

 

                                         che l’appello non è stato intimato alla controparte;

 

e considerando

 

in diritto:                        che a norma dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità – “le domande”, ovvero le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 5 CPC);

 

                                         che nel caso di litigi pecuniari – ivi comprese le contestazioni sull’ammontare delle ripetibili – l’appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309; I CCA, sentenza del 25 giugno 1993 nella causa P.-S. contro B., sentenza del 27 settembre 1993 nella causa P. contro P.; identico principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);

 

                                         che in concreto gli appellanti criticano la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore, ma non indicano nemmeno approssimativamente quale sia l’indennità da essi rivendicata in riforma del decreto impugnato;

 

                                         che da tale esigenza si potrebbe prescindere solo ove il Pretore avesse trascurato di statuire sulle ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC), ipotesi che non si verifica manifestamente nella fattispecie;

 

                                         che pertanto l’appello dei convenuti, carente di requisiti formali, sfugge a un giudizio di merito;

 

                                         che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’attrice, cui l’appello non è nemmeno stato intimato per osservazioni;

 

 

richiamato l’art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                         La segretaria