Incarto n.
11.96.00058

Lugano

3 maggio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire sul ricorso inoltrato il 16 aprile 1996 da

 

 

__________, __________, 

 

 

contro

 

 

la decisione 15 aprile 1996 del

 

 

__________, __________,

__________, 

 

con la quale è stata respinta l’istanza di revoca della tutela presentata il 29 luglio 1995 dal ricorrente (incarto n. __________/__________);

 

Ritenuto

 

in fatto:

                                         che __________ (1961) è stato dichiarato interdetto ai sensi dell’art. 369 CC con decisione 19 maggio 1992 del Consiglio di Stato, su istanza presentata dalla Delegazione tutoria del Comune di __________;

 

                                         che in data 29 luglio 1995 __________ ha chiesto la revoca dell’interdizione;

                                         che l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha istruito la procedura, convocando l’interessato per audizione e assumendo informazioni mediche e psico-sociali;

 

                                         che agli atti sono così stati assunti il verbale di audizione, del 26 gennaio 1996 (doc. 8), la relazione sociale del responsabile della __________, ove risiede attualmente l’interessato (doc. 5), la relazione psichiatrica redatta il 13 febbraio 1996 dal dott. __________ (doc. 4), la relazione psichiatrica allestita il 22 gennaio 1996 dal dott. __________ all’attenzione della Sezione della circolazione (doc. 3);

                                         che l’istante, informato il 20 marzo 1996 della completazione dell’istruttoria e della facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni, non si è pronunciato;

                                         che in data 15 aprile 1996 la Divisione degli interni ha respinto l’istanza di revoca dell’interdizione, per il motivo che la situazione dell’istante giustificava tuttora la tutela;

                                         che in data 16 aprile 1996 __________ ha inoltrato ricorso contro tale decisione;

                                         che il gravame non è stato notificato alla Divisione degli interni;

 

considerato

 

in diritto:

                                         che ci si potrebbe chiedere se il gravame sia ricevibile, vista la totale carenza di motivazione sui motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC);

                                         che la sanzione della nullità va applicata con cautela e che l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la decisione di primo grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272, 1985 pag. 338 in alto);

                                         che nella fattispecie la richiesta di giudizio contenuta nel ricorso, benché succinta, è chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi;

                                         che il quesito può a ogni modo rimanere indeciso, il ricorso dovendo comunque essere respinto nel merito;

                                         che la procedura di interdizione, stabilita dal diritto cantonale (art. 373 CC) è retta dal principio inquisitorio (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a ed., Berna 1995, n. 888 pag. 341-342), motivo per cui questa Camera ha richiamato d’ufficio dall’Autorità di vigilanza sulle tutele l’incarto relativo ad __________;

                                         che ai sensi dell’art. 433 cpv. 2 CC l’autorità è obbligata a ordinare la revoca non appena la causa di tutela sia scomparsa;

                                         che nella fattispecie il ricorrente è stato interdetto in applicazione dell’art. 369 CC, perché affetto da debilità e infermità mentale che lo rendevano incapace di provvedere ai propri interessi e bisognoso di durevole assistenza e protezione, come dettagliatamente esposto nella perizia 8 aprile 1992 dell’Ospedale __________ __________ di __________ (doc. 13);

                                         che la situazione psico-sociale del ricorrente non è mutata, come emerge sia dal complemento di perizia redatto il 13 febbraio 1996 dal dott. __________ dell’Ospedale __________ __________ di __________ (doc. 4) che dal rapporto allestito il 22 gennaio 1996 dallo psichiatra __________ all’attenzione della Sezione della circolazione (doc. 3);

                                         che entrambi gli psichiatri ritengono tuttora necessaria una durevole assistenza e protezione dell’interessato, incapace a loro giudizio di provvedere in modo autonomo ai propri bisogni;

                                         che l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito l’istante il 26 gennaio 1996 e ha disposto un complemento della perizia su cui si era fondata la decisione originaria di interdizione, così che la procedura seguita rispetta le norme stabilite dagli art. 373 e 374 CC, applicabili per analogia anche ai casi di revoca della tutela;

                                         che constatato il perdurare della situazione che aveva a suo tempo giustificato l’interdizione ai sensi dell’art. 369 CC, non vi è motivo per scostarsi dalla decisione della Divisione degli interni, conforme alla legge;

                                         che il gravame, infondato, può pertanto essere deciso con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;

                                         che viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di spese;

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.   Intimazione a :

                                         - __________, __________ __________, __________              - __________, __________

                                         - __________

                                         __________, __________

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria