Incarto n.
11.96.00025

Lugano

18 agosto 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa ____________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 aprile 1993 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. dott. __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 gennaio 1996 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 17 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 27 febbraio 1996 presentato da __________ contro la medesima sentenza;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 29 marzo 1988 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ (1934) ed __________ nata __________ (1935). Nella convenzione sugli effetti accessori del 29 aprile 1987, omologata dal giudice, il figlio __________ (1977) è stato affidato alla madre e il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1’000.– per la moglie e di fr. 700.– per il figlio. A quel tempo __________ __________ era alle dipendenze di una ditta di impianti sanitari, di sua proprietà, mentre la moglie lavorava presso la ditta __________ di __________ quale amministratrice-contabile.

 

                                  B.   Il 27 aprile 1993 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la riduzione a fr. 282.40 mensili della pensione alimentare a lei dovuta. La richiesta cautelare di riduzione del contributo presentata contestualmente alla petizione è stata respinta il 16 novembre 1993 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore. L’appello presentato dall’obbligato il 26 novembre 1993 è stato respinto da questa Camera con sentenza del 17 novembre 1994 (inc. __________/__________).

 

                                  C.   Frattanto, nella sua risposta del 17 novembre 1993 __________ __________ si è opposta alla prospettata riduzione del contributo. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. Nel corso della procedura, il figlio __________ si è trasferito dal padre e il 13 giugno 1995 il Pretore ha formalizzato tale situazione.

                                     

                                         Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 18 settembre 1995 l’attore ha postulato la soppressione del contributo alimentare, mentre la convenuta ha confermato la sua opposizione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 18 settembre 1995.

 

                                  D.   Statuendo il 17 gennaio 1996, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto il contributo mensile dovuto all’ex moglie a fr. 400.– mensili indicizzati, da adeguare a fr. 600.– al momento della cessazione dell’attività lavorativa della beneficiaria, ma a condizione che l’obbligato sia liberato dagli oneri di mantenimento nei confronti del figlio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste a carico dell’attore per 2/5 e della convenuta per 3/5, tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili ridotte.

                                  E.   Insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 31 gennaio 1996, __________ chiede, in riforma del giudizio impugnato, di respingere la petizione o – in via subordinata – di ridurre il contributo a fr. 400.– mensili fino al 20° anno di età del figlio e in seguito di aumentarlo a fr. 1’110.–, mentre in via ancor più subordinata postula la riduzione del contributo a fr. 400.– mensili fino a quando l’obbligato sarà liberato dall’onere di mantenimento verso il figlio.

 

                                         Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 1996 __________ conclude per il rigetto dell’appello e con appello adesivo insta per la conferma del contributo alimentare a fr. 400.– mensili anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa della beneficiaria.

 

                                         L’appellante principale ha proposto il 15 aprile 1996 di respingere l’appello adesivo.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                   I.   Sull’appello principale

                                     

                                   1.   Il Pretore, accertato che il contributo alimentare era stato stanziato sulla base dell’art. 152 CC, ha ritenuto che la situazione economica della convenuta era migliorata poiché da un canto il suo reddito era passato da fr. 2’310.– a fr. 3’273.80 mensili, e dall’altro essa risultava proprietaria di una videoteca acquistata con il provento della successione di una sorella, pari a fr. 179’000.–. Egli ha inoltre considerato che a seguito della partenza del figlio __________, trasferitosi dal padre, anche le esigenze mensili della convenuta erano diminuite, mentre per lo stesso motivo l’attore era confrontato a un aumento degli oneri correnti. In definitiva il primo giudice ha ritenuto che l’attore non è in grado di versare un contributo superiore a fr. 400.– mensili, aumentati a fr. 600.– dopo la cessazione dell’attività lavorativa da parte dell’ex moglie, a condizione però che l’attore non abbia più oneri di mantenimento verso il figlio.

 

                                   2.   L’appellante contesta che la sua situazione economica sia migliorata rispetto al momento della pronuncia del divorzio. Essa rileva che il suo reddito ammontava allora a fr. 3’591.10 mensili e asserisce che il valore della videoteca, stimata al Pretore in fr. 130’000.–, contrasta con le risultanze istruttorie.

 

a)   La modifica della sentenza di divorzio presuppone un raffronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio (rispettivamente l’epoca in cui è stata sottoscritta la convenzione sugli effetti accessori) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di divorzio. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, al momento della firma della convenzione sugli effetti accessori (aprile 1987), essa percepiva dalla ditta __________ __________ di __________ uno stipendio lordo di fr. 2’305.– mensili, mentre all’epoca della pronuncia del divorzio il reddito lordo era di fr. 2’437.50 (certificato di salario annesso alla dichiarazione fiscale 1989/90). Soltanto dopo il divorzio, nel 1989, il suo reddito è aumentato a fr. 3’736.10 mensili netti (doc. 39), per poi scendere a fr. 3’453.80 nel mese di aprile 1992 (doc. 32). Si aggiunga che già nel decreto cautelare del 16 novembre 1993 il Segretario assessore aveva accertato un reddito di fr. 2’310.– mensili netti, senza che l’appellante lo avesse in seguito contestato. La censura si rivela pertanto priva di fondamento.

 

b)   Per quanto riguarda il valore della __________ di __________o, acquistata dall’appellante per fr. 258’000.– (depo-sizione __________), il Pretore, sulla base di quest’ultima testimonianza, l’ha stimato in almeno fr. 130’000.–. È possibile che l’appellante abbia concluso “un affare sballato”, ma essa, per finire, ammette implicitamente che la videoteca ha un valore di fr. 129’000.– (“al massimo la metà di fr. 258’000.–”: appello, pag. 3). Del resto il fiduciario della società ha affermato di esporre a bilancio un valore di fr. 220’000.– , non realistico, poiché dovendosi allestire un bilancio secondo i canoni economici si dovrebbe evidenziare una perdita. Egli non ha escluso, ad ogni modo, che la videoteca possa essere venduta per fr. 204’000.– (deposizione __________a). Ciò posto, a ragione il Pretore ha concluso per un miglioramento della situazione economica della convenuta.

 

                                   3.   L’appellante si duole del fatto che il Pretore ha ignorato il principio secondo cui incombe all’obbligato provare il miglioramento delle condizioni economiche dell’avente diritto. In particolare sostiene che, per quanto riguarda la sua situazione dopo la cessazione dell’attività lavorativa, gli atti, frammentari, non consentono di intravedere miglioramento alcuno.

 

a)   Il primo giudice ha in sostanza ritenuto che la situazione economica della convenuta dovrebbe peggiorare considerevolmente solo con la cessazione dell’attività lavorativa svolta nella videoteca. Per quanto dall’incarto non risultasse alcuna indicazione sulla futura rendita AVS o della cassa pensione, egli ha prudenzialmente considerato che l’appellante non sarebbe in grado di raggiungere lo stesso livello di reddito attuale, ma solo uno sensibilmente inferiore, parzialmente compensato dal provento della vendita della videoteca.

 

b)   Una rendita può unicamente essere soppressa o ridotta se il miglioramento della situazione economica dell’avente diritto è duraturo. Nell’ambito di un’azione di modifica della sentenza di divorzio il giudice deve fondarsi solo su previsioni sicure o molto probabili (DTF 120 II 5 con riferimenti di giurisprudenza e dottrina). Ciò si giustifica già per il fatto che la rendita, una volta soppressa o ridotta, non potrà più essere ristabilita né aumentata (DTF 117 II 365 consid. 4c). In concreto il Pretore ha stimato che la situazione della convenuta non varierà di molto con il pensionamento e che una riduzione del reddito è prevedibile solo al momento della cessazione dell’attività svolta nella videoteca, che dovrebbe allora essere venduta. Per tale motivo ha riservato un aumento del contributo alimentare in tale eventualità. Nell’ambito di una modifica della sentenza di divorzio l’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 54 ad art. 153), il diritto federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art. 153). Se è vero quindi che l’attore doveva provare un miglioramento della situazione economica della beneficiaria, a quest’ultima spettava, in ogni modo, di indicare l’ammontare della sua presumibile rendita AVS e il relativo peggioramento della sua situazione dopo il pensionamento. In mancanza di dati attendibili, non spetta a questa Camera formulare ipotesi. Sotto questo profilo l’apprezza-mento del Pretore resiste pertanto alla critica.

 

                                   4.   Sostiene l’appellante che la partenza del figlio da casa ha ridotto i propri oneri, ma che essa non percepisce più il relativo contributo alimentare. L’argomentazione è sprovvista di buon diritto già per la circostanza che l’importo di fr. 700.– versato dall’ap-pellato era destinato al mantenimento del figlio, non della madre. Né può essere condivisa la censura sulla prevedibilità della diminuzione degli oneri mensili dovuti alla partenza del figlio, poiché la riduzione della rendita per la beneficiaria non dipende da circostanze inerenti alla situazione del figlio. Il contributo per il figlio sarebbe in ogni modo decaduto alla maggiore età di quest’ultimo (art. 277 cpv. 1 CC), ma ciò non significa che dal profilo economico le circostanze non siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita era stata fissata (Bühler/ Spühler, op. cit., n. 51 e segg. ad art. 153), così da giustificare una riduzione delle prestazioni. Si aggiunga che l’appellante non nega, comunque sia, che il suo fabbisogno è diminuito, non dovendo più far fronte agli accresciuti oneri derivanti dalla presenza del figlio nella sua economia domestica. Quanto al fabbisogno mensile dell’appellante, non contestato (fr. 3’668.–, ossia fr. 44’016 : 12; sentenza, pag. 4), esso appare finanche generoso.

 

                                         Tenuto conto di un reddito mensile di fr. 3’454.90 netti (interro-gatorio formale della convenuta, risposta n. 7) e del fatto che la rendita in questione è erogata sulla base dell’art. 152 CC, l’appellante si ritrova con un ammanco mensile di fr. 213.10. Ciò posto, la riduzione a fr. 400.– mensili del contributo decisa dal Pretore appare equa e merita conferma. Del resto, con tale differenza – seppure minima – l’appellante può costituirsi un certo risparmio nell’ottica del prossimo pensionamento e della cessazione dell’attività lavorativa. La situazione finanziaria della convenuta è al momento attuale senz’altro migliore di quella al momento del divorzio, ma non si può affermare che tale miglioramento sia duraturo, se si tiene conto della prevedibile cessazione dell’attività lucrativa nella videoteca e della conseguente diminuzione del reddito. Sia come sia, il Pretore ha considerato anche tale circostanza e ha previsto una riduzione temporanea della rendita per poi aumentarla di fr. 200.– nel caso della cessazione dell’attività lucrativa. In assenza di elementi più precisi, che come si è detto spettava all’appellante addurre, tale apprezzamento appare equo e merita conferma. L’appello deve di conseguenza essere respinto.

 

                                   5.   La convenuta contesta infine l’accresciuto sforzo finanziario dell’attore, dovuto al mantenimento del figlio che ora abita con lui. La censura, fondata di principio, non ha tuttavia conseguenze pratiche. Intanto con un reddito di fr. 4’500.– (doc. F) e un fabbisogno non contestato di fr. 2’900.– (che maggiorato del 20% ammonta a fr. 3’480.–), l’attore è in grado di far fronte al pagamento del contributo per l’ex moglie conservando il minimo esistenziale del diritto esecutivo, come prevede dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 301, 121 I 97). Inoltre l’obbligo di mantenimento del padre verso il figlio è decaduto il 1° gennaio 1997, data in cui il giovane ha raggiunto la maggiore età (art. 277 cpv. 1 CC), di modo che non occorre esaminare oltre l’eventuale peggioramento della situazione dell’obbligato, la riduzione della rendita essendo dovuta nel caso concreto al miglioramento di quella della beneficiaria.

 

                                   II.   Sull’appello adesivo

 

                                   6.   L’appellante adesivo contesta l’aumento di fr. 200.– della rendita dopo il pensionamento della convenuta. Egli sostiene in particolare che l’avente diritto, oltre alla rendita AVS, beneficerà delle prestazioni erogate dalla cassa pensioni. Nessuna delle parti si è curata di dare la benché minima indicazione in merito all’importo presumibile delle prestazioni di cui beneficerà la convenuta al momento del pensionamento, di modo che in assenza di dati concreti l’opinione dell’appellante adesivo cade nel vuoto. Del resto il Pretore ha disposto l’aumento della rendita al momento in cui la convenuta cesserà l’attività lavorativa e non al suo pensionamento. L’appello, destituito di fondamento, deve pertanto essere respinto.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                   7.   Visto l’esito degli appelli, gli oneri processuali seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’indennità per ripetibili dell’appello adesivo tiene conto dell’esiguità delle osservazioni presentate dall’appellato.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   4.   Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili.

 

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. dott. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                   Il segretario