Incarto n..
11.96.00190

Lugano

23 giugno 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14 settembre 1994 da

 

 

 

__________ __________ (1992), __________

(rappresentato dalla madre __________ __________, __________,

e patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________ (__________)

(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);

 

 

                                         visto l’appello presentato il 29 novembre 1996 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 15 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, con la quale egli è stato tenuto a versare al figlio __________ __________ un contributo alimentare mensile di fr. 1’300.– dal 1° aprile 1994 al 13 dicembre 1995, di fr. 1’000.– dal 13 dicembre 1995 al 30 settembre 1996, di fr. 850.– dal 1° ottobre 1996 sino al compimento dei 7 anni, di fr. 950.– fino ai 16 anni e di fr. 1’100.– fino ai 18 anni di età, indicizzato;

 

                                         convocate le parti per il dibattimento orale il 17 giugno 1997;

 

                                         preso atto dell’accordo concluso lo stesso giorno tra i genitori sul contributo alimentare dovuto a __________ __________ e sulle sue modalità di versamento;

 

                                         constatato che il contributo alimentare pattuito tiene adeguatamente conto degli interessi del figlio, dei suoi bisogni, delle possibilità concrete attuali di entrambi i genitori e delle loro disponibilità (art. 285 cpv. 1 CC), così che può essere approvato dalla Camera (art. 287 cpv. 3 CC);

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   È omologato il seguente accordo di mantenimento:

 

1.  __________ __________ verserà a __________ __________ l’importo di fr. 10’000.– a titolo di contributi alimentari arretrati per __________, da versare nella misura di fr. 5’000.– entro il 31 dicembre 1997 e di fr. 5’000.– entro il 30 giugno 1998.

 

2.   a)  __________ __________ verserà a __________ __________, a titolo di contributo alimentare mensile per il figlio __________, anticipatamente l’importo di fr. 600.– dal 1° luglio 1997 fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, di fr. 700.– dal dodicesimo al sedicesimo anno e di fr. 800.– dal sedicesimo anno alla maggiore età.

     b)  L’assegno familiare è incassato dalla madre in aggiunta a tale contributo.

     c)  Il contributo alimentare sarà adeguato annualmente all’indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo dal 1° gennaio 1988 (indice base giugno 1997), riservato al padre la possibilità di chiedere al giudice una modifica qualora il tasso di cambio lira/franco svizzero (ora di Lit 1200 per fr. 1.–) dovesse evolvere negativamente per il debitore.

                                      

3.  La tassa di giustizia di prima sede di fr. 800.– e quella di appello di fr. 200.– più le spese sono assunte dalle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   II.   L’appello è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                  III.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         già anticipati dall'appellante, sono posti per metà a carico di __________ __________ e per l’altra metà a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.

 

                                 IV.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente:                                         La segretaria: