Incarto n.:
11.96.00187

Lugano

1. ottobre 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._______ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 19 dicembre 1991 da

 

 

__________ e __________ __________ ____________________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ e __________ __________, __________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);

 

premesso che __________ e __________ __________ hanno introdotto appello il 28 novembre 1996 contro una sentenza emanata il 7 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa che li oppone ad __________ e __________ __________;

ricordato che la presidente della Camera ha sospeso la procedura di appello ai sensi dell’art. 107 CPC con ordinanza del 23 gennaio 1997, le parti essendo in trattative per risolvere in via extragiudiziale la vertenza;

preso atto che il 28 settembre 1998 gli appellanti hanno chiesto lo stralcio della causa dai ruoli, le parti avendo sottoscritto il 10-24 settembre 1998 una transazione nella quale regolano i problemi oggetto della causa;

rilevato che nella convenzione le parti hanno regolato gli oneri processuali di appello, nel senso che gli appellanti assumono i relativi costi, mentre le ripetibili sono compensate;

 

ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso (art. 21 LTG);

 

 

richiamato l’art. 352 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per transazione.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   70.–

                                         b) spese                         fr.   30.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico degli appellanti, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria