Incarto n.
11.96.00072

Lugano

15 maggio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa inc. n. __________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 14 luglio 1994 da

 

 

__________ __________, __________ __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

__________ __________, __________

(entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se deve essere accolta l’appellazione del 29 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili;

 

Ritenuto

 

 

in fatto:

                                     -   che con petizione 14 luglio 1994 __________ __________i, proprietario della particella n. __________RFP di __________ __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di condannare __________ e __________ __________, in solido, a rifondergli l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori a titolo di risarcimento del danno per l’illecita asportazione di alcuni pini situati sulla particella n. 66 e per le spese di patrocinio sopportate;

                                     -   che con risposta del 3 ottobre 1994 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione;

                                     -   che con le conclusioni di causa del 7 marzo 1996 l’attore ha ridotto le proprie pretese a fr. 7940.– oltre accessori;

                                     -   che con sentenza 26 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 300.– oltre interessi al 5% dal 16 aprile 1993, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere ai convenuti l’importo di fr. 1300.– per ripetibili;

                                     -   che con appello del 29 aprile 1996 __________ __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, l’accoglimento della petizione così come formulato nelle conclusioni di causa;

                                     -   che l’appello non è stato notificato alla controparte;

Considerato

in diritto:

                                     -   che l’attore ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno causatogli dai convenuti per l’asportazione di alcune piante a suo tempo situate sulla sua particella n. __________RFP di __________ __________, l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori con la petizione, riducendo poi la pretesa con le conclusioni di causa a fr. 7940.– oltre accessori;

                                     -   che il valore minimo per potersi appellare è di fr. 8’000.– (art. 13 LOG);

                                     -   che per l’appellabilità di una causa è determinante il valore delle domande indicate nelle conclusioni di causa (art. 15 CPC), a esclusione degli accessori (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, note 3 e 5 ad art. 5 CPC);

                                     -   che in concreto, come si è visto in precedenza, l’attore ha chiesto con le conclusioni la rifusione dell’importo di fr. 7’940.– oltre accessori;

                                     -   che pertanto l’appello 29 aprile 1996, non raggiungendo manifestamente il valore appellabile, deve essere dichiarato irricevibile con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

                                     -   che nondimeno il gravame è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC);

                                     -   che data la particolarità della fattispecie non si giustifica di prelevare spese né tantomeno di assegnare ripetibili;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   L’appello è irricevibile e l’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - avv. __________ __________, __________

                                         - avv. __________ __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria