Incarto n.
11.96.00046

Lugano

04 marzo 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. _______ (iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 15 febbraio 1993 da

 

 

 

__________, __________

(patrocinata dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________, __________, 

__________, __________, 

(entrambe patrocinate dall’avv. __________, __________);

 

 

premesso che l’11 gennaio 1995 __________ ha introdotto appello contro il decreto emesso il 6 dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

richiamata la sentenza 23 novembre 1995 della II Corte civile del Tribunale federale, che ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato il 5 settembre 1995 dall’appellante, la sentenza emanata il 22 giugno 1995 da questa Camera;

 

preso atto che con lettera del 3 marzo 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta – per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

considerato che per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo agli atti;

 

ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta    fr. 100.–

                                         b) spese                                fr.   50.–

                                                                                           fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                La segretaria