Incarto n.
11.96.00200

Lugano,

26 febbraio 1997/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

29 marzo 1996 da

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

Contro

 

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); 

 

 

premesso che il 23 dicembre 1996 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare emanato il 13 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

preso atto che il 20 febbraio 1997 i coniugi hanno presentato a questa Camera una convenzione del giorno stesso in cui __________ __________ dichiara di ritirare l’appello e __________ __________ consente alla compensazione delle ripetibili;

 

accertato che la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello non può essere accolta in caso di desistenza, ma che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);

 

considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo agli atti;

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta        fr.   70.–

                                         b) spese                                      fr.   30.–

                                                                                              fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria