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Incarto n. |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Gianinazzi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 giugno 1993 da
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__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
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contro |
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__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________);
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premesso che il 19 febbraio 1996 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emessa il 29 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
preso atto che con lettera del 13 agosto 1996 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso, avendo ottenuto in prima sede – nel frattempo – una modifica della sentenza impugnata;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che __________ __________, interpellato dalla ricorrente, ha consentito alla compensazione delle ripetibili per la procedura di appello;
ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria