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Incarto n.. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Galfetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14 settembre 1994 da
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__________ __________ (1992), __________ (rappresentato dalla madre __________ __________, __________, e patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
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contro |
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__________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
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visto l’appello presentato il 29 novembre 1996 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 15 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, con la quale egli è stato tenuto a versare al figlio __________ __________ un contributo alimentare mensile di fr. 1’300.– dal 1° aprile 1994 al 13 dicembre 1995, di fr. 1’000.– dal 13 dicembre 1995 al 30 settembre 1996, di fr. 850.– dal 1° ottobre 1996 sino al compimento dei 7 anni, di fr. 950.– fino ai 16 anni e di fr. 1’100.– fino ai 18 anni di età, indicizzato;
convocate le parti per il dibattimento orale il 17 giugno 1997;
preso atto dell’accordo concluso lo stesso giorno tra i genitori sul contributo alimentare dovuto a __________ __________ e sulle sue modalità di versamento;
constatato che il contributo alimentare pattuito tiene adeguatamente conto degli interessi del figlio, dei suoi bisogni, delle possibilità concrete attuali di entrambi i genitori e delle loro disponibilità (art. 285 cpv. 1 CC), così che può essere approvato dalla Camera (art. 287 cpv. 3 CC);
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. È omologato il seguente accordo di mantenimento:
1. __________ __________ verserà a __________ __________ l’importo di fr. 10’000.– a titolo di contributi alimentari arretrati per __________, da versare nella misura di fr. 5’000.– entro il 31 dicembre 1997 e di fr. 5’000.– entro il 30 giugno 1998.
2. a) __________ __________ verserà a __________ __________, a titolo di contributo alimentare mensile per il figlio __________, anticipatamente l’importo di fr. 600.– dal 1° luglio 1997 fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, di fr. 700.– dal dodicesimo al sedicesimo anno e di fr. 800.– dal sedicesimo anno alla maggiore età.
b) L’assegno familiare è incassato dalla madre in aggiunta a tale contributo.
c) Il contributo alimentare sarà adeguato annualmente all’indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo dal 1° gennaio 1988 (indice base giugno 1997), riservato al padre la possibilità di chiedere al giudice una modifica qualora il tasso di cambio lira/franco svizzero (ora di Lit 1200 per fr. 1.–) dovesse evolvere negativamente per il debitore.
3. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 800.– e quella di appello di fr. 200.– più le spese sono assunte dalle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. L’appello è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per metà a carico di __________ __________ e per l’altra metà a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente: La segretaria: