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Incarto n. |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney–Colombo,
presidente, |
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segretario: |
Romanzini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. no. __________.__________.__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 9 settembre 1994 da
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__________ __________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
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contro |
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__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 23 aprile 1996 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 20 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da __________ __________ contestualmente all’appello;
3. Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1969) e __________ __________ (1972), entrambi cittadini turchi, si sono sposati a __________, in Turchia, il __________ __________ 1990. Dalla loro unione non sono nati figli. La moglie lavora come cameriera presso il ristorante __________ __________ a __________ e il marito è operaio alle dipendenze della __________ __________ __________ a __________. I coniugi vivono separati dall’8 maggio 1994, quando la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale a __________ per stabilirsi in un appartamento a __________. Dal 1° gennaio 1995 il marito si è trasferito in un monolocale a __________ __________.
B. Il 17 giugno 1994 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione. Con un’istanza di provvedimenti cautelari dell’11 agosto seguente essa ha postulato la consegna dei vestiti lasciati nell’appartamento coniugale. La richiesta è stata accolta dal Pretore in via superprovvisionale il giorno seguente. All’udienza di discussione del 19 ottobre 1994 le parti hanno stabilito di incontrarsi nell’appartamento, alla presenza di un agente di polizia, per definire gli oggetti da asportare e hanno concordato la sospensione della procedura provvisionale. Con scritto del 16 novembre 1994 il Pretore ha ritenuto evasa la procedura provvisionale, visto l’esito insoddisfacente dell’incontro per entrambe le parti. Il 20 ottobre 1994 la moglie ha chiesto che venisse fatto divieto al marito, in via cautelare e inaudita parte, di alienare diversi oggetti lasciati nell’appartamento (gioielli, copriletto, tovaglie, quadri e cuscini). Il Pretore ha accolto la domanda, in via supercautelare, il giorno seguente.
L’esperimento di conciliazione è decaduto infruttuoso il 9 settembre 1994. Con petizione dello stesso giorno __________ __________ ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio, la consegna di tutti i suoi effetti personali rimasti nell’abitazione coniugale (vestiti, gioielli, quadri, tovaglie, cuscini e un copriletto) e il versamento di fr. 11 500.– in liquidazione del regime matrimoniale.
C. Con risposta e riconvenzione del 31 ottobre 1994 il marito si è opposto alla petizione, postulando a sua volta la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Egli ha rivendicato la proprietà della vettura __________ “__________ ” e dei gioielli, ha chiesto fr. 10 000.– per la sua maggior partecipazione alle spese della comunione domestica e fr. 1750.– in restituzione di un prestito o quanto meno, subordinatamente, il versamento di fr. 22 000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Contestualmente ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. Il 5 dicembre 1994 l’attrice ha inoltrato la replica e risposta riconvenzionale, con cui ha confermato le richieste di petizione e ha postulato la reiezione dell’azione riconvenzionale. Nella duplica e replica riconvenzionale del 23 gennaio 1995 __________ __________ ha ribadito le tesi e le domande contenute nella risposta e riconvenzione. Ciò che ha fatto anche __________ __________ nella duplica riconvenzionale del 10 febbraio 1995.
E. All’udienza preliminare del 4 aprile 1995 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 24 gennaio 1996 l’attrice si è riconfermata nella domanda di divorzio e ha parzialmente modificato le domande di giudizio, postulando il versamento di fr. 14 100.–, rispettivamente fr. 9 050.– a titolo di partecipazione straordinaria all’economia domestica e di scioglimento del regime matrimoniale. Essa ha inoltre confermato la richiesta tendente alla consegna dei suoi effetti personali o, alternativamente, del loro controvalore pari a fr. 16 720.–. Il marito dal canto suo, nell’allegato conclusivo del 10 gennaio 1996, ha mantenuto le proprie domande di giudizio.
F. Con sentenza del 20 marzo 1996 il Pretore ha pronunciato il divorzio in accoglimento della petizione. Accertata la comproprietà delle parti su determinati beni mobili, egli le ha rinviate in separata sede per la liquidazione della stessa e dopo aver constatato che tutti gli effetti personali menzionati dall’attrice negli allegati di causa erano beni propri ha ordinato al marito di restituirli sotto comminatoria dell’art. 292 CP. Ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 75 CPC la completazione della domanda formulata dalla moglie in sede di conclusione, il Pretore le ha riconosciuto fr. 1900.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Gli oneri processuali di fr. 1500.– sono stati posti a carico del convenuto per i 4/5 con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 4000.– per ripetibili. La riconvenzione e la domanda di assistenza giudiziaria presentate dal marito sono state respinte.
G. Contro la predetta sentenza è insorto il 23 aprile 1996 __________ __________ con un appello in cui chiede la riforma della decisione impugnata, nel senso di includere nel rinvio in separata sede per la liquidazione della comproprietà dei beni anche la __________ “__________ ” e i beni menzionati al dispositivo n. 5. Chiede inoltre che gli oneri processuali di prima sede siano posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, tanto in prima quanto in seconda istanza.
H. Nelle osservazioni del 15 maggio 1996 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
I. La giudice delegata della Camera ha chiesto all’appellante di produrre la documentazione necessaria a sostegno dell’assistenza giudiziaria. L’istante ha presentato nel termine impartito i documenti richiesti.
Considerando
in diritto: 1. In appello sono contestati unicamente lo scioglimento del regime dei beni e il diniego dell’assistenza giudiziaria in prima sede. Il divorzio ha acquisito pertanto forza di giudicato.
2. Il giudice che pronuncia lo scioglimento dell’unione coniugale deve – di regola – disciplinare d’ufficio anche le conseguenze personali e patrimoniali del divorzio, compreso lo scioglimento del regime dei beni (principio dell’unità della materia: SJ 1994 pag. 550 in fondo, con richiamo a DTF 113 II 97 consid. 2 e a Poudret/Mercier, L’unité du jugement de divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 317 segg.). Qualora la liquidazione del regime matrimoniale presenti complicazioni particolari, il giudice può rinviare le parti a una procedura separata, a condizione che non statuisca nemmeno sui contributi alimentari dovuti a norma dell’art. 151 o 152 CC (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 860).
In concreto il Pretore, accertata la comproprietà dei coniugi su tutti i beni mobili indicati a fronte del doc. A (mobili, macchina per cucire, utensili di cucina, frigorifero, tappeti), ha rinviato le parti in separata sede per lo scioglimento della comproprietà. L’attrice non ha infatti formulato domande di giudizio a tale proposito e lo scioglimento della comproprietà non è stato oggetto di contraddittorio nella causa di divorzio. La decisione appare legittima, il Pretore non dovendo statuire su contributi alimentari, cui l’appellata ha rinunciato. Né d’altro canto il rinvio è contestato; l’appellante ne censura piuttosto l’estensione, ritenendo che dovrebbe includere anche tutti i beni menzionati al punto 5 del dispositivo della decisione impugnata e la vettura __________ “__________ ”.
3. Lo scioglimento del regime dei beni ne implica la liquidazione, in modo da permettere la ripresa effettiva dei beni di ciascun coniuge, dopo aver calcolato le rispettive spettanze. Gli art. 196 segg. CC regolano il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, cui sottostanno tutti i coniugi che non hanno scelto per convenzione matrimoniale un altro regime matrimoniale o che non sono stati sottoposti dal giudice alla separazione dei beni. A norma dell’art. 196 CC il patrimonio di ciascun coniuge si suddivide in due masse patrimoniali: gli acquisti e i beni propri. È considerato acquisto, in base all’art. 197 CC, tutto quanto è pervenuto durante il matrimonio a titolo oneroso; è invece considerato bene proprio tutto quanto un coniuge possedeva al momento delle nozze o quanto gli è pervenuto durante il matrimonio a titolo gratuito e gli oggetti di uso personale (art. 198 CC).
4. Il Pretore, stabilito che la vettura __________ “__________ ” costituiva un acquisto in comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno e che lo stesso convenuto ammetteva di averla venduta in corso di causa (memoriale conclusivo del 10 gennaio 1996), ne ha determinato il valore in fr. 3800.– con l’ausilio delle valutazioni “Eurotax” e ha attribuito a ciascun coniuge l’importo di fr. 1900.–. L’appellante chiede invece che la vettura sia inclusa nel rinvio in separata sede per la liquidazione. Osserva che, essendo l’auto già stata venduta, andrebbe semmai diviso l’eventuale ricavo della vendita e non l’importo determinato dal giudice. L’opinione non può essere condivisa.__________ Il rinvio in separata sede per la liquidazione del regime matrimoniale si giustifica quando questa presenta particolari complicazioni (cfr. consid. 2). Ora, nell’allegato conclusivo il convenuto ha affermato di aver venduto la vettura in pendenza di causa, senza indicare però il ricavo. Poiché la determinazione del valore dell’automobile non presentava particolari difficoltà, il Pretore non ha ritenuto necessario rinviarne la liquidazione, trattandosi semplicemente di ripartire a metà un importo di denaro. Il ricorrente non insorge del resto contro tale ripartizione, ma si limita a contestare (implicitamente) il valore determinato dal primo giudice, senza indicare quale sarebbe l’importo da dividere. Ciò non è serio. Il veicolo è infatti stato venduto dall’appellante medesimo, che quindi ne conosce perfettamente il prezzo. Inutilmente egli critica pertanto la valutazione del Pretore, che si è fondato su dati di comune esperienza, come il notorio deprezzamento dei veicoli, e ha desunto il valore dalle notorie tabelle “Eurotax”.
5. L’appellante contesta anche l’obbligo di restituire alla moglie i beni propri. A questo riguardo il gravame si presenta invero alquanto confuso. Se al punto n. 2 il marito censura l’ordine di restituzione, asserendo che non vi è alcuna prova a sostegno del suo possesso sui menzionati oggetti – senza peraltro accennare alla qualificazione giuridica loro attribuita dal giudice – nelle domande di giudizio egli chiede che tali oggetti siano inclusi nel rinvio in separata sede per la liquidazione. Ancora una volta l’appellante sembra sollevare una censura implicita; dal tenore della domanda di giudizio sembra doversi supporre che egli intenda contestare anche il carattere di “bene proprio” di tali valori e ribadire, come in prima sede, la comproprietà dei coniugi sugli stessi.
L’atto di appello deve contenere – tra l’altro – la dichiarazione di appellare con l’indicazione dei punti della sentenza che si intendono deferire all’autorità di secondo grado, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se tali requisiti mancano, il ricorso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). In concreto ci si potrebbe chiedere se l’appello sia ricevibile. Se non che, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la sanzione di nullità va applicata con cautela: anche se non risponde in modo preciso ai requisiti posti dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge l’intenzione di impugnare la sentenza pretorile, se dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e se l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272 consid. 1, 1985 pag. 338 in alto, 1981 pag. 186 consid. 8, pag. 335 consid. 1). Nella fattispecie l’appellante chiede che i beni menzionati al punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata siano rinviati in separata sede per la liquidazione, considerandoli pertanto acquisti. Tale argomentazione era già stata sollevata nei memoriali di causa, in particolare con riferimento ai gioielli (risposta del 31 ottobre 1994, pag. 5 ad 6; duplica del 23 gennaio 1995, pag. 6 ad 6–7). Anche su questo punto l’appello può pertanto essere considerato ricevibile.
6. Il convenuto ha ripetutamente affermato di non essere più in possesso degli oggetti menzionati al punto 5 della sentenza impugnata. Se non che, tale affermazione manca di credibilità. __________ __________, che ha accompagnato l’attrice nell’appartamento quando ha deciso di andarsene, ha dichiarato: “Ero presente e quindi ho visto che ha preso solo i suoi effetti personali. Io sono entrato in casa e ho visto che il marito era un po’ agitato, per cui la signora __________ ha preso solo ciò che era indispensabile” (verbale di audizione del 26 giugno 1995). Anche la sorella dell’attrice ha detto di sapere che quest’ultima non ha potuto prelevare dall’appartamento tutti i suoi effetti personali: “L’ho accompagnata un giorno nel suo appartamento perché mi aveva detto che non aveva più un vestito per andare al lavoro. Non abbiamo trovato in casa i vestiti se non quelli vecchi di circa 7-8 anni fa. Quel giorno abbiamo portato via una coperta che mia madre aveva regalato a mia sorella e un paio di pantaloni” (verbale di audizione __________ __________, del 26 giugno 1995). Rilevante è soprattutto la testimonianza di una conoscente dei coniugi, __________ __________, la quale ha ricordato: “Sono stata presente ad una telefonata tra i coniugi __________ in una casa in cui c’era anche la signora __________ con un telefono con cui si poteva ascoltare la conversazione. Ho sentito il marito dire alla moglie che ‘sì i tuoi oggetti li ho io, però non te li do, te li darò dopo’. Non ha specificato il significato di questo dopo. Il marito aveva risposto in questo modo alla domanda della moglie di dove fossero i suoi vestiti e tutta la sua dote perché non poteva permettersi di comprarne altri” (verbale audizione teste 3 ottobre 1995). Alla luce delle risultanze istruttorie l’apprezzamento del Pretore, secondo cui l’appellante è in possesso dei beni propri della moglie, non è censurabile. L’ordine di restituire tali oggetti con la comminatoria dell’art. 292 CP risulta pertanto appropriato alle circostanze.
7. Il Pretore ha diviso i beni rivendicati dalla moglie in tre gruppi, così come ha fatto la moglie stessa a verso del doc. A: al primo gruppo appartengono i gioielli d’oro, al secondo quadri, copriletto, tovaglie e cuscini, al terzo i vestiti. Sulla qualificazione giuridica dei capi d’abbigliamento non può invero sorgere contestazione, trattandosi di beni chiaramente destinati all’uso personale della moglie (art. 198 n. 1 CC). Per quanto concerne il secondo gruppo di oggetti, le argomentazioni del Pretore non sono state contestate dall’appellante, che si è limitato a ribadire di non possederli. Tale argomentazione, come si è visto (consid. 6), risulta smentita però dall’istruttoria. Più complessa è la situazione relativa ai gioielli. Si tratta di un braccialetto con nome in oro, una parure d’oro, due catenine e una collana d’oro, quattro anelli in oro e dieci bracciali in oro, di cui sette regalati dal padre del marito (cfr. risposta del 31 ottobre 1994, ad 6). Per quanto concerne gli altri monili, la moglie sostiene di averli ricevuti da suoi familiari o comperati con il proprio denaro, mentre il marito afferma di aver partecipato alla spesa.
Con riferimento ai gioielli donati dal suocero occorre rammentare che, giusta l’art. 200 cpv. 1 CC, chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova; tuttavia quando si tratta di doni provenienti da un parente di un coniuge si presume che tali beni siano destinati esclusivamente a quest’ultimo (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, pag. 237; Näf-Hofmann, Das neue Ehe- und Erb-recht im Zivilgesetzbuch, 1989, n. 885). Nella fattispecie non è stato invero possibile dimostrare che i bracciali fossero destinati alla moglie. Ciononostante, come rettamente osserva il primo giudice, essi vanno indubbiamente considerati come beni propri poiché servono esclusivamente all’uso personale (art. 198 n. 1 CC). La stessa conclusione va tratta con riferimento agli altri gioielli – anche se per motivi diversi – sia che essi siano stati regalati alla moglie dalla sua famiglia oppure acquistati. Secondo consolidata giurisprudenza, se il marito ha dato alla moglie monili che non sono gioielli di famiglia, egli non ha il diritto di ottenerne la restituzione, giacché gli stessi si presumono donati. La donazione può risultare dalle circostanze, per esempio dal fatto che gli oggetti non sono stati acquistati da un coniuge per un collocamento di capitali ma sono destinati all’uso esclusivo dell’altro coniuge. Se queste due condizioni sono adempiute, la presunzione deve essere, in assenza di elementi giustificanti una conclusione diversa, che la consegna degli oggetti è avvenuta a titolo di donazione e non a titolo di semplice comodato (DTF 85 II 70). In concreto entrambe le premesse appena menzionate sono adempiute, ragione per cui tutti i gioielli acquistati sono da considerare beni propri della moglie. La sentenza pretorile merita dunque conferma anche su questo punto.
8. L’appellante censura il giudizio di primo grado anche con riferimento alla ripartizione di oneri processuali e ripetibili. Inutilmente. Alla luce del giudizio odierno, che conferma integralmente la decisione impugnata, l’operato del Pretore resiste alla critica. Dato che le pretese creditorie di entrambe le parti a titolo di liquidazione del regime matrimoniale sono state respinte, il convenuto risulta integralmente soccombente nell’ambito della riconvenzione, con la quale aveva postulato l’attribuzione della __________ “__________ ”, di fr. 10 000.– a titolo di maggiore partecipazione alle spese della comunione domestica e di fr. 1750.– quale restituzione di un preteso prestito. Inoltre nell’ambito dell’azione principale il Pretore ha pronunciato il divorzio, cui il convenuto si opponeva, e lo ha condannato a restituire alla moglie tutti i beni propri, oltre a fr. 1900.– per la vendita dell’auto. La motivazione del giudizio pretorile sulle spese processuali è per altro da ritenere sufficiente, visto che contiene il richiamo al chiaro testo dell’art. 148 cpv. 1 CPC e alle rispettive soccombenze delle parti.
9. Da ultimo l’appellante censura il decreto con cui è stata respinta la sua richiesta di assistenza giudiziaria. Egli postula inoltre l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio anche in questa sede.
L’assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove indispensabili per la valutazione del caso e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 156 n. 1). Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria sono da un lato la condizione d’indigenza, e dall’altro la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).
Sebbene il Pretore non abbia indagato sulla situazione patrimoniale del convenuto, la sua decisione sfugge alla critica mancando, in concreto, sia la probabilità di esito favorevole della causa sia il requisito dell’indigenza. Tale condizione è adempiuta quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia. La condizione d’indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, quali ad esempio la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato e i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II pag. 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sull’esistenza dello stato d’indigenza ai fini dell’assistenza giudiziaria deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179) oppure al momento della decisione sull’istanza (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V 265 e segg.).
Dagli atti prodotti dall’appellante a questa Camera emerge un guadagno netto mensile di fr. 2855.– nel 1994 e di fr. 3185.– nel 1995, in contrasto con il reddito di poco più di fr. 2000.– mensili dichiarato nell’appello. Considerato che il fabbisogno mensile dell’appellante, dopo la separazione, ammonta a fr. 1926.– (fr. 1025.– di minimo vitale, fr. 540.– per l’alloggio, fr. 261.– di cassa malati e fr. 100.– per il trasporto), risulta una disponibilità mensile di fr. 929.– nel 1994 e di fr. 1259.– nel 1995. Con tale importo l’appellante è senz’altro in grado di provvedere alle proprie spese legali e di patrocinio, sebbene il suo patrocinatore abbia indicato in fr. 9 000.– complessivi il suo onorario. Del resto tale somma appare conforme alla tariffa dell’Ordine degli avvocati (art. 14), che per le cause di stato prevede un onorario massimo di fr. 25 000.–. Se è vero che in concreto la causa di divorzio non ha presentato grandi difficoltà dal profilo giuridico né ha richiesto un’istruttoria particolarmente complessa (tre audizioni testimoniali e richiami di documenti), è anche vero che il patrocinio di persone con cultura e lingua diverse dalla nostra è più laborioso della norma. L’onorario di fr. 9 000.– corrisponde d’altronde a poco più di una settimana di lavoro remunerata fr. 200.–- l’ora e appare conforme al dispendio medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose, nella trattazione di un mandato di complessità analoga (Rep. 1991 pag. 304 nota 48; cfr. anche RVJ 28/1994 pag. 155, consid. C). Non va dimenticato inoltre che se le prestazioni dell’avvocato si estendono alla trattazione, giudiziale o extragiudiziale, dei rapporti patrimoniali litigiosi (come nella fattispecie), il legale avrebbe finanche avuto diritto a un onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato applicando le percentuali previste dall’art. 9 TOA al valore dell’intera sostanza coniugale (acquisti e beni propri).
Con una disponibilità mensile di almeno fr. 1 200.– l’appellante può in ogni modo far fronte – se del caso mediante pagamenti rateali – alle proprie spese legali, in modo autonomo e senza intaccare il proprio fabbisogno. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
10. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. La domanda di assistenza giudiziaria in questa sede deve essere respinta, già per il fatto che l’appellante non può essere considerato indigente (consid. 9), a prescindere dalla mancanza di probabilità di esito favorevole del rimedio giuridico.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
3. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili di appello.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario