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Incarto n. |
Lugano, 26 febbraio 1997/gb |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del
29 marzo 1996 da
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__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) |
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Contro |
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__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); |
premesso che il 23 dicembre 1996 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare emanato il 13 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
preso atto che il 20 febbraio 1997 i coniugi hanno presentato a questa Camera una convenzione del giorno stesso in cui __________ __________ dichiara di ritirare l’appello e __________ __________ consente alla compensazione delle ripetibili;
accertato che la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello non può essere accolta in caso di desistenza, ma che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);
considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo agli atti;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria