Incarto n.
11.96.00070

Lugano

15 ottobre 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. ______ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 settembre 1994 da

 

 

 

__________ e __________ __________, __________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________ __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:    1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 30 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:                          che con petizione del 30 settembre 1994 __________ e __________ __________, proprietaria, rispettivamente possessore, della particella

                                         n. __________ RFP di __________ __________, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di ordinare a __________ __________i, proprietario della contigua particella n. __________di ripristinare il muro di confine tra i due fondi lungo i confini nord, est e sud della particella n. __________e di rimuovere le piante poste a valle del fondo n. 66 nella fascia di sei metri dal confine con il fondo n. __________;

 

                                         che con risposta del  21 febbraio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione;

 

                                         che con sentenza del 26 marzo 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione, ha condannato __________ __________ a ripristinare il muro limitatamente alle parti danneggiate e a estirpare gli alberelli di larice piantati entro la fascia di sei metri dal confine fra le particelle n. __________e __________, ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese a carico del convenuto, con obbligo di rifondere agli attori un’indennità di fr. 1000.– per ripetibili;

 

                                         che con appello del 30 aprile 1996 __________ __________ chiede che, in riforma del giudizio pretorile, l’ordine di ripristinare il muro riguardi solo le due parti danneggiate e che gli oneri processuali siano ripartiti in ragione di un quarto a carico del convenuto e di tre quarti a carico degli attori, con obbligo per questi ultimi di rifondergli fr. 1000.– per ripetibili;

 

                                         che nelle loro osservazioni del 5 giugno 1996 __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata;

 

 

e considerando

 

 

in diritto:                        che con decreto del 15 maggio 1996 il Pretore ha fissato in fr. 8’000.– il valore della lite, di modo che l’appello è ricevibile;

 

                                         che gli appellanti chiedono – come detto – che l’ordine di ripristinare il muro concerna solo le due parti danneggiate e che gli oneri processuali siano ripartiti in ragione di un quarto a carico del convenuto e di tre quarti a carico degli attori, con obbligo per questi ultimi di rifondere all’appellante fr. 1000.– per ripetibili;

 

                                         che per quanto attiene alla richiesta di precisazione del dispositivo con cui il Pretore ha ordinato il ripristino del muro, la censura – non motivata – è irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC) e finanche vana, il Pretore avendo precisato nelle motivazioni (consid. 10, pag. 7 in alto) il tenore dell’ordine impartito;

 

                                         che per quanto riguarda gli oneri processuali, nella petizione gli attori avevano postulato in effetti il ripristino integrale del muro di confine tra i due fondi lungo i confini nord, est e sud della particella n. __________, appartenente al convenuto, e l’allontanamento di alcune piante poste a meno di 6 m dal confine;

 

                                         che il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ordinando al convenuto di ripristinare il muro – non integralmente, ma per quanto sia possibile – limitatamente alle parti manomesse (sentenza, pag. 7 in alto) e di allontanare le piante non a distanza legale;

 

                                         che ritenendo la soccombenza del convenuto “pressoché totale” e ponendo a suo carico tutte le spese processuali, il Pretore è caduto perciò in un eccesso di apprezzamento;

 

                                         che infatti gli attori hanno ottenuto causa vinta sul principio, ma hanno ecceduto nelle loro domande;

 

                                         che si giustifica pertanto di porre a carico degli attori un quarto degli oneri di prima sede e di ridurre a fr. 750.– le ripetibili a loro favore;

 

                                         che gli oneri processuali di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono posti per 3/4 a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello;

 

 

per questi motivi,

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così modificato:

                                     

                                         La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 1’200.–, da anticipare dagli attori, sono poste per un quarto a carico degli attori stessi e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà agli attori fr. 750.– per ripetibili ridotte.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         già anticipati dall'appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per un quarto a carico degli appellati in solido. __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.– complessivi per ripetibili ridotte di appello.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                La segretaria