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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Galfetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. ______ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 settembre 1994 da
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__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
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contro |
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__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 30 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 30 settembre 1994 __________ e __________ __________, proprietaria, rispettivamente possessore, della particella
n. __________ RFP di __________ __________, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di ordinare a __________ __________i, proprietario della contigua particella n. __________di ripristinare il muro di confine tra i due fondi lungo i confini nord, est e sud della particella n. __________e di rimuovere le piante poste a valle del fondo n. 66 nella fascia di sei metri dal confine con il fondo n. __________;
che con risposta del 21 febbraio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione;
che con sentenza del 26 marzo 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione, ha condannato __________ __________ a ripristinare il muro limitatamente alle parti danneggiate e a estirpare gli alberelli di larice piantati entro la fascia di sei metri dal confine fra le particelle n. __________e __________, ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese a carico del convenuto, con obbligo di rifondere agli attori un’indennità di fr. 1000.– per ripetibili;
che con appello del 30 aprile 1996 __________ __________ chiede che, in riforma del giudizio pretorile, l’ordine di ripristinare il muro riguardi solo le due parti danneggiate e che gli oneri processuali siano ripartiti in ragione di un quarto a carico del convenuto e di tre quarti a carico degli attori, con obbligo per questi ultimi di rifondergli fr. 1000.– per ripetibili;
che nelle loro osservazioni del 5 giugno 1996 __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata;
e considerando
in diritto: che con decreto del 15 maggio 1996 il Pretore ha fissato in fr. 8’000.– il valore della lite, di modo che l’appello è ricevibile;
che gli appellanti chiedono – come detto – che l’ordine di ripristinare il muro concerna solo le due parti danneggiate e che gli oneri processuali siano ripartiti in ragione di un quarto a carico del convenuto e di tre quarti a carico degli attori, con obbligo per questi ultimi di rifondere all’appellante fr. 1000.– per ripetibili;
che per quanto attiene alla richiesta di precisazione del dispositivo con cui il Pretore ha ordinato il ripristino del muro, la censura – non motivata – è irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC) e finanche vana, il Pretore avendo precisato nelle motivazioni (consid. 10, pag. 7 in alto) il tenore dell’ordine impartito;
che per quanto riguarda gli oneri processuali, nella petizione gli attori avevano postulato in effetti il ripristino integrale del muro di confine tra i due fondi lungo i confini nord, est e sud della particella n. __________, appartenente al convenuto, e l’allontanamento di alcune piante poste a meno di 6 m dal confine;
che il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ordinando al convenuto di ripristinare il muro – non integralmente, ma per quanto sia possibile – limitatamente alle parti manomesse (sentenza, pag. 7 in alto) e di allontanare le piante non a distanza legale;
che ritenendo la soccombenza del convenuto “pressoché totale” e ponendo a suo carico tutte le spese processuali, il Pretore è caduto perciò in un eccesso di apprezzamento;
che infatti gli attori hanno ottenuto causa vinta sul principio, ma hanno ecceduto nelle loro domande;
che si giustifica pertanto di porre a carico degli attori un quarto degli oneri di prima sede e di ridurre a fr. 750.– le ripetibili a loro favore;
che gli oneri processuali di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono posti per 3/4 a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così modificato:
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 1’200.–, da anticipare dagli attori, sono poste per un quarto a carico degli attori stessi e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà agli attori fr. 750.– per ripetibili ridotte.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per un quarto a carico degli appellati in solido. __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.– complessivi per ripetibili ridotte di appello.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria