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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. _______ (iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 15 febbraio 1993 da
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__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
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contro |
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__________, __________, __________, __________, (entrambe patrocinate dall’avv. __________, __________);
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premesso che l’11 gennaio 1995 __________ ha introdotto appello contro il decreto emesso il 6 dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
richiamata la sentenza 23 novembre 1995 della II Corte civile del Tribunale federale, che ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato il 5 settembre 1995 dall’appellante, la sentenza emanata il 22 giugno 1995 da questa Camera;
preso atto che con lettera del 3 marzo 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta – per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo agli atti;
ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria